Rischio e pericolo di incendio
Le parole “rischio” e “pericolo” di incendio non sono sinonimi e non possono essere usate indifferentemente. La loro definizione può essere trovata nel decreto 10 marzo 1998 (il decreto che stabilisce i criteri per scegliere le misure di sicutezza nei luoghi di lavoro). Infatti, secondo questo decreto:
- Pericolo di incendio : proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- Rischio di incendio : probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti.
In sostanza, la differenza tra i due termini risiede nel fatto che uno, il rischio, si riferisce alla valutazione della conseguenza di un evento accidentale che potrebbe verificarsi. La valutazione è un fatto soggettivo, al contrario di ciò che caratterizza il pericolo, che invece si riferisce ad una situazione oggettivamente riscontrabile.
Un esempio della differenza tra pericolo e rischio può essere espressa in questi termini: una certa quantità di una sostanza infiammabile è pericolosa, perchè oggettivamente un qualsiasi innesco potrebbe dare luogo all’incendio o all’esplosione dei vapori. Il rischio associato alla stessa sostanza, però, dipende dal contesto che la circonda. L’assoluta mancanza di inneschi può diminuirne il rischio, come pure (per altri motivi) la distanza da qualsiasi presenza umana o di beni, che non potrebbero essere quindi esposti ai danniin caso di incendio o esplosione.
In definitiva, quindi, ogni persona può rilevare una situazione di rischio, ma la denuncia di un pericolo è un fatto da prendere in considerazione con molta più attenzione, in quanto deve essere sorretta da elementi oggettivi.

abito in una palazzina di 2 piani e 4 appartamenti.Ho notato che nel garage e nelle cantine sottostanti nn esiste un sistema antincendio,è sprovvisto anche di estintori. Come e dove posso denunciare il caso? anticipatamente vi ringrazio e aspetto una vostra risposta
La norma vigente sulle autorimesse ed i box (il decreto 1 febbraio 1986) obbliga l’installazione di estintori. Una eventuale denuncia deve essere presentata al locale Comando dei Vigili del Fuoco.
La Segreteria tecnica
Ho un quesito in merito alla valutazione del rischio incendio c/o una Comunità Alloggio istituita ai sensi della Legge Regionale Lazio n. 41/2003 e succ. mod. e integr., ove soggiornano anziani autosufficienti e parzialmente non autosufficienti.
Premessa:
a) ai sensi del DM 10 marzo 98, al punto 9.2 lett. l) dell’All. IX, rientrano nelle attività a Rischio Incendio Elevato gli “Ospedali, Case di cura e Case di ricovero per anziani”, pertanto sembrerebbero ricomprese anche le Comunità Alloggio;
ma
b) sempre ai sensi del DM 10 marzo 98, al punto 9.3 lett. a) dell’All. IX, rientrano nelle attività a Rischio Incendio Medio i luoghi di lavoro compresi nell’Allegato al DM 16 febbraio 1982, dove al N. 86 mensiona “Ospedali, Case di cura e simili con oltre 25 posti letto”.
Quesito:
nella Valutazione del Rischio Incendio, considerando che la Comunità Alloggio in questione possiede l’autorizzazione Comunale fino a 15 posti letto, bisogna attenersi al punto a) o al punto b) in premessa?
Grazie in anticipo