Prevenzione incendi: competenze dei professionisti
ATTENZIONE: ARTICOLO SUPERATO A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL NUOVO DECRETO
La prevenzione incendi è svolta sulla base dei progetti elaborati dai professionisti, che talvolta sono chiamati anche a sottoscrivere delle dichiarazioni di diverso tipo. Le competenze dei professionisti in questa materia sono però complesse. Infatti, se la predisposizione della documentazione di progetto per le domande di esame di conformità è aperta a tutti gli iscritti (geometri, periti industriali, ingegneri, architetti), per le altre forme di dichiarazione devono essere lette le norme specifiche.
In particolare, Decreto Ministeriale 25 marzo 1985 “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818” prevede che le certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (la legge che ha istituito il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi) possano essere rilasciate solo da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso di alcuni requisiti:
a) abbiano anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all’albo professionale, oppure;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi organizzato da un Comando dei Vigili del fuoco.
Il decreto, in realtà, prevede anche altri casi di possibilità di firma delle relazioni qualificate, riconducibili a situazioni particolari, quali:
- professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;
- appartenenza per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;
- componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendiprevisti, rispettivamente, agli articoli 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell’ambito di attività, comprese tra quelle dell’elenco allegato al decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982, che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;
- anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all’albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio.
Il nulla osta provvisorio è ormai finito da tempo, ma il decreto 8 maggio 1998 ha individuato un certo numero di dichiarazioni (necessarie ad opera terminata per la richiesta del certificato di prevenzione incendi) relative ad elementi edilizi o a componenti di sicurezza che possono essere firmate solo dai professionisti presenti negli elenchi della legge 818/84, ai sensi della quale il decreto 25 marzo 1985 è stato emanato.

con dieci anni di iscrizione pensate che riescano a fare pratiche antincendio, ma se non ci si riesce dopo avere fatto un corso con il Comando dei Vigili del Fuoco , se non si fanno almeno due anni di praticandato , sulla progettazione antincendio si fanno solo chiacchiere, qui la legge deve essere modificata
Concordiamo
La Segreteria tecnica
Esimio collega , se alcuni professionisti non sono in grado di progettare un sistema architettonico che rispetti le norme antincendio, dopo un periodo di dieci anni di iscrizione all’ordine, non vuol dire che tutti i professionisti non ne siano capaci. Ad imparare a nuotare si va per gradi come per tutte le cose. Intelligenti pauca.
sono iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati a certificare ai sensi della L. 818/84; ho fatto esperienza senza che ve ne fosse l’obbligo, credo che praticandato o no un professionista serio e coscienzioso prima di avventurarsi in questioni a lui ignote debba necessariamente acquisire quanto necessario per la corretta progettazione o qualunque altro adempimento in materia di prevenzione incendi. Non dimenticate, ad ogni modo che siamo ingegneri.
Salve sono un dottore Agronomo iscritto all’ordine dal 2002, nel 2010 ho seguito un corso relativo al D lgs 81/08 di un anno presso l’ordine dei Dottori agronomi e forestali, vorrei sapere se posso occuparmi della messa in sicurezza dei bonboloni gpl interrati di tipo domestico.
Grazie Giovanna
Buonasera,
sono Geometra iscritto al Collegio dal 1986, iscritto nell’elenco del Ministero per la Legge n° 818 del 7/12/1984 dal 1996, esperienza nel campo antincendio ed impiantistica dal 1974.
Vorrei sapere, avendo avuto contrasti con alcuni enti di zona se nelle mie compentenze è prevista la progettazione di impianti a gas, relativamente a quanto previsto nel D.M. 74 del 12/04/1986.
Distinti saluti
La progettazione di un impianto è una cosa, la predisposizione di un progetto antincendio è un’altra.
La Segreteria tecnica
Caro collega Berardino Ing di Potenza non riesco proprio a capire cosa vuole dire siamo ingegneri , ma sulla carta ?, illustre senza esperienza ,che si acquisisce con il praticandato
si progetta acqua calda senza sapere a quanti gradi ,
Buonasera! Vorrei porvi un quesito.
Ho letto su internet che un Architetto del v.o. puo’ richiedere il parere di conformita’ antincendio anche non essendo iscritto all’elenco del Ministero dell’Interno a patto che non vengano richieste dai vv.f. integrazioni quali:
1)certificazioni di resistenza al fuoco dei prodotti in opera;
2)dichiarazione inerente i prodotti impiegati;
3)certificazione di corretta installazione dell’impianto;
4)ed a patto che i progetti prevedano solo l’uso di estintori.
E’ corretto, per chiedere il parere sul progetto non serve l’iscrizione negli elenchi del Ministero Interno.
La Segreteria tecnica
qual’è la normativa che vieta a noi Geometri di eseguire progettazione di impianti gas con potenzialità sup a 50Kw
grazie
Salve!
Innanzitutto grazie per la pronta risposta del precedente quesito.
Avrei un’altra domanda.
E’ vero che per inscriversi negli elenchi del Ministero dell’Interno ci vuole:
1) iscrizione all’Albo;
2) aver superato un corso di specializzazione in prevenzione incendi; oppure
3) aver esercitato nel campo prevenzione incendi negli anni precedenti all’entrata in vigore della recente legge?
Se il punto 3 e’ esatto come potrei io certificare o dimostrare di aver progettato nei pressi di uno studio (da tempo avviato) un impianto di carburante? Basta una copia della richiesta di parere di conformita’ inviata ai vvf ?
Grazie per l’Attenzione!
Non la conosciamo
La Segreteria tecnica
un ingegnere inscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818, può erogare le tre ore di formazione pratica-operativa (di norma da svolgersi da parte di un istruttore tecnico antincendio), formazione prevista all’interno del corso per gli addetti antincedio/rischio medio/8(5+3) ore ?
RISPOSTA
Le norme non stabiliscono requisiti particolari per i docenti, che però devono possedere cultura ed esperienza adeguata
si vorrebbe sapere se siete a conoscenza di corsi che devono prendere il via , finalizzati alla formazione per l’inserimento negli elenchi della 818. Ci sono eventuali corsi on line ? grazie
RISPOSTA
I corsi sono a livello provinciale, sicuramente non esistono corsi on line