Negozi e piccoli esercizi commerciali: il documento di sicurezza antincendio
(small shops fire safety assessment)
Le attività commerciali con superficie inferiore a 400 m2, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto non comprese al punto 87 del DM 16/02/1982.
In presenza di lavoratori dipendenti, così come definiti nell’articolo 3 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve ottemperare alle disposizioni del predetto D. Lgs, ed in particolare:
- alla valutazione di tutti i rischi, con l’elaborazione di uno specifico documento;
- alla designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- alla designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
- alla informazione e formazione del personale dipendente;
- all’adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
Nel seguito verranno trattati gli adempimenti sopra indicati con specifico riferimento all’aspetto antincendio, premesso che relativamente alla prevenzione incendi, restano in vigore i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze” di cui al DM 10 marzo 1998.
Valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro
Trattandosi di attività di modeste dimensioni, si presume che il numero dei dipendenti sia inferiore a 10 unità. In questo caso, la valutazione dei rischi, come previsto all’articolo 29 del D. Lgs 81, comma 5, può essere, al momento, costituita da una autocertificazione.
Il documento deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, compreso quindi il rischio di incendio; relativamente a tale rischio può essere fatto riferimento alle linee guida contenute nell’allegato I al predetto DM 10 marzo 1998, che indicano in modo chiaro un possibile percorso di valutazione, mentre dall’allegato II sono ricavabili le “misure intese a ridurre le probabilità di insorgenza degli incendi”. In esito alla valutazione dovrà essere indicato il livello di rischio di incendio dell’attività e il/i nominativo/i incaricato/i della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall’allegato 2 al D. Lgs 81/2008, che per le attività commerciali ammette per aziende fino a 200 dipendenti.
Il datore di lavoro dovrà comunque frequentare un corso della durata minima di 16 ore nel rispetto dei contenuti del DM 16 gennaio 1997, articolo 3.
Designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
Come detto al precedente punto, lo stesso datore di lavoro può svolgere tale compito e per aziende con ridotto numero di persone (3-4) può essere sufficiente il solo datore di lavoro, mentre in caso di maggior numero di dipendenti può essere utile almeno una seconda persona. Ovviamente gli addetti dovranno risultare opportunamente formati.
Informazione e formazione del personale dipendente
Per tutti i dipendenti è necessario provvedere alla informazione sui rischi di incendio, con contenuti da valutare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi; in pratica si tratta di definire un sintetico e chiaro documento da consegnare a tutti i lavoratori all’atto dell’assunzione, nel quale evidenziare:
- i rischi di incendio generali e legati alla specifica mansione svolta;
- la posizione delle uscite di sicurezza;
- la posizione dei comandi per l’interruzione delle alimentazioni energetiche (energia elettrica, gas);
- la posizione degli estintori;
- la posizione ed il funzionamento di eventuali porte resistenti al fuoco;
- le procedure da attuare in caso di incendio.
La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve essere svolta secondo i contenuti minimi riportati nell’allegato IX del DM 10 marzo 1998.
Tali contenuti sono differenziati in relazione al livello di rischio di incendio dell’attività, che si determina in base alla valutazione del rischio di incendio (comunque una classificazione con un inquadramento indicativo delle attività è riportata nello stesso allegato IX); l’attività commerciale in questione si ritiene possa essere di per se considerata a basso rischio di incendio (da tenere presente però che eventuali aree o impianti a rischio specifico di incendio possono variare il livello di rischio) e quindi possa essere sufficiente il Corso A (durata 4 ore).
Adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro
Le misure da osservare in qualsiasi luogo di lavoro sono contenute negli allegati al DM 10 marzo 1998. Tra queste sono in ogni caso previste quelle relative alla gestione dell’emergenza.
Per attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, fermo restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (art. 5 DM 10 marzo 1998).
Indicazioni sulla pianificazione delle procedure in caso di incendio sono contenute nell’allegato VIII al DM 10 marzo 1998, tenendo presente che per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

In un laboratorio artigianale destinato a produzione e vendita di pizza da asporto (superficie utile 40mq, impianto termico inferiore a 35kW, no fuochi a gas, 2 addetti), mi devo dotare di estintori? qual è la normativa di riferimento?
grazie
Non c’è una normativa specifica per il numero di estintori da prevedere nei locali come il suo.
Il decreto 10 marzo 1998 dà dei criteri di massima da seguire. Nel suo caso basterebbe un solo estintore, ma deve ricordarsi di fare fare la revisione periodica, il cui mancato rispetto è sanzionato penalmente.
La Segreteria tecnica
sono titolare di un negozio di abbigliamento con 2 dipendenti:
devo fare il DVR?Posso redigerlo da solo? Quali altri obblighi ho, in relazione alla sicurezza
Trascriviamo l’articolo che abbiamo pubblicato su questo argomento:
Le attività commerciali con superficie inferiore a 400 m2, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto non comprese al punto 87 del DM 16/02/1982.
In presenza di lavoratori dipendenti, così come definiti nell’articolo 3 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve ottemperare alle disposizioni del predetto D. Lgs, ed in particolare:
alla valutazione di tutti i rischi, con l’elaborazione di uno specifico documento;
alla designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
alla designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
alla informazione e formazione del personale dipendente;
all’adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
Nel seguito verranno trattati gli adempimenti sopra indicati con specifico riferimento all’aspetto antincendio, premesso che relativamente alla prevenzione incendi, restano in vigore i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze” di cui al DM 10 marzo 1998.
Valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro
Trattandosi di attività di modeste dimensioni, si presume che il numero dei dipendenti sia inferiore a 10 unità. In questo caso, la valutazione dei rischi, come previsto all’articolo 29 del D. Lgs 81, comma 5, può essere, al momento, costituita da una autocertificazione.
Il documento deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, compreso quindi il rischio di incendio; relativamente a tale rischio può essere fatto riferimento alle linee guida contenute nell’allegato I al predetto DM 10 marzo 1998, che indicano in modo chiaro un possibile percorso di valutazione, mentre dall’allegato II sono ricavabili le “misure intese a ridurre le probabilità di insorgenza degli incendi”. In esito alla valutazione dovrà essere indicato il livello di rischio di incendio dell’attività e il/i nominativo/i incaricato/i della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall’allegato 2 al D. Lgs 81/2008, che per le attività commerciali ammette per aziende fino a 200 dipendenti.
Il datore di lavoro dovrà comunque frequentare un corso della durata minima di 16 ore nel rispetto dei contenuti del DM 16 gennaio 1997, articolo 3.
Designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
Come detto al precedente punto, lo stesso datore di lavoro può svolgere tale compito e per aziende con ridotto numero di persone (3-4) può essere sufficiente il solo datore di lavoro, mentre in caso di maggior numero di dipendenti può essere utile almeno una seconda persona. Ovviamente gli addetti dovranno risultare opportunamente formati.
Informazione e formazione del personale dipendente
Per tutti i dipendenti è necessario provvedere alla informazione sui rischi di incendio, con contenuti da valutare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi; in pratica si tratta di definire un sintetico e chiaro documento da consegnare a tutti i lavoratori all’atto dell’assunzione, nel quale evidenziare:
i rischi di incendio generali e legati alla specifica mansione svolta;
la posizione delle uscite di sicurezza;
la posizione dei comandi per l’interruzione delle alimentazioni energetiche (energia elettrica, gas);
la posizione degli estintori;
la posizione ed il funzionamento di eventuali porte resistenti al fuoco;
le procedure da attuare in caso di incendio.
La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve essere svolta secondo i contenuti minimi riportati nell’allegato IX del DM 10 marzo 1998.
Tali contenuti sono differenziati in relazione al livello di rischio di incendio dell’attività, che si determina in base alla valutazione del rischio di incendio (comunque una classificazione con un inquadramento indicativo delle attività è riportata nello stesso allegato IX); l’attività commerciale in questione si ritiene possa essere di per se considerata a basso rischio di incendio (da tenere presente però che eventuali aree o impianti a rischio specifico di incendio possono variare il livello di rischio) e quindi possa essere sufficiente il Corso A (durata 4 ore).
Adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro
Le misure da osservare in qualsiasi luogo di lavoro sono contenute negli allegati al DM 10 marzo 1998. Tra queste sono in ogni caso previste quelle relative alla gestione dell’emergenza.
Per attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, fermo restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (art. 5 DM 10 marzo 1998).
Indicazioni sulla pianificazione delle procedure in caso di incendio sono contenute nell’allegato VIII al DM 10 marzo 1998, tenendo presente che per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.
SONO PROPRIETARIA DI TRE CARTOLERIE, DUE A MILANO E UNA A ROMA, TUTTE E TRE NON HANNO USCITE DI SICUREZZA, TUTTE E TRE A PARTE LE LUCI E LA CASSA NON HANNO MACCHINARI, HO DUE DIPENDENTI PART TIME PER NEGOZIO CHE QUINDI è COME SE FOSSE UNA PERSONA A TEMPO INTERO….HO L’OBBLIGO DELL’ESTINTORE NEL PUNTO VENDITA?OGNI PUNTO VENDITA VARIA DA 25 A 55 MQ MASSIMO.
DEVO REDIGERE IL RAPPORTO SULLA SICUREZZA E LE NORME IN CASO D’INCENDIO CON DATA CERTA?gRAZIE MILLE
Gli estintori sono obbligatori secondo quanto previsto nel DM 10 marzo 1998. Uno per negozio dovrebbe bastare data la dimensione ridotta dei locali.
Gli obblighi di gestione li abbiamo esposti in diverse risposte a domande pervenute, tipo questa, che preferiamo riportare integralmente per far capire tutto quello che c’è da fare:
Le attività commerciali con superficie inferiore a 400 m2, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto non comprese al punto 87 del DM 16/02/1982.
In presenza di lavoratori dipendenti, così come definiti nell’articolo 3 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve ottemperare alle disposizioni del predetto D. Lgs, ed in particolare:
alla valutazione di tutti i rischi, con l’elaborazione di uno specifico documento;
alla designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
alla designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
alla informazione e formazione del personale dipendente;
all’adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
Nel seguito verranno trattati gli adempimenti sopra indicati con specifico riferimento all’aspetto antincendio, premesso che relativamente alla prevenzione incendi, restano in vigore i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze” di cui al DM 10 marzo 1998.
Valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro
Trattandosi di attività di modeste dimensioni, si presume che il numero dei dipendenti sia inferiore a 10 unità. In questo caso, la valutazione dei rischi, come previsto all’articolo 29 del D. Lgs 81, comma 5, può essere, al momento, costituita da una autocertificazione.
Il documento deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, compreso quindi il rischio di incendio; relativamente a tale rischio può essere fatto riferimento alle linee guida contenute nell’allegato I al predetto DM 10 marzo 1998, che indicano in modo chiaro un possibile percorso di valutazione, mentre dall’allegato II sono ricavabili le “misure intese a ridurre le probabilità di insorgenza degli incendi”. In esito alla valutazione dovrà essere indicato il livello di rischio di incendio dell’attività e il/i nominativo/i incaricato/i della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall’allegato 2 al D. Lgs 81/2008, che per le attività commerciali ammette per aziende fino a 200 dipendenti.
Il datore di lavoro dovrà comunque frequentare un corso della durata minima di 16 ore nel rispetto dei contenuti del DM 16 gennaio 1997, articolo 3.
Designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
Come detto al precedente punto, lo stesso datore di lavoro può svolgere tale compito e per aziende con ridotto numero di persone (3-4) può essere sufficiente il solo datore di lavoro, mentre in caso di maggior numero di dipendenti può essere utile almeno una seconda persona. Ovviamente gli addetti dovranno risultare opportunamente formati.
Informazione e formazione del personale dipendente
Per tutti i dipendenti è necessario provvedere alla informazione sui rischi di incendio, con contenuti da valutare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi; in pratica si tratta di definire un sintetico e chiaro documento da consegnare a tutti i lavoratori all’atto dell’assunzione, nel quale evidenziare:
i rischi di incendio generali e legati alla specifica mansione svolta;
la posizione delle uscite di sicurezza;
la posizione dei comandi per l’interruzione delle alimentazioni energetiche (energia elettrica, gas);
la posizione degli estintori;
la posizione ed il funzionamento di eventuali porte resistenti al fuoco;
le procedure da attuare in caso di incendio.
La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve essere svolta secondo i contenuti minimi riportati nell’allegato IX del DM 10 marzo 1998.
Tali contenuti sono differenziati in relazione al livello di rischio di incendio dell’attività, che si determina in base alla valutazione del rischio di incendio (comunque una classificazione con un inquadramento indicativo delle attività è riportata nello stesso allegato IX); l’attività commerciale in questione si ritiene possa essere di per se considerata a basso rischio di incendio (da tenere presente però che eventuali aree o impianti a rischio specifico di incendio possono variare il livello di rischio) e quindi possa essere sufficiente il Corso A (durata 4 ore).
Adozione delle misure necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro
Le misure da osservare in qualsiasi luogo di lavoro sono contenute negli allegati al DM 10 marzo 1998. Tra queste sono in ogni caso previste quelle relative alla gestione dell’emergenza.
Per attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, fermo restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (art. 5 DM 10 marzo 1998).
Indicazioni sulla pianificazione delle procedure in caso di incendio sono contenute nell’allegato VIII al DM 10 marzo 1998, tenendo presente che per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.
ho un negozio di articoli da regalo gadget pupazzi etc, volevo sapere se ho obbligo di estintore mq 23
grazie
L’obbligo esiste in quanto è un luogo di lavoro.
La Segreteria tecnica
..volevo aggiungere , dove e’ scritto precisamente l’obbligo?
si parla di negozi con dipendenti io non e ho;
So che e’ importante ai fini della sicurezza e prima o poi lo mettero’, quale ente si occupa di effettuare i controlli’?
scusate se sono ripetitivo ma i rappresentanti delle varie ditte di estintori vengono tutti i giorni e non so che rispondere
Grazie e complimenti per tutte le informazioni che date
dove e’ citato precisamente l’obbligo?
non metto in dubbio la sicurezza chiedo cio, perche’ non so come rispondere a i rappresentanti di estintori
grazie
E’ indicato nel decreto 10 marzo 1998, nella sezione dedicata al numero minimo di estintori.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
Ho un laboratorio di assistenza tecnica cellulari mq 40,non ho dipendenti ho l’obbligo dell’estintore?
Grazie
Saluti
In assenza di dipendenti la mancanza di estintori non è sanzionabile ai sensi del d. lgs n. 81/2008 che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro; l’installazione di almeno 1 estintore, oltre che opportuna per la protezione della sua attività lavorativa, rientra tra i criteri generali di sicurezza antincendio.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
vorrei aprire uno spazio commerciale diviso in 2 porzioni,una per la vendita di dvd e libri e l’altra per l’esposizione di materiale artistico (quadri,fotografie).In questo spazio verranno organizzati anche intrattenimenti musicali con dj set.
Ho trovato una soluzione di locazione disposta su 2 piani (terra=100 mq ; seminterrato=70 mq).Il personale è composto da 3 persone: titolare e 2 collaboratori liberi professionisti.
L’attività principale quindi sarebbe un’attività commerciale distribuita su entrambe i piani con eventi musicali di carattere secondario (2/3 volte alla settimana) svolti al piano seminterrato per una portata max di circa 50 persone.
Preciso comunque che anche durante gli eventi i piani rimangono comunicanti e l’attività commerciale rimane aperta consentendo un esodo di persone tra un piano e l’altro.
Le mie domande sono:
-quali sono le normative di sicurezza che devo considerare per questa attività polivalente?
-le uscite di sicurezza sono obbligatorie? (oltre all’ingresso principale al piano terra, c’è una porta di servizio di 80 cm con apertura a maniglia normale su ogni piano che volge sul pianerottolo della scala del palazzo.Preciso che al piano semint. il pianerottolo è comunicante anche con i box auto,mentre al p.terra dal pianerottolo si trova anche un uscita sul cortile comune del palazzo)
-al piano seminterrato verrà installato un impianto di riciclo d’aria a causa dell’insonorizzazione della stanza.questo comporta il rispetto di particolari normative antincendio?
Grazie
Cordiali saluti
In mancanza di norme di riferimento per i negozi sotto i 400 m2, dovrebbe usare i criteri di cui al DM 10 marzo 1998, nel quale sono trattati almeno in via generale tutti gli argomento che ha sollevato.
La Segreteria tecnica
buongiorno, io allestisco negozi e quindi costruisco negozi ed in particolare i mobili che vanno dentro i negozi.
vorrei sapere se il materiale legnoso componente deve obbligatoriamente essere tutto ignifugo, oppure no, o comunque dove
posso leggere questi chiarimenti?
Non ci sono norme in merito, quindi non possiamo nemmeno indicare i riferimenti, in quanto non ci sono.
La Segreteria tecnica
Buongiorno! Sono titolare di un negozio di abbigliamento di ca. 40mq e non ho dipendenti. Mi hanno già fatto visita numerosi rappresentanti per la vendita di estintori e corsi di formazione per le norme di sicurezza. Vorrei sapere cosa devo fare con precisione per non incorrere a sanzioni? e 1 solo estintore va bene?
Grazie
Se non ci sono dipendenti non ci sono misure precise da rispettare. Secondo noi, comunque, un estintore è sufficiente.
La Segreteria tecnica
buongiorno,
sto progettando 2 negozi di 90 e 50 mq ciascuno, situati al piano terra con accesso da marciapiede.
Come mi devo comportare con l’ingresso di ciascun negozio(considerando che non ho altri accessi/uscite ai negozi), devo realizzarli con apertura verso l’esterno? . e di che dimensioni? e, se con apertura verso l’esterno, devo chiedere l’autorizzazione in Comune? Grazie
Non esistendo norme sui negozi inferiori a 400 m2 non possiamo darle particolari consigli.
Per informazioni più dettagliate sull’argomento delle vie di esodo abbiamo notato che un testo in vendita su internet sulla sicurezza antincendio dei ristoranti (Editore Lulu) ha una buona sezione proprio sulle vie di esodo, che potrebbe chiarirvi diversi dubbi, visto che si rifanno a norme generali, non esistendo nemmeno per i ristoranti delle norme antincendio specifiche.
La Segreteria tecnica
Devo progettare la ristrutturazione di una edicola, 30 mq circa, all’interno di una metropolitana non interrata. Non vi sono dipendenti. L’accesso al locale è unico, ma largo 3,13 m.
Per gli impianti (antincendio a sprinkler e rilevamento fumi) ho le indicazioni dell’ente che gestisce le stazioni della rete. Ma come mi comporto per le eventuali via di fuga, il numero di estintori,ecc.? All’interno devo inserire tre pannelli divisori in cartongesso che frammentano lo spazio, di cui solo 1 arriva fino al soffitto (l’interpiano è alto 3 m). Per avere l’autorizzazione, devo fare un progetto, in cui indico il posizionamento degli estintori e degli sprinkler e se si, per avere l’autorizzazione questo progetto devo inviarlo ai VVFF o basta inviarlo al Comune? Inoltre i pannelli in cartongesso, devono avere particolari caratteristiche REI?
Vi ringrazio
Data la particolare struttura all’interno della quale si trova l’edicola, probabilmente è opportuno un accordo con la gestione degli spazi comuni, che dovrebbe fornire anche le indicazioni di sicurezza da seguire.
La Segreteria tecnica
Gentilissimi, ho un negozio di fotografia e art. da regalo, non ho dipendenti ed è di 80m2, non ho nenache macchine di produzione e non uso prodotti chimici, ho le porte di ingresso che si aprono verso l’inetrno…. le devo sostituire con porte dall’apertura verso l’esterno?
Grazie
Saluti
a meno che non preveda la presenza di decine di persone, non ci sembra che serva la modifica al senso di apertura delle porte.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
devo rifare un vecchio impianto elettrico adeguandolo a norma in un locale adibito a edicola di 50 m2 di mia proprietà, ma la cui licenza di vendita è di proprietà dell’affittuario del locale.
Oltre al rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico da parte della ditta a cui affiderò il lavoro, devo preoccuparmi anche di inoltrare relativa denuncia a ISPSEL e ARPA di competenza una volta ultimati i lavori,allegando copia della dichiarazione di conformità dell’impianto?
E’ necessario che il progetto con il quale la ditta che realizzerà l’impianto elettrico sia redatto da uno studio d’ingegneria abilitato?
E’ necessario anche che io debba iniziare una qualche pratica con i vigili del fuoco, per procedure antincendio o altro, oppure sono in regola con la sola dichiarazione di conformità impianto?
Grazie.
Per quanto riguarda la sicurezza antincendio non sono necessarie pratiche per i VVF in quanto il locale non è certamente soggetto ai controlli di prevenzione incendi.
La Segreteria tecnica
Salve volevo sapere se nel mio negozio di 70mq(esposizione) e 30mq(magazzino) può bastare un estintore,mi hanno detto che ne devono essere installati 2…è vero? tratto articoli di: accessori moda, cosmetica, decorazioni, articoli per la casa, bigiotteria ecc. il magazzino lo uso come deposito.
Un’ultima cosa dove deve essere installato? nel caso può bastarne uno posso metterlo nel magazzino o devo tenerlo nell’area vendita?
Non ci sono norme per i negozi con meno di 400 m2. Inoltre, se non ci sono lavoratori dipendenti, non esiste nemmeno l’obbligo per gli estintori, anche se la logica impone di installarne almeno uno in una posizione accessibile in caso di emergenza.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,
innanzitutto mi complimento per questo utilisimo servizio.
Ho un questito: sono in procinto
di avviare una attività commerciale presso un capannone di 370 mq. Tale capannone ha un cortile aperto di 200 mq che verrà pure adibito ad area espositiva.
Essendo la parte “chiusa” inferiore ai 400 mq, necessito comunque della certificazione antincendio?
grazie
Secondo noi la superficie da considerare per il certificato antincendio dovrebbe essere quella all’aperto. Non ci risulta che le aree all’aperto siano normalmente oggetto di controlli ai fini antincendio.
La Segreteria tecnica
Buongiorno, sono in procinto di allestire un negozio di circa 216 mq, nel quale probabilmente vendero alimentari. Esiste la possibilità che sia una rivendita di articoli non alimentari,e che in un futuro prossimo la supoerfice venga frazionata in almeno due parti. Devo prevedere delle uscite di sicurezza, quante e di che tipo?
Non esistono norme sui piccoli negozi (inferiori a 400 m2), per cui le uscite da prevedere dipendono da quante persone potranno accedere. Se l’affollamento è basso è sufficiente anche una sola uscita.
La Segreteria tecnica