La Prevenzione degli Incendi per il Pubblico Spettacolo è regolata da un’apposita commissione provinciale, che è stata istituita presso la Prefettura. Il suo compito è di analizzare i nuovi progetti di impianti e strutture per verificarne l’agibilità.

La Commissione Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo opera dopo che i gestori dei locali pubblici hanno presentato una domanda, domanda che è subordinata al rilascio della licenza.

Prevenzione Incendi Locali di Pubblico Spettacolo: come muoversi

Nella domanda che viene sottoposta alla commissione, il gestore dovrà specificare se il suo locale è di nuova realizzazione oppure se sono state apportate modifiche a una struttura preesistente e la tipologia di attività da esaminare, se si tratta quindi di locali di intrattenimento e pubblico spettacolo o di impianti sportivi, dopodiché viene fatto un sopralluogo.

Bisogna poi allegare una documentazione che attesti:

  • Resistenza al fuoco della struttura e dei compartimenti e dell’arredamento
  • Presenza di scale antincendio e di vie di fuga
  • Presenza di sistemi di aerazione e di impianti di rilevazione e allarme antincendio
  • Presenza di impianti antincendio
  • Idoneità degli impianti elettrici

In più bisogna allegare tutta un’altra serie di dichiarazioni disponibili in un documento scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno.

Normativa Locali Pubblico Spettacolo

Prevenzione Incendi Pubblico SpettacoloPer locali di pubblico spettacolo si intendono i cinema e i teatri, gli auditori e le sale da ballo, i locali per gli spettacoli, le sale per i convegni, i circhi, i luoghi all’aperto destinati a spettacoli e intrattenimento.

La prevenzione degli incendi in tutti i locali adibiti al pubblico spettacolo è obbligatoria ai fini della sicurezza contro il rischio di incendio nei luoghi sovraffollati.

Ogni tipologia di locale ha le proprie caratteristiche e deve seguire quindi una procedura specifica per poter assicurare al personale coinvolto un’adeguata protezione contro gli incendi e per poter ottenere una valida prevenzione.

In tutti i locali va rispettato il divieto di fumo, ma un teatro, per esempio, presenta materiale scenico particolare e dovrà seguire le procedure dettate dal Decreto Ministeriale.

Normativa Antincendio per Locali di Pubblico Spettacolo

Il D.M. per Locali di Pubblico Spettacolo è il D.M. 19 agosto 1996 che regola la prevenzione antincendio per i locali sovraffollati per motivi di intrattenimento. Negli anni, poi, con l’introduzione del Certificato di Prevenzione Incendi è risultato che questi locali rientrano in una certa misura nelle attività soggette al CPI:

N. Attività Categoria A B C 65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblicoFino a 200 personeOltre 200 persone

Ricordiamo che per le attività di Categoria C – ossia quelle considerate ad alto rischio – è obbligatoria la valutazione dei Vigili del Fuoco sul progetto.

Antincendio nei Locali di Pubblico Spettacolo

Vediamo quali sono le caratteristiche dei locali di pubblico spettacolo e per quale motivo è necessaria una regolamentazione apposita. Vediamo quali sono le situazioni che richiedono una prevenzione specifica:

  • Un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico
  • Un’area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune)
  • Un locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.