Proroga per la sostituzione dei maniglioni antipanico

dicembre 2011

Il giorno 24 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto 6 dicembre 2011 che riguarda l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo.

Il decreto proroga il termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni antipanico al FEBBRAIO 2013


Si riporta di seguito il testo del Decreto:

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 6 dicembre 2011

Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la

manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate

lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso

d’incendio.

(GU n. 299 del 24-12-2011 )

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della

legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151

recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma

dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004, recante

«Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei

dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di

esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio» pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18

novembre 2004 ed in particolare gli articoli 1 e 5, i quali,

prevedono, tra l’altro, rispettivamente, il campo di applicazione del

decreto medesimo e i termini attuativi per la sostituzione dei

dispositivi non muniti di marcatura CE gia’ installati;

Considerato che, con l’entrata in vigore del decreto del Presidente

della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono state rideterminate la

disciplina e le attivita’ soggette ai controlli di prevenzione

incendi e, pertanto, si rende necessario modificare il campo di

applicazione del richiamato decreto del Ministro dell’interno 3

novembre 2004;

Considerato, altresi’, che la sostituzione degli accessori,

compresi i dispositivi di apertura, delle porte del tipo resistenti

al fuoco installate lungo le vie di esodo, necessita, anche sulla

base di osservazioni formulate dagli operatori di settore, di un

approfondimento tecnico in ordine al mantenimento delle prestazioni

di resistenza al fuoco delle porte medesime;

Tenuto conto dello sviluppo della regola dell’arte nel settore

della manutenzione dei predetti dispositivi e delle porte lungo le

vie di esodo, in ordine alla quale e’ prevista l’emanazione della

specifica norma UNI;

Ritenuto che, a tal fine, occorre differire il termine per la

sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte gia’

installate lungo le vie di esodo, previsto dall’art. 5 del decreto

del Ministro dell’interno 3 novembre 2004;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale tecnico

scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, espresso

nella riunione n. 305 del 5 luglio 2011, ad un differimento di

ventiquattro mesi;

Ritenuto, infine, che, per assicurare il mantenimento della

funzionalita’ originaria dei dispositivi per l’apertura delle porte

gia’ installate lungo le vie di esodo per ulteriori ventiquattro

mesi, si rende opportuno un rafforzamento delle misure previste dal

richiamato decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1

1. All’art. l del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre

2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione

incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all’allegato I del

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

Art. 2

1. All’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre

2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto

anni». Restano fermi i casi per cui e’ prevista la sostituzione dei

dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie

di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro

funzionalita’ originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite

asseverazione di tecnico abilitato.

2. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il Ministro: Cancellieri


3 Risposte to “ Proroga per la sostituzione dei maniglioni antipanico ”

  1. ASCENZI LUANA on gennaio 2012 at 11:09 am

    Scusate la domenda/precisazione.

    Ma se il precedente DM del 03.11.2004 imponeva la sostituzione dei maniglioni, al massimo, entro 6 anni a partire dal 90° giorno dalla data di pubblicazione del Decreto sulla G.U. (cioè il 12.02.2011), con la proroga di 24 mesi si prolunga tale scadenza al 12.02.2013 ?

    Grazie … e saluti

  2. matteo on gennaio 2012 at 11:47 am

    Da quello che mi pare di aver capito la proroga è stata data di 24 mesi, quindi la nuova scadenza dovrebbe essere febbraio 2013 (non 2012), confermate?

  3. matteo f on gennaio 2012 at 1:55 am

    chiedo scusa ma anche a me pare sia il febbraio 2013 la nuova scadenza
    chiedo anch’io conferma, perchè se fosse febbraio 2012 non è una proroga….sarebbe quasi uno sberleffo dato che febbraio è solo tra pochi giorni!
    grazie

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