Porte dei luoghi di lavoro: maniglie di sicurezza
La maggior parte dei luoghi di lavoro non è soggetto a particolare affollamento. Per questo motivo, nel caso generale non sono obbligatori i maniglioni antipanico. In molti luoghi di lavoro, però, le maniglie delle porte devono essere adatte all’esodo in emergenza. Per questo motivo, il decreto 3 novembre 2004 (Ministero dell’ Interno. Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio) stabilisce quali sono questi luoghi ai quali il datore di lavoro deve garantire che le maniglie delle porte siano conformi alla UNI EN 179:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.
Per queste maniglie la forza di apertura in assenza di carichi applicati sulla porta e con la porta chiusa, deve essere di 70 N applicati a 10 cm dall’asse di rotazione della maniglia. In assenza di carico sulle ante, i 70 N si applicano sulla maniglia dell’anta secondaria.
La forza di apertura per la piastra a spinta in assenza di carichi applicati sulla porta deve essere di 150 N applicata nel senso dell’uscita, al centro della superficie di azionamento della piastra.
La classificazione di queste maniglie è analoga a quella dei maniglioni antipanico. In particolare:
1. categoria d’uso, ammessa solo la categoria 3 di alta frequenza d’uso;
2. durata, grado 6:100.000 cicli, grado 7:200.000 cicli;
3. peso della porta, grado 5:fino a 100 kg, grado 6:fino a 200 kg;
4. resistenza al fuoco, grado 0 se non approvato per porte tagliafuoco e grado 1 per porte tagliafuoco;
5. sicurezza delle persone, solo grado 1:massima sicurezza;
6. resistenza alla corrosione, grado 3:alta resistenza, grado 4:altissima resistenza;
7. sicurezza dei beni : 3 gradi : grado 2 per 1000 N, grado 3 per 2000 N, grado 4 per 3000 N (il grado si applica al centro);
8. sporgenza della barra, categoria 1 per sporgenze fino a 150 mm e categoria 2 per sporgenze fino a 100 mm;
9. tipo di barra A “maniglia” e B “piastra”
