Porte di esodo: pressione di apertura

marzo 2009

Uno degli aspetti meno controllati delle vie di esodo è quello della pressione necessaria per aprire le porte. Infatti, nessuna regola tecnica di sicurezza per le attività soggette ad affollamento tiene conto esplicitamente di questo tema, che solo raramente risulta controllato in fase di verifica nelle ispezioni di sicurezza.

Eppure, una porta che per aprirsi ha bisogno di una forza eccedente le capacità delle persone medie (senza considerare le esigenze delle persone anziane o di altre necessità particolari) è inutilizzabile. In realtà, una norma applicabile esiste, ed è il decreto ministeriale 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio) che ha disciplinato l’installazione di dispositivi di apertura (antipanico o di emergenza).

Secondo questo decreto, i dispositivi di apertura  a spinta devono essere conformi alle norme UNI EN 1125 (Accessori per serramenti – Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova) e UNI EN 179 (Accessori per serramenti – Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l’utilizzo sulle vie di fuga – Requisiti e metodi di prova ). Il decreto, inoltre, stabilisce in quali locali sono obbligatori dispositivi conformi alle norme UNI EN.

Per quanto riguarda la forza minima da applicare per aprire le porte, una nota ministeriale (8 maggio 2008 – Porte installate su uscite di piano e lungo le vie di esodo. Richiesta di chiarimenti normativi) chiarisce che l’installazione corretta di tali dispositivi (solo  sulle porte per le quali il dispositivo è stato progettato ed installato) determina la forza necessaria per lo sgancio delle porte. Tale forza è variabile in relazione alle differenti condizioni di esercizio. Le forze applicate sulla barra di spinta che consentono lo sgancio di porte dotate di dispositivo di apertura antipanico conforme alla norma UNI EN 1125 sono:

  • Porta non sottoposta a pressione sull’anta: 80 N (120 N nel caso di dispositivo corroso)*
  • Porta sottoposta a pressione sull’anta: 220 N
*Dopo la prova di corrosione (grado 3 della norma EN 1670, 96 ore di esposizione alla nebbia salina neutra), il maniglione deve aprire, entro 24 ore dalla fine della prova di corrosione, con una forza non superiore a 120 N applicata al centro e a 25 mm dagli estremi della barra. La prova di apertura si ripete 20 volte e si prende il valore massimo delle ultime 3 aperture.

In maggiore dettaglio, si può dire che la forza di apertura in assenza di carico applicato alla porta deve rimanere entro gli 80 N, agendo al centro della barra oppure a 25 mm dagli estremi della barra (nel caso di porta a due ante la verifica
viene effettuata sull’anta secondaria). Nel caso in cui si vuole simulare la presenza di persone in preda al panico, si applica sull’anta un carico di 1000 N al centro della porta ad un’altezza compresa tra gli 80  e i 120  cm dal pavimento.
La forza di apertura applicata al centro della barra e a 25 mm dagli estremi della barra, non deve richiedere più di 220 N.

Di seguito riportiamo il testo del decreto del Ministero dell’Interno 3 novembre 2004:

Decreto 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.)

Art. 1.
Oggetto – Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue :
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso puo’ essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

Art. 3.
Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 è prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
Art. 4.
Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti:
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione;
b) per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell’attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 5.
Termini attuativi e disposizioni transitorie
I dispositivi non muniti di marcatura CE, gia’ installati nelle attività di cui all’art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione.

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7 Risposte to “ Porte di esodo: pressione di apertura ”

  1. Chiara Pretolani on febbraio 2011 at 3:30 am

    In seguito alla entrata in vigore del DM 03/11/2004, riguardo alla sostituzione dei dispositivi non marcati CE delle porte installate lungo le vie di esodo mi chiedo: quali porte dobbiamo considerare? Solo le uscite principali oppure tutte le porte con maniglione antipanico, anche interne? Mi potete dare una risposta in breve tempo?

  2. comitato tecnico on febbraio 2011 at 3:31 am

    La domanda dovrebbe essere posta ai VVF, in quanto si tratta di interpretare una norma e quindi il nostro parere non ha un particolare valore.

    La Segreteria tecnica

  3. Antonio on marzo 2011 at 7:33 am

    Salve, vorrei porre una domanda in merito alle porte per uscita di sicurezza dal palcoscenico di un teatro.
    In un teatro in cui per accedere sul palcoscenico con attrezzature di scena e personale artistico e tecnico, viene fatta utilizzare una porta in ferro dotata di maniglione antipanico a spinta verso l’esterno; è obbligatorio che la stessa sia dotata dall’esterno di una maniglia per consentirne l’apertura?
    Ringrazio aticipatamente per la risposta

  4. comitato tecnico on marzo 2011 at 11:59 am

    Di solito una porta deve essere apribile nel verso dell’esodo. Non ci sembra che sia obbligatorio dotare le uscite di sicurezza di maniglie esterne.

    La Segreteria tecnica

  5. Doriano Pellegrin on aprile 2011 at 5:27 am

    Gradirei consigli su come evitare, per esempio, che in una scuola materna i bimbi aprano a spinta una via di fuga trovandosi direttamente in strada.
    Quali dispositivi di “contenimento” possono essere applicati senza infrangere la normaticva antincendio.

  6. comitato tecnico on aprile 2011 at 5:29 am

    In generale le norme non vietano l’uso di sistemi di allarme per evitare che l’apertura delle porte non legata all’emergenza possa determinare dei danni all’attività o alle persone. Nel decreto sugli ospedali, poi, sono previste alcune misure per evitare danni a particolari tipi di pazienti:
    4.9 – SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE E DI EVENTUALI INFISSI

    1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell’esodo a semplice spinta mediante l’azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

    2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l’adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.

    La Segreteria tecnica

  7. Max on ottobre 2011 at 9:20 am

    In una uscita di emergenza apribile all’esterno tramite dispositivo a maniglione antipanico può essere inserito un dispositivo chiudiporta meccanico?

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