Vigilanza antincendio
(fire services in buildings subject to be crowded)
La vigilanza antincendio è un servizio svolto dai Vigili del Fuoco in alcuni locali o per determinate manifestazioni. Questo servizio è a pagamento ed è obbligatorio nei casi in cui la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo lo prescriva.I provvedimenti che disciplinano la vigilanza sono il decreto ministeriale n. 261 del 1996 la circolare del settembre 2009, che si pubblicano di seguito:
Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 113)
Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.
Articolo 1
Art. 1. Obiettivi.
1. La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi già delineati in tema di prevenzione incendi dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonchè della salvaguardia dei beni e della tutela dell’ambiente secondo criteri applicativi omogenei nel territorio nazionale e nel rispetto delle iniziative che agli stessi fini saranno adottate dalla Comunità economica europea e da altri organismi internazionali.
Articolo 2
Art. 2. Definizione.
1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione. 2. Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell’attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l’immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l’evento dannoso.
Articolo 3
Art. 3. Campo di applicazione.
1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che, a termini dell’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento così come individuati al successivo art. 4 e tipologicamente definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell’interno 15 febbraio 1951, n. 16. 2. A termini dell’art. 3, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, i servizi, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.
Articolo 4
Art. 4. Generalità.
1. I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, a termini dell’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. L’entità dei servizi viene stabilita dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l’attività. 3. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento: a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all’aperto con capienza superiore a 2.000 posti; b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico; c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti; d) impianti per attività sportive all’aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive; e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive; f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all’aperto; g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone; h) luoghi o aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone. 4. Per le finalità di cui all’art. 2, il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando l’ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa commissione provinciale. 5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L’idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
Articolo 5
Art. 5. Entità del servizio di vigilanza.
1. La commissione provinciale di vigilanza, sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall’art. 4 del presente regolamento, delibera l’entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva. 2. In ogni caso l’entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al presente regolamento. é facoltà della commissione provinciale di vigilanza sentire l’interessato che ne faccia richiesta.
Articolo 6
Art. 6. Competenze degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco curano l’indirizzo generale del servizio di vigilanza ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione di tale servizio nel territorio di competenza. 2. Allorchè si renda necessario svolgere il servizio nell’ambito di quanto previsto dall’art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, il comandante provinciale provvederà all’assegnazione dell’incarico privilegiando la volontarietà della prestazione.
Articolo 7
Art. 7. Modalità di svolgimento del servizio.
1. Prima dell’inizio dello spettacolo i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l’efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonchè la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell’inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell’autorità di pubblica sicurezza per l’eventuale adozione
dei provvedimenti previsti dall’art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Analoga informazione è fornita al comando provinciale dei vigili del fuoco. 2. Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi. 3. Al termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell’attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti. Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto e acquisito agli atti del comando provinciale dei vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.
Articolo 8
Art. 8. Adempimenti di enti e privati.
1. I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a termini dell’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda nonchè attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal comando provinciale dei vigili del fuoco alle autorità competenti per l’adozione dei provvedimenti di cui all’ultimo comma dell’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. 2. Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonchè le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale, la planimetria generale dell’attività in cui sia riportato l’ubicazione di: a) mezzi antincendio fissi e mobili; b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all’esterno; c) luci di sicurezza; d) quadro elettrico generale; e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d’uso; 3. Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti: a) sgombere ed agibili le vie di esodo; b) efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria; c) efficienti l’impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative; d) efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. 4. Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.
Articolo 9
Art. 9. Abrogazioni di disposizioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare del Ministero dell’interno 15 febbraio 1951, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allegato 1
(é omesso l’allegato)

Devo organizzare un raduno di danza in un palazzetto delle sport, saremo 40 danzatori al massimo sul campo di backet. Per legge, quante persone responsabili della sicurezza antincendio devo avere? E’ sufficiente avere persone che hanno la formazione base, RSPP?
Grazie 1000
Debora Sbaiz
Le misure di sicurezza dipendono dal tipo di evento, che non ci è del tutto chiaro.
Se il raduno è assimilabile ad una festa privata, non sono previsti gli stessi obblighi dei luoghi di lavoro o quelli dei locali di pubblico spettacolo e le misure di sicurezza sono quelle che derivano dalla valutazione dei rischi di chi organizza l’evento.
La soluzione che prospetta, in tale caso, sembra adeguata.
La Segreteria tecnica
Devo organizzare un concerto gratuito presso il parco della biblioteca comunale,dotato di 2 entrate/uscite:non so quanta gente aspettarmi in quanto le stime oscillano tra le 200 e le 1000 persone..potreste dirmi quali sono le operazioni che devo fare affinchè tutto risulti a norma?
i vigili comunali sono già stati allertati,prevedo la presenza sicura di croce rossa ed eventualmentedi protezione civile.
grazie
Secondo noi la capienza massima dipende in primo luogo dalle vie di esodo. Ad esempio, se dispone di due uscite di 120 cm di larghezza e si tratta di un luogo all’aperto si applica il decreto sui locali di pubblico spettacolo – punto 4.2 CAPACITA’ DI DEFLUSSO
La capacita’ di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori:
a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.
La capacità di deflusso per i locali all’aperto non deve essere superiore a 250.
Da cui si deduce che nel locale possono accedere 1000 persone (2 moduli x 2 porte x 250 persone/modulo).
Ovviamente anche la superficie deve essere sufficiente a contenere il numero di persone previsto. A questo scopo si utilizza un altro punto del decreto sui locali di pubblico spettacolo:
4.1 AFFOLLAMENTO
L’affollamento massimo deve essere stabilito come segue:
a) nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacita’ motorie;
b) nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere e), e f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di:
- 0,7 persone per metro quadrato al chiuso;
- 1,2 persone per metro quadrato all’aperto.
La Segreteria tecnica
sono a chiedervi sè c’è una dimensione specifica del cartello (mappa) Piano di evacuazione.
Distinti saluti
secondo la legge 261/96 art 3 e 4 paragrafo h e’ prevista la vigilasnza da parte dei vvf in una festa comunale con afflusso di oltre 15000 persone se la condizione di deflusso in caso di un qualsiasi emergenza sono molto difficoltose,e non vi sono strade alternative per la circolazione stradale,
Se si tratta di una attività di pubblico spettacolo in luoghi o aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone il DM 261/96 indica la necessità della vigilanza da parte dei VVF, che comunque deve sempre essere valutata dalla locale commissione, comunale o prefettizia, di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.Va sottolineato comunque che la vigilanza da parte dei VVF non può essere considerata sostitutiva di un adeguato sistema di vie di esodo; la sicurezza della manifestazione dovrà essere valutata anche attraverso un progetto delle vie di esodo conforme al DM 19/8/96 dalla commissione di vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo.
Stiamo organizzando una recita nel salone di una scuola. Vorrei sapere come si fa a conteggiare la capienza massima del salone per saperci regolare con la quantità di spettatori da invitare.
grazie
Il criterio è quello di verificare la larghezza ed il numero di vie di esodo. Dovete fare riferimento al decreto sui locali di pubblico spettacolo.
La Segreteria tecnica
chiedo gentilmente se e’ possibile escludere la sorveglianza di un addetto ( v.v.f aziendale ) durante le giornate non lavorative ( week end e/o giornate festive9 lasciandi in azienda parecchi impianti in funzione utilizzanti carburanti vari in pressione ( attivita’ a ciclo continuo). questo anche se gran parte di essi posseggono iianti di rilevazione incendio ed alcuni anche con lo spegnimento abbinato.
Grazie mille
Non è possibile rispondere a questa domanda senza la documentazione dell’attività. Si tratta di esaminare il tipo di lavorazione e le condizioni approvate al momento dell’autorizzazione.
La Segreteria tecnica
Debbo organizzare un concerto in una piazza (quindi all’aperto)della mia città, presumo una partecipazione di circa 800/1000 persone, chiedo se il servizio di “vigilanza antincendio” può essere fatto da personale in possesso dell’attestato, rilasciato dal VV.FF,- ” 626 ADDETTO ANTINCENDIO AD ALTO RISCHIO”
Molte grazie
Il servizio di vigilanza è imposto dalla Commissione sui locali di pubblico spettacolo, per cui è quella la sede dove proporre chi deve svolgere il servizio.
La Segreteria tecnica
Buongiorno,lavoro come guardia ai fuochi presso una elisuperficie H2,vorrei chiedervi se è corretto che al momento dell’atterraggio o della partenza dell’elicottero dobbiamo stare,pronti vicino alle relative spingarde(con il relativo equpaggiamento,visto che la distanza tra la H dove solitamente poggia l’elicottero e la spingarda e di circa 12/15 metri,oppure dovremmo essere in una zona di sicurezza e intervenire immediatamente(se malauguratamente dovesse succedere qualcosa)correndo vicino alle spingarde stesse.Sento opinioni discordanti in merito.
dovendo organizzare un festa privata per un max di 100 persone in un salone (luogo privato di proprietà di un Ente Ecclesiastico) preso in affitto, bisogna prevedere a qualche misura in particolare?
Non esistono norme in materia, certamente è necessario verificare che le uscite siano adeguate al numero di persone presenti e che gli impianti siano in regola. Poi ci sono altre questioni che possono essere più o meno rilevanti a seconda del tipo di locale (tessuti, estintori ecc.).
La Segreteria tecnica
Come amministrazione comunale andremo ad inaugurare una struttura destinata ad accolgiere mensilmente il mercato antiquario. La struttura,posta al chiuso ha una superficie di mq 3000. Talemanifestazione rientra nel punto “f” dell’art. 4 del D.M. 261/1996. In quella sede infatti si parla di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, in realtà un mercato non dovrebbe rientrare in tale fattispecie anche se il punto “f” parla di “fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superioe a mq 4000 se al chiuso…” Il problema è che se si rientra in tale fattispecie non c’è obbligo di squadra VVFF ma si è pur sempre obbligati ad assicurare la presenza di personale specificatamente preparato in funzione antincendio.
Grazie.
RISPOSTA
Non serve il nostro parere perché in ogni caso la vigilanza la deve imporre una commissione che valuta se è obbligatoria o no.
La Segreteria tecnica