Proroga per la sostituzione dei maniglioni antipanico
Il giorno 24 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto 6 dicembre 2011 che riguarda l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo.
Il decreto proroga il termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni antipanico al FEBBRAIO 2013
Si riporta di seguito il testo del Decreto:
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 6 dicembre 2011
Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la
manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate
lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso
d’incendio.
(GU n. 299 del 24-12-2011 )
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151
recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004, recante
«Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di
esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18
novembre 2004 ed in particolare gli articoli 1 e 5, i quali,
prevedono, tra l’altro, rispettivamente, il campo di applicazione del
decreto medesimo e i termini attuativi per la sostituzione dei
dispositivi non muniti di marcatura CE gia’ installati;
Considerato che, con l’entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono state rideterminate la
disciplina e le attivita’ soggette ai controlli di prevenzione
incendi e, pertanto, si rende necessario modificare il campo di
applicazione del richiamato decreto del Ministro dell’interno 3
novembre 2004;
Considerato, altresi’, che la sostituzione degli accessori,
compresi i dispositivi di apertura, delle porte del tipo resistenti
al fuoco installate lungo le vie di esodo, necessita, anche sulla
base di osservazioni formulate dagli operatori di settore, di un
approfondimento tecnico in ordine al mantenimento delle prestazioni
di resistenza al fuoco delle porte medesime;
Tenuto conto dello sviluppo della regola dell’arte nel settore
della manutenzione dei predetti dispositivi e delle porte lungo le
vie di esodo, in ordine alla quale e’ prevista l’emanazione della
specifica norma UNI;
Ritenuto che, a tal fine, occorre differire il termine per la
sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte gia’
installate lungo le vie di esodo, previsto dall’art. 5 del decreto
del Ministro dell’interno 3 novembre 2004;
Visto il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, espresso
nella riunione n. 305 del 5 luglio 2011, ad un differimento di
ventiquattro mesi;
Ritenuto, infine, che, per assicurare il mantenimento della
funzionalita’ originaria dei dispositivi per l’apertura delle porte
gia’ installate lungo le vie di esodo per ulteriori ventiquattro
mesi, si rende opportuno un rafforzamento delle misure previste dal
richiamato decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004;
Decreta:
Art. 1
1. All’art. l del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre
2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all’allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».
Art. 2
1. All’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre
2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto
anni». Restano fermi i casi per cui e’ prevista la sostituzione dei
dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie
di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro
funzionalita’ originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite
asseverazione di tecnico abilitato.
2. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2011
Il Ministro: Cancellieri

Scusate la domenda/precisazione.
Ma se il precedente DM del 03.11.2004 imponeva la sostituzione dei maniglioni, al massimo, entro 6 anni a partire dal 90° giorno dalla data di pubblicazione del Decreto sulla G.U. (cioè il 12.02.2011), con la proroga di 24 mesi si prolunga tale scadenza al 12.02.2013 ?
Grazie … e saluti
Da quello che mi pare di aver capito la proroga è stata data di 24 mesi, quindi la nuova scadenza dovrebbe essere febbraio 2013 (non 2012), confermate?
chiedo scusa ma anche a me pare sia il febbraio 2013 la nuova scadenza
chiedo anch’io conferma, perchè se fosse febbraio 2012 non è una proroga….sarebbe quasi uno sberleffo dato che febbraio è solo tra pochi giorni!
grazie