Cos’è la Valutazione dei Rischi? Si tratta di un’operazione volta a individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e a quantificarne il rischio, ossia la probabilità che ciascun rischio si trasformi in danno. A tale scopo uno degli obblighi di ogni datore di lavoro è la redazione del Dovumento DVR ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/80.

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Documento DVRArt. 28 D.Lgs 81 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita’ professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Chi deve redigere il DVR?

Chi firma il DVR? L’art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 dispone l’obbligo di redazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi – per ogni datore di lavoro che abbia almeno un dipendente.

Per redigere un DVR – Documento di valutazione dei rischi – il datore di lavoro deve avvalersi della stretta collaborazione delle seguenti figure professionali:

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP
  • Medico Competente – MC (quando previsto)
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS