SCIA e Vigili del Fuoco: un vademecum

ottobre 2011

Segnaliamo una iniziativa interessante dei VVFF che, in un documento pdf scaricabile dalla home page del sito www.vigilfuoco.it, illustrano i punti principali del nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151 del 2011).

Il vademecum è  importante, in quanto è l’unico documento in circolazione che evidenzia come il DPR 151 sia la prima applicazione in Italia del principio di proporzionalità (cioè, tradotto molto grossolanamente nei termini di interesse della prevenzione incendi, che a rischio minore corrisponde una procedura più semplice o una sanzione minore).

A nostro giudizio, però, data la sua natura divulgativa, oltre ai risultati in termini di diminuzione dei documenti il vademecum avrebbe dovuto anche evidenziare l’aumento delle responsabilità che, con il regime di autocertificazione, graveranno sui titolari di attività e sui professionisti.

Nel testo, infatti, non si fa mai riferimento alle nuove sanzioni (anche di tipo penale) legate alla mancata presentazione  o alle inesattezze delle SCIA, mentre a nostro giudizio questo aspetto è fondamentale per capire la portata dell’innovazione del DPR 151. In altre parole, l’immagine di un VF  che dà sempre l’OK del vademecum è il contrario di quello che in realtà il regolamento prevede.

Ad esempio, non è chiaro a tutti che, a differenza del passato, per un’attività in categoria A (quelle di gran lunga più numerose, per cui è prevista solo la presentazione della SCIA), quando si vuole avviare l’uso del luogo di lavoro  si deve necessariamente presentare un documento in cui attesta che tutto è in regola, non essendo più possibile chiedere un parere sul progetto o un sopralluogo preventivo. Se, però, nel progetto realizzato c’è una difformità (ad esempio, una porta più stretta del necessario, un numero minore di estintori o un maniglione mancante), il fatto di aver dichiarato che tutto era a norma comporta:

  • una sanzione per la dichiarazione falsa;
  • una sanzione per il fatto di aver esercito in un ambiente che non è del tutto a norma.

Inoltre, una riflessione sull’effettivo minor rischio di alcune attività soggette ai controlli rispetto alle altre dovrà pur essere fatta. Leggendo le statistiche, ci sembra di capire a questo proposito che sono i piccoli impianti quelli che aumentano il numero di incidenti.

5 Risposte to “ SCIA e Vigili del Fuoco: un vademecum ”

  1. Pietro Montemarano on novembre 2011 at 4:46 am

    Sono pienamente d’accordio , non ultimo la ” pressione ” che subiranno i tecnici interessati, dai vari clienti , committenti , e quindi di conseguenza , nasceranno a mio avviso tanti tecnici che di professione saranno ” firmaioli ” anche dove un professionista eticamente e deontologicamente corretto non firmerebbe mai

  2. Rocco Violi on novembre 2011 at 1:43 am

    Viva la nuava legge. Spero solo che i “firmaioli” siano presi subito in castagna e penalizzati, così i professionisti seri potranno lavorare più tranquillamente!!

  3. Rossena Alessandro on novembre 2011 at 9:03 am

    Per me ci sarà un amento di pericolo per tutte quelle attività ricadenti nella categoria A.
    Es. Autorimesse condominiali come fai a stabilire il pericolo in base ai mq, sono le auto con i loro serbatoi di carburante il vero elemento da tenere in considerazione.
    E poi per i professionisti ci sarà meno lavoro.

  4. enrico on novembre 2011 at 8:54 am

    Salve a tutti , nel mio condominio c’è un autorimessa condominiale con 24 posti auto e con una superfice complessiva al di sotto dei mille metri quadrati. Prima che uscisse il nuovo regolamento antincendio , avevamo dato mandato ad un tecnico le pratiche per ottenere il vecchio cpi. cosa cambia con il nuovo regolamento?
    ciao a tutti Enrico.

  5. comitato tecnico on novembre 2011 at 9:18 am

    Le norme sono le stesse. cambia la procedura, perchè dovrà essere presentata una SCIA antincendio.

    La segreteria tecnica

Scrivi un commento