scale a chiocciola dimensioni minime
scale a chiocciola dimensioni minime

L’uso delle Scale Antincendio è previsto dalla normativa sulla sicurezza degli edifici pubblici, per poter garantire una via di fuga veloce alle persone presenti nello stabile in caso di incendio o comunque di un qualsiasi pericolo che preveda un esodo repentino.

Ogni edificio, quindi, che sia di accesso pubblico deve installare queste scale di sicurezza all’esterno.

Nella progettazione delle scale d’emergenza bisogna tener conto della normativa scale, che copre molti punti sulla sicurezza antincendio ma anche sulla realizzazione di lavori di ristrutturazione, dovendo assicurare la possibilità di installare, se necessario, impalcature edili.

Scala Antincendio: Normativa

A titolo esemplificativo, si richiamano alcuni aspetti di merito declinati nel già citato DM 27 luglio 2010, anche per un utile confronto con i dettami del codice di prevenzione incendi. Ecco alcuni punti delle scale anti incendio normativa:

• tutte le antincendio scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1 del Decreto (punto sui requisiti richiesti di resistenza al fuoco per le strutture portanti e per gli elementi di compartimentazione);

• le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm;

• sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno;

• i vani scala di tipo protetto devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell’entrata alla scala di sicurezza antincendio, in posizione segnalata;

• nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un’altezza di 2 m dal piano di calpestio;

i corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse;

• la larghezza delle scale sicurezza antincendio non deve essere minore di 120 centimetri, le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale;

• qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso in situazioni di emergenza o di panico.

I parapetti devono essere realizzati in materiale rigido e resistente, mantenuti in buone condizioni e composti da almeno due correnti: uno superiore e uno intermedio collocato circa a metà tra il corrente superiore e il pavimento. L’intera struttura deve essere fissata in modo da sopportare il massimo sforzo prevedibile, tenendo conto delle condizioni ambientali e della funzione di sicurezza della scala. Quando è previsto un parapetto normale con arresto al piede, questo deve includere anche una fascia continua alta almeno 15 cm, posta alla base, per prevenire la caduta di persone o oggetti. Sono inoltre considerati equivalenti ai parapetti altri sistemi di protezione come ringhiere, balaustre, muri o soluzioni analoghe, purché offrano un livello di sicurezza contro la caduta non inferiore a quello richiesto ai parapetti regolamentari.

Approfondimento sulle misure tecniche e architettoniche

In molte regole tecniche di prevenzione incendi sono previste ulteriori misure tecniche e architettoniche relative alle scale, finalizzate a garantirne la sicurezza. In alcuni casi queste prescrizioni coincidono, mentre in altri differiscono parzialmente o anche in modo significativo, richiedendo quindi un’applicazione attenta e mirata in funzione della specifica attività analizzata.

Un esempio utile è il DM 27 luglio 2010, che offre diversi spunti di confronto con il Codice di Prevenzione Incendi e affronta aspetti quali:

  • L’obbligo per tutte le scale delle vie di esodo di rispettare definite caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione.

  • La necessità che le rampe siano rettilinee, con limiti precisi sul numero e sulle dimensioni dei gradini scale antincendio.

  • Requisiti specifici per le rampe non rettilinee, che comprendono pianerottoli di riposo e scale antincendio misure minime della pedata.

  • Indicazioni sulle aperture di aerazione nei vani scala protetti, inclusi sistemi di apertura automatica e manuale.

  • L’assenza di sporgenze sulle pareti e i limiti alle sporgenze dei corrimano, che devono essere raccordati o arrotondati.

  • L’obbligo del corrimano centrale per le scale con larghezza superiore a 3 metri.

  • Specifiche relative a ringhiere e balaustre per scale aperte su uno o entrambi i lati, dimensionate per resistere alle sollecitazioni dovute al rapido deflusso in caso di emergenza o panico.

Evoluzione della normativa sulle scale antincendio

Nel tempo, le indicazioni tecniche relative alle scale anti incendio si sono progressivamente evolute, adeguandosi alle nuove esigenze di sicurezza e all’evoluzione della scale normativa antincendio, in materia di prevenzione incendi.

In origine, una prima definizione delle scale come parte delle vie di esodo era contenuta nel DM 30 novembre 1983, che introduceva i concetti fondamentali e i simboli grafici per la prevenzione incendi. Si trattava però di disposizioni molto generali, che lasciavano ampi margini di interpretazione nei diversi casi applicativi.

Con l’emanazione delle successive regole tecniche di prevenzione incendi, sono stati introdotti requisiti più dettagliati riguardanti le caratteristiche costruttive delle scale, differenziati in base alle attività soggette ai controlli. Le  norme scale antincendio hanno precisato aspetti quali dimensioni minime, materiali impiegati e condizioni di percorribilità.

La vera svolta è arrivata con il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015, aggiornato dal DM 18 ottobre 2019), oggi il riferimento più completo e avanzato. Il Codice non solo ha unificato e aggiornato la disciplina tecnica sulle scale d’esodo, ma ha anche introdotto un approccio modulare e flessibile, permettendo di adattare le soluzioni progettuali alle caratteristiche dei singoli edifici e alle relative strategie di sicurezza.

In conclusione, l’attuale quadro normativo offre requisiti più chiari e principi più strutturati, garantendo maggiore uniformità e sicurezza nella progettazione delle scale destinate alle vie di esodo.

Requisiti specifici per il compartimento a prova di fumo secondo il Codice di Prevenzione Incendi

Come stabilito dal capitolo S.3 “Compartimentazione” del Codice di Prevenzione Incendi, un compartimento a prova di fumo – nel quale rientra anche la scala a prova di fumo – deve rispettare requisiti specifici finalizzati a impedire l’ingresso del fumo.

Tra le principali misure aggiuntive obbligatorie troviamo:

Separazione tramite filtro a prova di fumo: il compartimento comunicante deve essere separato da un filtro realizzato con strutture resistenti al fuoco, conformi alle prescrizioni del Codice.

Caratteristiche del filtro a prova di fumo:

  • Resistenza al fuoco di almeno 30 minuti.

  • Due o più chiusure dei varchi che garantiscano ermeticità e resistenza (minimo E30-Sa).

  • Carico di incendio specifico non superiore a 50 MJ/m².

  • Divieto di presenza di sostanze o lavorazioni pericolose.

  • Possibilità di ospitare solo attrezzature limitate (es. reception, sala d’attesa, portineria) e apparecchiature di tipo ridotto.

Ulteriori soluzioni per filtri monopiano o di superficie contenuta:

  • Sovrappressione di almeno 30 Pa tramite apposito impianto di gestione dell’aria.

  • Camino di evacuazione fumi e presa d’aria esterna con sezione minima di 0,10 m².

  • Aerazione diretta verso l’esterno mediante aperture permanenti o ad apertura automatica in caso di incendio, per una superficie utile complessiva minima di 1 m².

È inoltre importante ricordare che i varchi che collegano il filtro a prova di fumo possono essere dotati di chiusure certificate E30, in conformità alle norme di sicurezza antincendio.

Tipologie di scale di sicurezza secondo normativa

Le scale di sicurezza antincendio rappresentano un elemento essenziale del sistema d’esodo di un edificio e sono definite dalla normativa tecnica non solo per la loro configurazione costruttiva, ma anche attraverso precise classificazioni che ne stabiliscono il livello di protezione contro fuoco e fumo. La scale emergenza normativa individua infatti diverse tipologie di scale, ognuna con requisiti specifici pensati per garantire la massima sicurezza degli occupanti durante l’evacuazione in caso di incendio.

1) Scala antincendio esterna di sicurezza:

scala totalmente esterna, a volte autoportante rispetto al fabbricato servito, con parapetto di sicurezza e realizzata secondo le norme  sotto riportate. La scala di sicurezza esterna di solito è metallica costituita da un parapetto esterno di sicurezza appoggiato lungo la facciata dell’edificio stesso, realizzata secondo le norme  sotto riportate:

  • I materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;
  • La parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.”

Per quanto riguarda il parapetto di sicurezza, la scale antincendio normativa richiede l’installazione di un parapetto regolamentare, come indicato nell’Allegato 4 del D.Lgs. 81/2008, punto 1.7 “Scale”. Un parapetto è considerato conforme quando presenta le seguenti caratteristiche:

  • Realizzazione in materiale rigido e resistente, mantenuto in buone condizioni;

  • Altezza utile non inferiore a un metro;

  • Presenza di almeno due correnti, con quello intermedio posizionato approssimativamente a metà tra il corrente superiore e il pavimento;

  • Struttura e sistemi di fissaggio idonei a sopportare il massimo sforzo prevedibile, in relazione all’ambiente e alla funzione.

Quando è richiesto un parapetto normale con arresto al piede, questo deve essere completato da una fascia continua alta almeno 15 cm, posizionata sul piano di calpestio.

Il D.Lgs. 81/08 considera inoltre equivalenti ai parapetti anche elementi come ringhiere, balaustre, muri e strutture analoghe, purché garantiscano un livello di sicurezza contro la caduta verso il vuoto pari o superiore a quello richiesto per i parapetti stessi

scale a prova di fumo
scala a prova di fumo

2) Scale di sicurezza a prova di fumo:

La scale di sicurezza a prova di fumo è una scala situata in un vano che di per se costituisce un compartimento antincendio avente accesso, ad ogni piano, mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE (Resistenza Ermeticità) predeterminata, porte dotate di congegno di auto-chiusura, da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno.”

scale protette
scala protetta

3) Scale di emergenza protette:

Queste scale di emergenza non vengono travolta da fumo e fiamme per tutta la durata dell’incendio;

La scala protetta è la più semplice delle scale antincendio, è efficace ai fini della compartimentazione di un edificio ed offre un primo livello di sicurezza, ai fini dell’esodo, per affollamenti limitati.

Al contrario questa scala non sempre impedisce che il fumo presente nella zona dell’incendio invada la scala, a causa dell’apertura delle porte REI durante l’ingresso di gruppi di persone nel vano scale. Per tale ragione la scala protetta, normalmente, non è considerata ‘luogo sicuro’.

“Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI (Resistenza Ermeticità Isolamento)predeterminata e dotate di congegno di auto-chiusura.”

scala a prova di fumo interna
scala a prova di fumo interna

4) Normativa scale interne a prova di fumo:

“Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo.

Per chiarire;  il filtro a prova di fumo è un “vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60.

5) Riepilogo delle principali qualificazioni normative scale antincendio

Per completezza, la normativa individua e distingue le scale di sicurezza attraverso tre principali qualificazioni:

Scala esterna: parte dell’attività collocata all’esterno dell’edificio, progettata per ridurre il rischio di propagazione dell’incendio dalla struttura principale.
Scala protetta: vano configurato come compartimento antincendio, separato dagli altri ambienti e accessibile tramite porte REI.
Scala a prova di fumo: compartimento progettato per limitare l’ingresso e la diffusione del fumo mediante specifiche soluzioni costruttive e di compartimentazione.

Queste categorie risultano essenziali per assicurare un’esodo in sicurezza e per individuare la soluzione più idonea alle diverse esigenze progettuali, nel rispetto delle norme vigenti.

La struttura di una scala di emergenza secondo normativa

La strutture delle scale è composta da pilastri fissati a terra, che presentano travi portanti, soppalchi e passerelle. Sono utilizzate anche in edifici industriali, non solo pubblici.

I decreti legge che stabiliscono le caratteristiche delle scale di emergenza sono il 256 dell’87 per gli edifici civili, il decreto del ’92 per gli edifici scolastici, il decreto del ’94 per le attività turistiche e ricettive e il decreto del ’98 sulla sicurezza e l’emergenza dei luoghi di lavoro.

Rivolgendosi a una ditta specializzata, è possibile realizzare scale anti incendio secondo le esigenze del cliente, adeguando alla tipologia di fabbricato una struttura che va incontro all’estetica e alla normativa (dalla pedata scala emergenza alle alzate scale), garantendone la robustezza grazie agli acciai utilizzati e rispettando le condizioni di carico stabilite dal decreto ministeriale del 1996.

Scala a prova di fumo: requisiti e connessioni

Per le vie di esodo a prova di fumo, la normativa stabilisce alcune condizioni fondamentali:

  • I percorsi d’esodo devono essere inseriti in vani appositamente destinati a questa funzione. Tali vani possono contenere impianti, a condizione che rispettino le stesse prescrizioni previste per i vani protetti.
  • Le scale d’esodo classificate come “a prova di fumo” devono sempre condurre a un luogo sicuro, direttamente oppure attraverso un ulteriore percorso d’esodo anch’esso a prova di fumo. Quando l’intero tragitto, comprese le scale emergenza, è realizzato secondo i criteri di protezione richiesti, tutta la via di esodo è considerata protetta a tutti gli effetti.

Queste configurazioni garantiscono una barriera efficace contro la propagazione di fumo e gas, consentendo l’evacuazione in condizioni di sicurezza anche in situazioni particolarmente critiche previste dalla normativa antincendio.

L’importanza del Codice di Prevenzione Incendi nella progettazione delle scale d’esodo

Il codice di prevenzione incendi è oggi il riferimento fondamentale per la progettazione delle scale antincendio. Più che un semplice aggiornamento legislativo, ha trasformato l’approccio alla sicurezza e alla prevenzione, introducendo regole unificate, chiare e facilmente applicabili a tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo il DPR 151/2011.

In concreto, questo comporta:

Uniformità delle regole: le precedenti frammentazioni normative sono state superate; tutte le scale inserite nei percorsi d’esodo vengono progettate seguendo un unico quadro tecnico.
Semplificazione delle procedure: grazie ai principi di generalità e semplicità, il progettista può orientarsi con maggiore facilità tra i requisiti, riducendo il rischio di errori o interpretazioni non coerenti.
Adozione di standard internazionali: il codice utilizza un linguaggio tecnico uniforme, riconosciuto a livello europeo e internazionale, facilitando la collaborazione tra professionisti anche in contesti diversi.

In definitiva, nella progettazione delle scale anti incendio, il codice non solo fornisce un riferimento normativo stabile, ma promuove anche soluzioni più sicure, standardizzate e in linea con le migliori pratiche di prevenzione incendi.

Requisiti prestazionali dei filtri a prova di fumo

scala di sicurezza
Scala di sicurezza

Per i filtri a prova di fumo presenti in edifici monopiano di superficie ridotta, la normativa prevede alcune alternative alla configurazione standard. In queste situazioni, il filtro deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:

Sovrappressione: il filtro è mantenuto in sovrappressione, con almeno 30 Pa in caso di emergenza, tramite un sistema specifico progettato e gestito secondo le buone pratiche tecniche.
Camino di evacuazione fumi: il locale è dotato di un camino per l’evacuazione dei fumi d’incendio e di una presa d’aria esterna adeguatamente dimensionati, con una sezione minima di 0,10 m².
Aerazione diretta verso l’esterno: il filtro dispone di aperture che garantiscono aerazione diretta verso l’esterno, per una superficie utile complessiva di almeno 1 m². Tali aperture devono essere permanenti oppure dotate di sistemi che si aprono automaticamente in caso di incendio. Non è invece ammesso l’utilizzo di condotti.

Queste soluzioni permettono di garantire comunque condizioni di sicurezza per i percorsi di esodo, anche quando la limitata superficie del filtro rende difficile adottare la configurazione tradizionale.

Queste sono le linee guida per un usuario che intenda avere una visione il più possibile completa nell’acquisto di una Scala Antincendio a norma. Richiedi la consulenza dei nostri se sei un’azienda, un’attività commerciale o un ente pubblico per tutto ciò che riguarda la prevenzione antincendio, scale d’emergenza comprese. 

Ulteriori informazioni sulle scale antincendio

Quali sono i equisiti generali delle vie di esodo protette?

Per le vie di esodo protette, la normativa evidenzia l’importanza di collocare questi percorsi in vani appositamente dedicati. All’interno di tali spazi possono essere installati impianti tecnologici necessari per il funzionamento e la sicurezza dell’edificio, a condizione che non ostacolino l’evacuazione e rispettino i requisiti di protezione previsti.

È fondamentale che le scale protette conducano sempre a un luogo sicuro, sia direttamente sia tramite un ulteriore percorso protetto, assicurando così la continuità della sicurezza durante l’intera fase di evacuazione dall’edificio.

Uno degli aspetti più innovativi del Codice di Prevenzione Incendi è la sua capacità di assicurare coerenza tra le diverse attività e ambiti applicativi, grazie a un linguaggio tecnico uniforme e condiviso. Il Codice, infatti, ha sistematizzato e integrato le principali norme precedenti, adottando terminologie riconosciute a livello internazionale.

Questo approccio comporta numerosi vantaggi pratici:

  • Facilità di interpretazione: definizioni e requisiti uniformi vengono applicati in tutti i contesti, semplificando il lavoro di progettisti, verificatori e operatori del settore.

  • Aggiornamento coordinato: l’integrazione delle norme esistenti consente di mantenere il sistema coerente con l’evoluzione tecnica e normativa, riducendo le possibili ambiguità.

  • Allineamento agli standard globali: l’uso di terminologie e criteri conformi agli standard internazionali facilita il confronto e l’adozione delle best practice europee e mondiali.

In sintesi, il Codice non si limita a definire regole tecniche, ma promuove anche una maggiore integrazione e uniformità tra le diverse discipline della prevenzione incendi, rendendo più sicura e razionale l’applicazione delle misure antincendio.

Uno degli aspetti più rilevanti introdotti dal Codice è la sua capacità di fornire un quadro normativo valido per tutte le attività, consentendo un approccio uniforme alla progettazione della sicurezza antincendio. Seguendo i principi di generalità e semplicità, il Codice raccoglie in un unico testo tutti i criteri e i principi tecnici necessari, eliminando le incertezze interpretative tipiche delle precedenti norme frammentate.

Inoltre, il Codice si basa sul principio di standardizzazione e integrazione, adottando un linguaggio coerente con gli standard internazionali e incorporando le prescrizioni dei precedenti documenti italiani sulla prevenzione incendi. Questa impostazione garantisce maggiore coerenza tra i diversi settori, semplifica il lavoro dei tecnici e assicura un livello di sicurezza uniforme su tutto il territorio nazionale.

Rispetto alla normativa precedente, come il DM 30 novembre 1983, il Codice di Prevenzione Incendi introduce un quadro più dettagliato e articolato per i filtri a prova di fumo. Oltre alle classiche definizioni strutturali, il nuovo Codice attribuisce ai filtri un ruolo centrale nella compartimentazione antincendio, mirato a ridurre il rischio di innesco e sviluppo dell’incendio attraverso carichi di incendio limitati e l’assenza di fonti di innesco.

Caratteristiche fondamentali secondo il Codice:

  • Resistenza al fuoco di almeno 30 minuti;

  • Almeno due varchi dotati di chiusure E30-Sa;

  • Carico di incendio contenuto (≤ 50 MJ/m²);

  • Divieto di attività o sostanze pericolose;

  • Vietate lavorazioni a rischio incendio.

Per filtri monopiano e di piccola superficie, il Codice consente soluzioni flessibili, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti opzioni:

  • Sovrappressione di almeno 30 Pa in emergenza tramite impianto certificato;

  • Camino per l’evacuazione dei fumi con ripresa d’aria esterna, sezione minima 0,10 m²;

  • Aerazione diretta verso l’esterno, con aperture di almeno 1 m², permanenti o ad apertura automatica in caso d’incendio, senza condotti intermedi.

Un approccio più ingegneristico e personalizzato:
La principale differenza rispetto alle regole precedenti è che il Codice attuale privilegia una progettazione ragionata rispetto a prescrizioni rigide, fornendo criteri tecnici e obiettivi prestazionali per garantire l’efficacia dei filtri in funzione delle caratteristiche dell’edificio. Si tratta di un’evoluzione che punta alla sicurezza reale e all’adattabilità delle soluzioni, e non solo all’applicazione automatica di norme standard.

Quando il filtro a prova di fumo si trova su un unico piano e ha una superficie lorda ridotta, la normativa prevede alcune alternative specifiche per la gestione dei fumi. In tali casi, il filtro può essere realizzato secondo una delle seguenti soluzioni:

  • Sovrappressione forzata: il filtro deve mantenere una sovrappressione di almeno 30 Pa durante le emergenze, tramite un sistema appositamente progettato secondo le migliori pratiche.

  • Camino per lo smaltimento dei fumi: è possibile prevedere un camino adeguatamente dimensionato (con sezione minima di 0,10 m²) per l’evacuazione dei fumi d’incendio e la ripresa dell’aria dall’esterno.

  • Aerazione diretta verso l’esterno: la ventilazione può essere garantita tramite aperture permanenti verso l’esterno per una superficie utile complessiva di almeno 1 m². Tali aperture possono essere fisse o dotate di dispositivi automatici che si attivano in caso d’incendio; in questo caso non è consentito l’uso di condotti.

Queste soluzioni, sempre nel rispetto delle altre prescrizioni di sicurezza, offrono maggiore flessibilità per i filtri monopiano di piccole dimensioni.

Per maggiore chiarezza, il DM 30 novembre 1983 definisce il filtro a prova di fumo come un:

‘vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, comunque non inferiore a 60, dotato di due o più porte con dispositivi di autochiusura aventi resistenza al fuoco REI predeterminata, comunque non inferiore a 60, con camino di ventilazione di sezione adeguata, comunque non inferiore a 0,10 m², sfociante al di sopra della copertura dell’edificio; oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco mantenuto in sovrappressione di almeno 0,3 mbar anche in condizioni di emergenza; oppure aerato direttamente verso l’esterno tramite aperture libere di superficie minima di 1 m², escludendo l’uso di condotti.’

Queste definizioni rappresentano le principali tipologie di scale di sicurezza previste dalla normativa antincendio italiana, ciascuna con requisiti tecnici e progettuali specifici finalizzati a garantire il massimo livello di sicurezza durante l’evacuazione.

Nel contesto della sicurezza antincendio, il Codice identifica e definisce le diverse tipologie di scale d’esodo, ossia quelle che fanno parte integrante del sistema di evacuazione degli edifici. Ogni scala può ricevere specifiche qualificazioni, ciascuna con requisiti e finalità precise, volte a garantire il massimo livello di protezione durante l’evacuazione in caso di incendio.

Le principali qualificazioni sono:

  • Scala protetta: si tratta di una scala collocata all’interno di un vano compartimentato antincendio, progettata per offrire una prima barriera contro il fuoco e un livello base di sicurezza, particolarmente in caso di affollamento limitato. Va tuttavia considerato che la scala protetta non sempre impedisce l’ingresso di fumo, soprattutto quando le porte REI vengono aperte durante l’esodo.

  • Scala a prova di fumo: questa tipologia è in grado di limitare l’ingresso del fumo proveniente da compartimenti adiacenti. L’obiettivo principale è garantire un percorso di esodo libero da fumo, aumentando la sicurezza degli occupanti.

  • Scala esterna: è posizionata all’esterno dell’edificio e progettata per rallentare la propagazione dell’incendio dall’interno. Risulta particolarmente efficace per l’evacuazione quando non è possibile realizzare scale interne con adeguata compartimentazione.