Negozi e piccoli esercizi commerciali: il documento di sicurezza antincendio

febbraio 2010

(small shops fire safety assessment)

Le attività commerciali con superficie inferiore a 400 m2, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto non comprese al punto 87 del DM 16/02/1982.
In presenza di lavoratori dipendenti, così come definiti nell’articolo 3 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve ottemperare alle disposizioni del predetto D. Lgs, ed in particolare:

  • alla valutazione di tutti i rischi, con l’elaborazione di uno specifico documento;
  • alla designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
  • alla designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
  • alla informazione e formazione del personale dipendente;
  • all’adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.

Nel seguito verranno trattati gli adempimenti sopra indicati con specifico riferimento all’aspetto antincendio, premesso che relativamente alla prevenzione incendi, restano in vigore i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze” di cui al DM 10 marzo 1998.

Valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro
Trattandosi di attività di modeste dimensioni, si presume che il numero dei dipendenti sia inferiore a 10 unità. In questo caso, la valutazione dei rischi, come previsto all’articolo 29 del D. Lgs 81, comma 5, può essere, al momento, costituita da una autocertificazione.
Il documento deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, compreso quindi il rischio di incendio; relativamente a tale rischio può essere fatto riferimento alle linee guida contenute nell’allegato I al predetto DM 10 marzo 1998, che indicano in modo chiaro un possibile percorso di valutazione, mentre dall’allegato II sono ricavabili le “misure intese a ridurre le probabilità di insorgenza degli incendi”. In esito alla valutazione dovrà essere indicato il livello di rischio di incendio dell’attività e il/i nominativo/i incaricato/i della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall’allegato 2 al D. Lgs 81/2008, che per le attività commerciali ammette per aziende fino a 200 dipendenti.
Il datore di lavoro dovrà comunque frequentare un corso della durata minima di 16 ore nel rispetto dei contenuti del DM 16 gennaio 1997, articolo 3.

Designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
Come detto al precedente punto, lo stesso datore di lavoro può svolgere tale compito e per aziende con ridotto numero di persone (3-4) può essere sufficiente il solo datore di lavoro, mentre in caso di maggior numero di dipendenti può essere utile almeno una seconda persona. Ovviamente gli addetti dovranno risultare opportunamente formati.

Informazione e formazione del personale dipendente
Per tutti i dipendenti è necessario provvedere alla informazione sui rischi di incendio, con contenuti da valutare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi; in pratica si tratta di definire un sintetico e chiaro documento da consegnare a tutti i lavoratori all’atto dell’assunzione, nel quale evidenziare:

  • i rischi di incendio generali e legati alla specifica mansione svolta;
  • la posizione delle uscite di sicurezza;
  • la posizione dei comandi per l’interruzione delle alimentazioni energetiche (energia elettrica, gas);
  • la posizione degli estintori;
  • la posizione ed il funzionamento di eventuali porte resistenti al fuoco;
  • le procedure da attuare in caso di incendio.

La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve essere svolta secondo i contenuti minimi riportati nell’allegato IX del DM 10 marzo 1998.
Tali contenuti sono differenziati in relazione al livello di rischio di incendio dell’attività, che si determina in base alla valutazione del rischio di incendio (comunque una classificazione con un inquadramento indicativo delle attività è riportata nello stesso allegato IX); l’attività commerciale in questione si ritiene possa essere di per se considerata a basso rischio di incendio (da tenere presente però che eventuali aree o impianti a rischio specifico di incendio possono variare il livello di rischio) e quindi possa essere sufficiente il Corso A (durata 4 ore).

Adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro
Le misure da osservare in qualsiasi luogo di lavoro sono contenute negli allegati al DM 10 marzo 1998. Tra queste sono in ogni caso previste quelle relative alla gestione dell’emergenza.
Per attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, fermo restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (art. 5 DM 10 marzo 1998).
Indicazioni sulla pianificazione delle procedure in caso di incendio sono contenute nell’allegato VIII al DM 10 marzo 1998, tenendo presente che per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

Argomenti: , , , , , ,

84 Risposte to “ Negozi e piccoli esercizi commerciali: il documento di sicurezza antincendio ”

  1. alessandro on aprile 2010 at 7:29 am

    In un laboratorio artigianale destinato a produzione e vendita di pizza da asporto (superficie utile 40mq, impianto termico inferiore a 35kW, no fuochi a gas, 2 addetti), mi devo dotare di estintori? qual è la normativa di riferimento?
    grazie

  2. comitato tecnico on aprile 2010 at 10:38 am

    Non c’è una normativa specifica per il numero di estintori da prevedere nei locali come il suo.
    Il decreto 10 marzo 1998 dà dei criteri di massima da seguire. Nel suo caso basterebbe un solo estintore, ma deve ricordarsi di fare fare la revisione periodica, il cui mancato rispetto è sanzionato penalmente.

    La Segreteria tecnica

  3. davide on aprile 2010 at 4:07 am

    sono titolare di un negozio di abbigliamento con 2 dipendenti:
    devo fare il DVR?Posso redigerlo da solo? Quali altri obblighi ho, in relazione alla sicurezza

  4. comitato tecnico on aprile 2010 at 4:09 am

    Trascriviamo l’articolo che abbiamo pubblicato su questo argomento:

    Le attività commerciali con superficie inferiore a 400 m2, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto non comprese al punto 87 del DM 16/02/1982.
    In presenza di lavoratori dipendenti, così come definiti nell’articolo 3 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve ottemperare alle disposizioni del predetto D. Lgs, ed in particolare:

    alla valutazione di tutti i rischi, con l’elaborazione di uno specifico documento;
    alla designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
    alla designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
    alla informazione e formazione del personale dipendente;
    all’adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
    Nel seguito verranno trattati gli adempimenti sopra indicati con specifico riferimento all’aspetto antincendio, premesso che relativamente alla prevenzione incendi, restano in vigore i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze” di cui al DM 10 marzo 1998.

    Valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro
    Trattandosi di attività di modeste dimensioni, si presume che il numero dei dipendenti sia inferiore a 10 unità. In questo caso, la valutazione dei rischi, come previsto all’articolo 29 del D. Lgs 81, comma 5, può essere, al momento, costituita da una autocertificazione.
    Il documento deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, compreso quindi il rischio di incendio; relativamente a tale rischio può essere fatto riferimento alle linee guida contenute nell’allegato I al predetto DM 10 marzo 1998, che indicano in modo chiaro un possibile percorso di valutazione, mentre dall’allegato II sono ricavabili le “misure intese a ridurre le probabilità di insorgenza degli incendi”. In esito alla valutazione dovrà essere indicato il livello di rischio di incendio dell’attività e il/i nominativo/i incaricato/i della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

    Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
    Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall’allegato 2 al D. Lgs 81/2008, che per le attività commerciali ammette per aziende fino a 200 dipendenti.
    Il datore di lavoro dovrà comunque frequentare un corso della durata minima di 16 ore nel rispetto dei contenuti del DM 16 gennaio 1997, articolo 3.

    Designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
    Come detto al precedente punto, lo stesso datore di lavoro può svolgere tale compito e per aziende con ridotto numero di persone (3-4) può essere sufficiente il solo datore di lavoro, mentre in caso di maggior numero di dipendenti può essere utile almeno una seconda persona. Ovviamente gli addetti dovranno risultare opportunamente formati.

    Informazione e formazione del personale dipendente
    Per tutti i dipendenti è necessario provvedere alla informazione sui rischi di incendio, con contenuti da valutare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi; in pratica si tratta di definire un sintetico e chiaro documento da consegnare a tutti i lavoratori all’atto dell’assunzione, nel quale evidenziare:

    i rischi di incendio generali e legati alla specifica mansione svolta;
    la posizione delle uscite di sicurezza;
    la posizione dei comandi per l’interruzione delle alimentazioni energetiche (energia elettrica, gas);
    la posizione degli estintori;
    la posizione ed il funzionamento di eventuali porte resistenti al fuoco;
    le procedure da attuare in caso di incendio.
    La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve essere svolta secondo i contenuti minimi riportati nell’allegato IX del DM 10 marzo 1998.
    Tali contenuti sono differenziati in relazione al livello di rischio di incendio dell’attività, che si determina in base alla valutazione del rischio di incendio (comunque una classificazione con un inquadramento indicativo delle attività è riportata nello stesso allegato IX); l’attività commerciale in questione si ritiene possa essere di per se considerata a basso rischio di incendio (da tenere presente però che eventuali aree o impianti a rischio specifico di incendio possono variare il livello di rischio) e quindi possa essere sufficiente il Corso A (durata 4 ore).

    Adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro
    Le misure da osservare in qualsiasi luogo di lavoro sono contenute negli allegati al DM 10 marzo 1998. Tra queste sono in ogni caso previste quelle relative alla gestione dell’emergenza.
    Per attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, fermo restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (art. 5 DM 10 marzo 1998).
    Indicazioni sulla pianificazione delle procedure in caso di incendio sono contenute nell’allegato VIII al DM 10 marzo 1998, tenendo presente che per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

  5. roberta de bernardi on maggio 2010 at 7:05 am

    SONO PROPRIETARIA DI TRE CARTOLERIE, DUE A MILANO E UNA A ROMA, TUTTE E TRE NON HANNO USCITE DI SICUREZZA, TUTTE E TRE A PARTE LE LUCI E LA CASSA NON HANNO MACCHINARI, HO DUE DIPENDENTI PART TIME PER NEGOZIO CHE QUINDI è COME SE FOSSE UNA PERSONA A TEMPO INTERO….HO L’OBBLIGO DELL’ESTINTORE NEL PUNTO VENDITA?OGNI PUNTO VENDITA VARIA DA 25 A 55 MQ MASSIMO.
    DEVO REDIGERE IL RAPPORTO SULLA SICUREZZA E LE NORME IN CASO D’INCENDIO CON DATA CERTA?gRAZIE MILLE

  6. comitato tecnico on maggio 2010 at 7:07 am

    Gli estintori sono obbligatori secondo quanto previsto nel DM 10 marzo 1998. Uno per negozio dovrebbe bastare data la dimensione ridotta dei locali.

    Gli obblighi di gestione li abbiamo esposti in diverse risposte a domande pervenute, tipo questa, che preferiamo riportare integralmente per far capire tutto quello che c’è da fare:

    Le attività commerciali con superficie inferiore a 400 m2, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto non comprese al punto 87 del DM 16/02/1982.
    In presenza di lavoratori dipendenti, così come definiti nell’articolo 3 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve ottemperare alle disposizioni del predetto D. Lgs, ed in particolare:

    alla valutazione di tutti i rischi, con l’elaborazione di uno specifico documento;
    alla designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
    alla designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
    alla informazione e formazione del personale dipendente;
    all’adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
    Nel seguito verranno trattati gli adempimenti sopra indicati con specifico riferimento all’aspetto antincendio, premesso che relativamente alla prevenzione incendi, restano in vigore i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze” di cui al DM 10 marzo 1998.

    Valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro
    Trattandosi di attività di modeste dimensioni, si presume che il numero dei dipendenti sia inferiore a 10 unità. In questo caso, la valutazione dei rischi, come previsto all’articolo 29 del D. Lgs 81, comma 5, può essere, al momento, costituita da una autocertificazione.
    Il documento deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, compreso quindi il rischio di incendio; relativamente a tale rischio può essere fatto riferimento alle linee guida contenute nell’allegato I al predetto DM 10 marzo 1998, che indicano in modo chiaro un possibile percorso di valutazione, mentre dall’allegato II sono ricavabili le “misure intese a ridurre le probabilità di insorgenza degli incendi”. In esito alla valutazione dovrà essere indicato il livello di rischio di incendio dell’attività e il/i nominativo/i incaricato/i della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

    Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
    Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall’allegato 2 al D. Lgs 81/2008, che per le attività commerciali ammette per aziende fino a 200 dipendenti.
    Il datore di lavoro dovrà comunque frequentare un corso della durata minima di 16 ore nel rispetto dei contenuti del DM 16 gennaio 1997, articolo 3.

    Designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
    Come detto al precedente punto, lo stesso datore di lavoro può svolgere tale compito e per aziende con ridotto numero di persone (3-4) può essere sufficiente il solo datore di lavoro, mentre in caso di maggior numero di dipendenti può essere utile almeno una seconda persona. Ovviamente gli addetti dovranno risultare opportunamente formati.

    Informazione e formazione del personale dipendente
    Per tutti i dipendenti è necessario provvedere alla informazione sui rischi di incendio, con contenuti da valutare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi; in pratica si tratta di definire un sintetico e chiaro documento da consegnare a tutti i lavoratori all’atto dell’assunzione, nel quale evidenziare:

    i rischi di incendio generali e legati alla specifica mansione svolta;
    la posizione delle uscite di sicurezza;
    la posizione dei comandi per l’interruzione delle alimentazioni energetiche (energia elettrica, gas);
    la posizione degli estintori;
    la posizione ed il funzionamento di eventuali porte resistenti al fuoco;
    le procedure da attuare in caso di incendio.
    La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve essere svolta secondo i contenuti minimi riportati nell’allegato IX del DM 10 marzo 1998.
    Tali contenuti sono differenziati in relazione al livello di rischio di incendio dell’attività, che si determina in base alla valutazione del rischio di incendio (comunque una classificazione con un inquadramento indicativo delle attività è riportata nello stesso allegato IX); l’attività commerciale in questione si ritiene possa essere di per se considerata a basso rischio di incendio (da tenere presente però che eventuali aree o impianti a rischio specifico di incendio possono variare il livello di rischio) e quindi possa essere sufficiente il Corso A (durata 4 ore).

    Adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro
    Le misure da osservare in qualsiasi luogo di lavoro sono contenute negli allegati al DM 10 marzo 1998. Tra queste sono in ogni caso previste quelle relative alla gestione dell’emergenza.
    Per attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, fermo restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (art. 5 DM 10 marzo 1998).
    Indicazioni sulla pianificazione delle procedure in caso di incendio sono contenute nell’allegato VIII al DM 10 marzo 1998, tenendo presente che per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

  7. gerardo on maggio 2010 at 4:09 am

    ho un negozio di articoli da regalo gadget pupazzi etc, volevo sapere se ho obbligo di estintore mq 23
    grazie

  8. comitato tecnico on maggio 2010 at 9:49 am

    L’obbligo esiste in quanto è un luogo di lavoro.

    La Segreteria tecnica

  9. Anonimo on maggio 2010 at 10:07 pm

    ..volevo aggiungere , dove e’ scritto precisamente l’obbligo?
    si parla di negozi con dipendenti io non e ho;

    So che e’ importante ai fini della sicurezza e prima o poi lo mettero’, quale ente si occupa di effettuare i controlli’?
    scusate se sono ripetitivo ma i rappresentanti delle varie ditte di estintori vengono tutti i giorni e non so che rispondere
    Grazie e complimenti per tutte le informazioni che date

  10. gerry on maggio 2010 at 10:09 pm

    dove e’ citato precisamente l’obbligo?
    non metto in dubbio la sicurezza chiedo cio, perche’ non so come rispondere a i rappresentanti di estintori
    grazie

  11. comitato tecnico on maggio 2010 at 10:11 pm

    E’ indicato nel decreto 10 marzo 1998, nella sezione dedicata al numero minimo di estintori.

    La Segreteria tecnica

  12. Salvatore on maggio 2010 at 6:39 am

    Buongiorno,
    Ho un laboratorio di assistenza tecnica cellulari mq 40,non ho dipendenti ho l’obbligo dell’estintore?
    Grazie
    Saluti

  13. comitato tecnico on maggio 2010 at 6:49 am

    In assenza di dipendenti la mancanza di estintori non è sanzionabile ai sensi del d. lgs n. 81/2008 che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro; l’installazione di almeno 1 estintore, oltre che opportuna per la protezione della sua attività lavorativa, rientra tra i criteri generali di sicurezza antincendio.

    La Segreteria tecnica

  14. Davide on maggio 2010 at 5:25 am

    Buongiorno,
    vorrei aprire uno spazio commerciale diviso in 2 porzioni,una per la vendita di dvd e libri e l’altra per l’esposizione di materiale artistico (quadri,fotografie).In questo spazio verranno organizzati anche intrattenimenti musicali con dj set.
    Ho trovato una soluzione di locazione disposta su 2 piani (terra=100 mq ; seminterrato=70 mq).Il personale è composto da 3 persone: titolare e 2 collaboratori liberi professionisti.
    L’attività principale quindi sarebbe un’attività commerciale distribuita su entrambe i piani con eventi musicali di carattere secondario (2/3 volte alla settimana) svolti al piano seminterrato per una portata max di circa 50 persone.
    Preciso comunque che anche durante gli eventi i piani rimangono comunicanti e l’attività commerciale rimane aperta consentendo un esodo di persone tra un piano e l’altro.
    Le mie domande sono:
    -quali sono le normative di sicurezza che devo considerare per questa attività polivalente?
    -le uscite di sicurezza sono obbligatorie? (oltre all’ingresso principale al piano terra, c’è una porta di servizio di 80 cm con apertura a maniglia normale su ogni piano che volge sul pianerottolo della scala del palazzo.Preciso che al piano semint. il pianerottolo è comunicante anche con i box auto,mentre al p.terra dal pianerottolo si trova anche un uscita sul cortile comune del palazzo)
    -al piano seminterrato verrà installato un impianto di riciclo d’aria a causa dell’insonorizzazione della stanza.questo comporta il rispetto di particolari normative antincendio?

    Grazie
    Cordiali saluti

  15. comitato tecnico on maggio 2010 at 5:26 am

    In mancanza di norme di riferimento per i negozi sotto i 400 m2, dovrebbe usare i criteri di cui al DM 10 marzo 1998, nel quale sono trattati almeno in via generale tutti gli argomento che ha sollevato.

    La Segreteria tecnica

  16. pier luigi cosatti on maggio 2010 at 2:44 am

    buongiorno, io allestisco negozi e quindi costruisco negozi ed in particolare i mobili che vanno dentro i negozi.
    vorrei sapere se il materiale legnoso componente deve obbligatoriamente essere tutto ignifugo, oppure no, o comunque dove
    posso leggere questi chiarimenti?

  17. comitato tecnico on maggio 2010 at 2:45 am

    Non ci sono norme in merito, quindi non possiamo nemmeno indicare i riferimenti, in quanto non ci sono.

    La Segreteria tecnica

  18. Rossella on maggio 2010 at 4:25 am

    Buongiorno! Sono titolare di un negozio di abbigliamento di ca. 40mq e non ho dipendenti. Mi hanno già fatto visita numerosi rappresentanti per la vendita di estintori e corsi di formazione per le norme di sicurezza. Vorrei sapere cosa devo fare con precisione per non incorrere a sanzioni? e 1 solo estintore va bene?
    Grazie

  19. comitato tecnico on maggio 2010 at 7:11 am

    Se non ci sono dipendenti non ci sono misure precise da rispettare. Secondo noi, comunque, un estintore è sufficiente.

    La Segreteria tecnica

  20. elena on giugno 2010 at 2:03 am

    buongiorno,
    sto progettando 2 negozi di 90 e 50 mq ciascuno, situati al piano terra con accesso da marciapiede.
    Come mi devo comportare con l’ingresso di ciascun negozio(considerando che non ho altri accessi/uscite ai negozi), devo realizzarli con apertura verso l’esterno? . e di che dimensioni? e, se con apertura verso l’esterno, devo chiedere l’autorizzazione in Comune? Grazie

  21. comitato tecnico on giugno 2010 at 2:05 am

    Non esistendo norme sui negozi inferiori a 400 m2 non possiamo darle particolari consigli.
    Per informazioni più dettagliate sull’argomento delle vie di esodo abbiamo notato che un testo in vendita su internet sulla sicurezza antincendio dei ristoranti (Editore Lulu) ha una buona sezione proprio sulle vie di esodo, che potrebbe chiarirvi diversi dubbi, visto che si rifanno a norme generali, non esistendo nemmeno per i ristoranti delle norme antincendio specifiche.

    La Segreteria tecnica

  22. maria grazia on giugno 2010 at 2:05 am

    Devo progettare la ristrutturazione di una edicola, 30 mq circa, all’interno di una metropolitana non interrata. Non vi sono dipendenti. L’accesso al locale è unico, ma largo 3,13 m.
    Per gli impianti (antincendio a sprinkler e rilevamento fumi) ho le indicazioni dell’ente che gestisce le stazioni della rete. Ma come mi comporto per le eventuali via di fuga, il numero di estintori,ecc.? All’interno devo inserire tre pannelli divisori in cartongesso che frammentano lo spazio, di cui solo 1 arriva fino al soffitto (l’interpiano è alto 3 m). Per avere l’autorizzazione, devo fare un progetto, in cui indico il posizionamento degli estintori e degli sprinkler e se si, per avere l’autorizzazione questo progetto devo inviarlo ai VVFF o basta inviarlo al Comune? Inoltre i pannelli in cartongesso, devono avere particolari caratteristiche REI?
    Vi ringrazio

  23. comitato tecnico on giugno 2010 at 9:46 am

    Data la particolare struttura all’interno della quale si trova l’edicola, probabilmente è opportuno un accordo con la gestione degli spazi comuni, che dovrebbe fornire anche le indicazioni di sicurezza da seguire.

    La Segreteria tecnica

  24. Marco on giugno 2010 at 11:29 pm

    Gentilissimi, ho un negozio di fotografia e art. da regalo, non ho dipendenti ed è di 80m2, non ho nenache macchine di produzione e non uso prodotti chimici, ho le porte di ingresso che si aprono verso l’inetrno…. le devo sostituire con porte dall’apertura verso l’esterno?
    Grazie
    Saluti

  25. comitato tecnico on giugno 2010 at 11:30 pm

    a meno che non preveda la presenza di decine di persone, non ci sembra che serva la modifica al senso di apertura delle porte.

    La Segreteria tecnica

  26. silvio mombelli on giugno 2010 at 12:22 pm

    Buongiorno,
    devo rifare un vecchio impianto elettrico adeguandolo a norma in un locale adibito a edicola di 50 m2 di mia proprietà, ma la cui licenza di vendita è di proprietà dell’affittuario del locale.
    Oltre al rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico da parte della ditta a cui affiderò il lavoro, devo preoccuparmi anche di inoltrare relativa denuncia a ISPSEL e ARPA di competenza una volta ultimati i lavori,allegando copia della dichiarazione di conformità dell’impianto?
    E’ necessario che il progetto con il quale la ditta che realizzerà l’impianto elettrico sia redatto da uno studio d’ingegneria abilitato?
    E’ necessario anche che io debba iniziare una qualche pratica con i vigili del fuoco, per procedure antincendio o altro, oppure sono in regola con la sola dichiarazione di conformità impianto?
    Grazie.

  27. comitato tecnico on giugno 2010 at 1:02 pm

    Per quanto riguarda la sicurezza antincendio non sono necessarie pratiche per i VVF in quanto il locale non è certamente soggetto ai controlli di prevenzione incendi.

    La Segreteria tecnica

  28. Gianmarco on giugno 2010 at 5:09 am

    Salve volevo sapere se nel mio negozio di 70mq(esposizione) e 30mq(magazzino) può bastare un estintore,mi hanno detto che ne devono essere installati 2…è vero? tratto articoli di: accessori moda, cosmetica, decorazioni, articoli per la casa, bigiotteria ecc. il magazzino lo uso come deposito.
    Un’ultima cosa dove deve essere installato? nel caso può bastarne uno posso metterlo nel magazzino o devo tenerlo nell’area vendita?

  29. comitato tecnico on giugno 2010 at 5:10 am

    Non ci sono norme per i negozi con meno di 400 m2. Inoltre, se non ci sono lavoratori dipendenti, non esiste nemmeno l’obbligo per gli estintori, anche se la logica impone di installarne almeno uno in una posizione accessibile in caso di emergenza.

    La Segreteria tecnica

  30. lucia on luglio 2010 at 9:32 am

    Buongiorno,
    innanzitutto mi complimento per questo utilisimo servizio.
    Ho un questito: sono in procinto
    di avviare una attività commerciale presso un capannone di 370 mq. Tale capannone ha un cortile aperto di 200 mq che verrà pure adibito ad area espositiva.
    Essendo la parte “chiusa” inferiore ai 400 mq, necessito comunque della certificazione antincendio?

    grazie

  31. comitato tecnico on luglio 2010 at 9:33 am

    Secondo noi la superficie da considerare per il certificato antincendio dovrebbe essere quella all’aperto. Non ci risulta che le aree all’aperto siano normalmente oggetto di controlli ai fini antincendio.

    La Segreteria tecnica

  32. matteo bitondi on agosto 2010 at 6:46 am

    Buongiorno, sono in procinto di allestire un negozio di circa 216 mq, nel quale probabilmente vendero alimentari. Esiste la possibilità che sia una rivendita di articoli non alimentari,e che in un futuro prossimo la supoerfice venga frazionata in almeno due parti. Devo prevedere delle uscite di sicurezza, quante e di che tipo?

  33. comitato tecnico on agosto 2010 at 6:47 am

    Non esistono norme sui piccoli negozi (inferiori a 400 m2), per cui le uscite da prevedere dipendono da quante persone potranno accedere. Se l’affollamento è basso è sufficiente anche una sola uscita.

    La Segreteria tecnica

  34. luca schirosi on settembre 2010 at 1:48 am

    Buongiorno,
    un mio cliente deve prendere in affitto un deposito interrato di 390mq da adibire a deposito merci del supermercato di proprietà. Supermercato e deposito sono separati e gli immobili sono diversi. Devo acquisire il CPI per il deposito merci?
    saluti

  35. comitato tecnico on settembre 2010 at 1:49 am

    Secondo noi in questo caso sono attività diverse e non serve il CPI.

    La Segreteria tecnica

  36. antonio on ottobre 2010 at 6:59 am

    Salve, io sto progettando di avviare un’attività commerciale di 50mq di abbigliamento con 1 commessa volevo sapere se non prendo l’estintore in termini economici qual’è la SANZIONE?visto che guardando il decreto del 10 marzo 1998 non l’ho trovata

  37. Lorenzo on ottobre 2010 at 8:27 am

    POsseggo un negozio di estetica/solarium, con un numero di dipendeti pari ad una unità.
    Nel negozio, di dimensioni inferiori ai 50mq, sono presenti 5 macchinari per l’abbronzatura.
    La mia domanda è la seguente: oltre al semplice estintore, la normativa prevede altri “strumenti” aggiuntivi in caso di incendio?
    Grazie per la cortese attenzione.

  38. comitato tecnico on ottobre 2010 at 8:28 am

    Non esistendo un norma per questo tipo di locale, tutto dipende dalla valutazione dei rischi svolta dal titolare dell’attività. Per ambienti di questo tipo gli estintori, comunque, dovrebbero essere sufficienti, purchè compatibili con i macchinari presenti.

    La Segreteria tecnica

  39. giorgia on ottobre 2010 at 11:42 pm

    buongiorno, volevo sapere quali adempimenti antincendio devo attuare per una ditta individuale di commercio al dettaglio casalinghi (non vende elettrodomestici) con una superficie di negozio di 600 mq aperta al pubblico e nessun dipendente.
    esposizione estintori e certificato prevenzione incendi, credo.
    serve che il titolare segua un corso per addetti antincendio?altro?
    grazie

  40. redazione tecnica on ottobre 2010 at 11:46 pm

    Si tratta di una attività soggetta all’approvazione di un progetto antincendio e al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.. E’ necessaria una valutazione di un tecnico che consideri i vari aspetti legati alla sicurezza, quali uscite, resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, sistemi antincendio ecc.. Molto importante anche perché pesantemente sanzionate, la valutazione dei rischi, il registro dei controlli, un piano di emergenza, la formazione antincendio (almeno 8 ore) in caso vi siano lavoratori dipendenti.

  41. ersilia on ottobre 2010 at 5:35 am

    sono titolare di una piccola attivita’ come agenzia di servizi, certificati,fax,trasferimento denari,caf desidero sapere se ho l’obbligo degli estintori o e’ facoltativo. grazie e’ urgente

  42. Valerio on novembre 2010 at 7:33 am

    Devo progettare un negozio di abigliamenti di 70MQ e un magazzino di 100 MQ.
    Nel controllare il progetto dell’impianto elettrico mi è sorto un dubbio in merito alla segnaletica delle vie di fuga.
    Essendo un negozio si metratura inferiore a 400 MQ la segnaletica può essere solo accesa in caso di emergenza oppure deve sempre essere accesa?
    Preciso che è ben illuminata e sempre ben visibile e che da normativa non è chiaro questo punto.
    Può datmi un chiarimento ed un riferimento normativo?
    grazie

  43. comitato tecnico on novembre 2010 at 7:34 am

    Sui negozi di piccole dimensioni non sono state pubblicate norme, per cui dipende dalla valutazione del rischio, anche per quanto riguarda la segnaletica.

    La Segreteria tecnica

  44. Frangipane Tiziana on dicembre 2010 at 2:08 am

    Buongiorno sono la titolare di una ditta individuale di articoli sportivi,sto cambiando locale da una superficie di 70mq ad una di 250mq di cui 36mq adibiti a deposito.Tale superficie e’ dotata di controsoffittatura e pavimentazione galleggiante,costituita da materiale a norma (attivita’ precedente rivendita e manutenzione di computer).Per necessita’ di lux sto aumentando sto aggiungendo a quelle esistenti delle plafoniere ad incasso .Dipendenti 2 compresa la sottoscritta,quali sono gli obblighi ai quali mi devo attenere?Grazie.

  45. comitato tecnico on dicembre 2010 at 2:09 am

    Mancando una norma per i “piccoli” negozi, le misure le deve decidere il titolare sulla base della propria valutazione dei rischi. Nessuna misura, quindi, è obbligatoria.

    La Segreteria tecnica

  46. pasquale on gennaio 2011 at 2:00 pm

    chiedo la valutazione del rischio da parte del proprietario per piccoli negozi va sempre tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte di enti preposti?
    sicuro di una vostra risposta anticipatamente ringrazio.

  47. Fabrizio on gennaio 2011 at 12:34 am

    Gentilissimi, Vi chiedo cortesemente che tipo di estintori dovrei installare in un negozio di 100 Mq che vende alimenti, dotato di forno a legna, quindi deposito legna, carta da imballo e vassoi di cartone, con 2 dipendenti. Per alimentari sono obbligatori gli estintori ad Anidride Carbonica? In che numero? E per la carta? Vi ringrazio anticipatamente e mi complimento per il servizio che offrite! Distinti saluti.

  48. comitato tecnico on gennaio 2011 at 12:35 am

    Può installare qualsiasi tipo di estintore, perchè non ci sono obblighi di particolari tipi di estintore per gli alimentari. Forse può essere indicata l’anidride carbonica perchè non danneggia i prodotti, ma queste sono valutazioni del titolare dell’attività.

    La Segreteria tecnica

  49. simona on gennaio 2011 at 6:29 am

    Buona giornata.
    Da qualche mese sono stata nominata RSPP presso l’azienda in qui lavoro.
    L’azienda ha diversi negozi sparsi su tutto il territorio nazionale, tutti i negozi hanno meno di 3 dipendenti quindi non dovrebbe essere necessaria la figura dell’RLS e RSPP giusto ?
    lo chiedo perchè stiamo aprendo in questi giorni un nuovo negozio di circa 370MQ quindi non soggetto al CPI e il datore di lavoro impone che sia io a seguire tutte le eventuali pratiche poichè sono l’RSPP. Voi cosa ne pensate ?

  50. Roberto on gennaio 2011 at 1:33 am

    Mia moglie è titolare di un negozio di abbigliamento di circa 100 mq con un dipendente vorrei domandarle che tipo di corso di formazione deve fare? Basta il corso di 16 ore? La ringrazio e attendo una cortese risposta

  51. Alberto on febbraio 2011 at 6:50 am

    Salve, vorrei sapere se c’è l’obbligo di installare un’allarme antincendio in un piccolo negozio (60 mq) di articoli sportivi, l’asl dice che dovrei installare i rilevatori di fumo. Se sono obbligato mi potete dire quanti ne devo mettere e se c’è un criterio per deciderne il numero? Ringrazio anticipatamente.

  52. comitato tecnico on febbraio 2011 at 6:51 am

    Non esistendo una norma non esiste nemmeno l’obbligo, tra l’altro in un locale cosi’ piccolo un impianto di rilevazione non è particolarmente utile, visto che se ci sono persone presenti l’incendio lo rilevano subito, mentre se non ci sono persone l’allarme è inutile.

    La Segreteria tecnica

  53. enrico on febbraio 2011 at 4:22 am

    buongiorno sto per aprire un negozio di mq 150 il cui ingresso dà su una avancassa di mq 90 volevo sapere se installando delle porte scorrevoli automatiche tra l’avancassa e l’area di vendita è obbligatoria la presenza di uscite di emergenza all’interno del locale stesso (e se si; esistono prescrizioni sull’ubicazione di tali uscite).

  54. Edoardo on febbraio 2011 at 4:29 am

    L’obbligo di redigere una valutazione dei rischi per le attività commerciali con più di 10 dipendenti, vale per ogni singolo negozio o per il totale dei dipendenti? Ad es., una catena di tre negozi facente capo ad un unico proprietario, con 5 dipendenti per sito, ci rientra o no?

  55. comitato tecnico on febbraio 2011 at 4:30 am

    La questione riguarda l’applicazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ma, secondo noi, la regola dovrebbe valere per i singoli luoghi di lavoro, non per la somma di questi.

    La Segreteria tecnica

  56. comitato tecnico on febbraio 2011 at 11:13 am

    La questione riguarda l’applicazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ma secondo noi la regola dovrebbe valere per i singoli luoghi di lavoro, non per la somma di questi.

    La Segreteria tecnica

  57. simone pierazzini on febbraio 2011 at 1:46 am

    buon giorno…. volevo sapere se è obbligatorio in una enoteca avere all’interno un estintore. metratura fondo circa 60 m2.
    grazie.

  58. comitato tecnico on febbraio 2011 at 1:47 am

    Non esiste una norma di sicurezza per le enoteche, i bar e simili, per cui deve essere il titolare a valutare se serve. Se è anche un luogo di lavoro, diventa obbligatorio (vd DM 10 marzo 1998).

    La Segreteria tecnica

  59. Edoardo on febbraio 2011 at 7:01 am

    Buon giorno: per la valutazione e la classificazione del rischio incendio di un negozio in un condominio, devo limitarmi alla parte da noi occupata o considerare nel documento l’intero stabile (es. caldaie, garage, lavorazioni di altri condomini,etc), con tutte le difficoltà del caso a reperire le documentazioni?
    Grazie

  60. comitato tecnico on febbraio 2011 at 7:02 am

    La valutazione del rischio deve essere svolta dal titolare dell’attività per le parti che dipendono da lui.
    Se ci si trova in un condominio, le parti comuni dovranno essere valutate dall’amministratore del condominio.

    La Segreteria tecnica

  61. graziana on marzo 2011 at 10:55 am

    salve

    con delle amiche stiamo ristrutturando un locale di circa 90mq, dove vorremmo realizzare un Centro Estetico in cui lavoreranno circa 2/3 dipendenti. Vorremmo chiedervi un elenco di provvedimenti da seguire e di interventi da fare (soprattutto durante questa fase) per essere coerenti con la normativa sulla sicurezza (es. misure porte antincendio,n. estintori,posizionamento luci di emergenza……ecc).
    Inoltre è obbligatorio che venga assunto un tecnico per la sicurezza?
    Vi ringrazio anticipatamente cordiali saluti
    Graziana

  62. comitato tecnico on marzo 2011 at 11:31 am

    Per l’antincendio serve essenzialmente seguire il DM 10 marzo 1998.

    La Segreteria tecnica

  63. Antonio on marzo 2011 at 1:33 am

    Salve,
    ho un piccolo negozio di abbigliamento di circa 40 m2, con due dupendenti, eventualmente volessi farmi fare una consulenza per le autocertificazioni, mi sapreste indicare il costo orientativo, vorrei evitare le classiche speculazioni…e magari pagare una cifra spropositata.
    Grazie e complimenti per il sito

  64. comitato tecnico on marzo 2011 at 1:34 am

    Purtroppo non possiamo dare indicazioni sugli onorari. Nel caso di una attività così piccola, però, ci sembra che la valutazione del rischio possa essere svolta direttamente dal titolare. I riferimenti sono quelli del DM 10 marzo 1998 e le altre indicazioni che trova anche su questo sito.

    La Segreteria tecnica

  65. Antonio on aprile 2011 at 1:05 pm

    Salve, la mia domanda è:
    sede di associazione culturale di volontariato con 7 soci e 40 frequentatori dei locali non iscritti alla associazione.
    Devo redigere il dvr anche se non è un luogo di lavoro?
    Le attivittà sono solo di riunione per scopi aggregativi e spirituali, non di divertimento o intrattenimento.
    Il resto lo sappiamo, estintori, vie di fuga, piano di evacuazione cartelli di prescrizione e segnalazione ci sono .

  66. comitato tecnico on aprile 2011 at 12:50 pm

    La valutazione dei rischi è obbligatoria per i luoghi di lavoro, ma secondo noi il titolare di un locale nel quale hanno accesso ha l’obbligo di garantire il minimo di sicurezza, sebbene non sia obbligatorio documentare la valutazione dei rischi come accade per i luoghi di lavoro.

    La Segreteria tecnica

  67. Alberto on maggio 2011 at 6:10 am

    buon giorno, recentemente mi è capitato di fare l’esame antincendio rischio medio e alla domanda a che altezza deve essere appeso un estintore, ho risposto in modo corretto, ma poi cercando sulla norma non ho trovato nulla. qual’è la norma che stabilisca che altezza posizionare gli estintori? c’è anche l’obbligo di numerarli? se sì qual’è la norma? grazie, saluti alberto

  68. redazione tecnica on maggio 2011 at 6:11 am

    Non esistono indicazioni normative, salvo la necessità di poter raggiungere facilmente l’estintore e di garantirne la manutenzione nel tempo.

  69. Cesare bazzana on maggio 2011 at 8:25 am

    Salve, volendo aprire un edicola in un locale prima adibito ad abitazione con superficie inferiore ai 400m, l’apertura della porta deve essere all’esterno, considerando che è l’unica uscita?
    E se si la porta deve essere munita di maniglione antipanico?

  70. Andrea on maggio 2011 at 3:15 am

    Buongiorno, ho aperto una pizzeria d’asporto e vorrei sapere se devo fare il documento valutazione rischi e avere obbligatoriamente l’estintore.Ho già fatto il manuale d’autocontrollo. Il locale è 60 mq. situato a brescia..
    Ringrazio anticipatamente.
    Cordiali Saluti
    Andrea

  71. FRANCA on maggio 2011 at 2:47 am

    Buongiorno, qualcuno sa dirmi se un socio di SNC (apporto di solo capitale) è titolare di ditta individuale (sedi diverse) può far valere i corsi (RSPP/Antincendio/Primo soccorso/ HCCP ecc)per entrambe le attività? grazie mille

  72. giuseppe on maggio 2011 at 2:44 am

    Buongiorno, dovrei aprire un negozio di informatica di circa 120 mq di cui 80 adibiti a magazino e 40 mq a negozio, a gestirlo saremo io e mio fratello volevo sapere che corsi sulla sicurezza dovrei fare e se è necessario redigere un piano operativo di sicurazza e il documento di valutazione rischi! grazie anticipatamente

  73. comitato tecnico on luglio 2011 at 9:00 pm

    Secondo noi è obbligatorio.

    La Segreteria tecnica

  74. Rosalinda on luglio 2011 at 9:48 pm

    Buongiorno, sono titolare di un centro estetico di circa 70 mq, il negozio è a norma per quanto riguarda l’impianto elettrico. All’interno non sono presenti macchinari tipo solarium, e come dipendenti vi è solo una ragazza con un contratto a chiamata, quindi non c’è sempre. Ho letto le norme del D.M. 10.03.1998 però non capisco se è necessario oppure no se è obbligatorio avere l’estintore. Eventualmente se non è obbligatorio, e comunque decidessi di averne uno, successivamente sarei a rischio di sanzione nel caso non fosse garantita la manutenzione semestrale? Grazie della Vostra gentile risposta.

  75. Billy on luglio 2011 at 11:25 am

    Salve, devo aprire una pizzeria-rosticceria d’asporto (forno a legna e cucina a gas < 50 Kw)con n. 2 dipendenti oltre il sottoscritto.
    Vorrei sapere:
    1) devo fare il documento valutazione rischi o l'autodichiarazione?
    2)devo avere obbligatoriamente l’estintore?
    3)devo avere il CPI o cosa bisogna avere per eventuali controlli?
    Il locale è ca 60 mq. ed è situato ad Avellino
    Grazie per la futura risposta.
    Cordiali Saluti
    Andrea

  76. Antonio on agosto 2011 at 12:47 am

    Buongiorno io sono il legale rappresentante di un’associazione Volontaria di trasporto sanitario semplice a settimo milanese la sede è di 93 mq stiamo facendo le autorizzazioni sanitarie per il locale e volevo sapere quanti estintori sono necessari e dove vanno posizionati? Grazie dell’aiuto.

  77. comitato tecnico on agosto 2011 at 11:07 am

    Non esistono norme per questo tipo di attività, quindi dipende dalla vs valutazione dei rischi.

    La segreteria tecnica

  78. Stefania on settembre 2011 at 3:21 am

    Salve, io stò aprendo una negozio di 100 mq, siamo due titolari/dipendenti più vari consulenti esterni. All’interno dei locali svolgeremo vendita di libri e anche feste di compleanno e laboratori creativi. In questo caso quanti estintori sono necessari? Quanti dipendenti devono fare il corso? grazie

  79. Alessandro on settembre 2011 at 2:11 am

    Buongiorno
    Sono il legale rappresentante di una snc costituita da due soci al 50%. Stiamo avviando una libreria in franchising in un locale di 68 mq.
    Saremo noi a gestire il punto vendita, senza dipendenti.
    Siamo sottoposti al d.lgs. 81/08? Cosa è necessario fare per avviare l’attività a norma? L’apertura è prevista per il 22 ottobre.
    Grazie

  80. Giammy on ottobre 2011 at 1:50 am

    Buongiorno, anche nel mio caso oggi si è presentato un rappresentante di estintori dicendomi che per legge devo adeguarmi…come devo comportarmi?Gestisco un chiosco edicola di 14mq….cosa devo fare per essere in regola?

  81. Merhej robert on ottobre 2011 at 10:58 pm

    Gentili esperti vorrei sapere ho un attività di parrucchiere ed estetica di130 mq senza solarium ed oltre me e la mia socia ho quattro dipendenti ,sono già seguito da una ditta di consulenza per la sicurezza ma ho dei dubbi su tutti gli obblighi che continuamente vengono aggiunti, l’obbligo del chimico quando ci sono le schede tecniche prodotti e per ultimo la valutazione dei livelli di stress .ho veramente anche questi obblighi?Grazie infinite per una vostra gentile risposta.

  82. roberto on ottobre 2011 at 11:12 am

    Salve , ho una attività di affitta appartamenti , volevo sapere se sono soggetto alla nuova normativa antincendio ( 151/2011) .

  83. comitato tecnico on ottobre 2011 at 12:34 pm

    no

    La Segreteria tecnica

  84. pamela on ottobre 2011 at 12:32 am

    Cortesemente vorrei sapere cosa dobbiamo fare x metterci in regola con la legge 81/2008…Siamo un salone di auto di mq 40,con una sola porta d’ingresso ( no antipanico ).Vi sono un amministratore unico e 3 collaboratori con contratto di associazione in compartecipazione…Siccome da giorni e’ un via vai continuo di gente che prova a fregarti…io so che non occorre fare nessun corso, basta solo mettere un estintore all’interno dell’ufficio e tenere nel retro una cassettina del pronto soccorso…Il titolare deve scrivere un’autocertificazione in cui dichiara che non vi sono rischi all’interno della struttura…POTETE CORTESEMENTE FARMI CAPIRE MEGLIO LE COSE…Grazie.Pamela

Scrivi un commento