Approvato dal Senato il disegno di legge contenente modifiche al Decreto Agosto (DL 14 agosto 2020, n.104) in ambito di prevenzione antincendio.
« È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019».
Questo significa che il termine per l’adeguamento alle norme antincendio è rinviato a luglio 2021. 6 mesi, cioè, dalla proroga dello stato di emergenza fisata durante la seduta del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
La proroga, però, è valida esclusivamente per i condomìni con altezza antincendio compresa tra 12 e 24 metri, a cui si riferisce l’articolo del Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019.
Rimane pertanto inalterata la scadenza, fissata al 6 maggio 2021, per l’obbligo di installazione degli impianti nei condomini con altezza compresa tra 24 e 80 metri.
Questo decreto introduce misure di prevenzione commisurate all’altezza degli edifici.
Il decreto, che aggiorna il DM 246/1987, individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Indice
ToggleNorme antincendio nei condomini: le novità principali
Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio, ossia devono:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti;
- limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;
- evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono compromettere l’esodo nel cadere, possano ostacolare l’esodo in sicurezza;
Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:
- edifici di civile abitazione di nuova realizzazione;
- edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50%della superficie complessiva delle facciate.
Il decreto che contiene nuove regole di prevenzione incendi per i condomini, è entrato in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, vale a dire il 6 maggio 2019.
Invece, per mettersi in regola e adottare le misure organizzativo-gestionali, calibrate in funzione dell’altezza degli edifici, previste nella nuova norma prevenzione incendi, i condomìni esistenti (di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri) avranno un anno di tempo.
Adeguamenti previsti
Alcuni tra gli adeguamenti per la prevenzione antincendio contenuti nel Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019 sono:
– informare gli occupanti dei comportamenti da tenere in caso di emergenza per i condomìni di altezza antincendio compresa tra 12 e 24 metri;
– predisporre indicazioni per le vie di esodo, le porte tagliafuoco, le sorgenti di possibile innesco, valutazione dei rischi in edifici con altezza compresa tra 24 e 50 metri devono .
– obbligo di installare un impianto di segnalazione manuale antincendio con indicatori di tipo ottico ed acustico nei condomìni con altezza che varia tra i 50 e gli 80 metri.
Più specificatamente:
- L.P.0 è il livello di prestazione corrispondente ad edifici con altezza antincendi tra i 12 e i 24 metri:
Nel Livello di Prestazione “0” il responsabile dell’attività è comunque il titolare di compiti e funzioni primarie ai fini della sicurezza antincendi come l’identificazione e la garanzia delle informazioni agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio, nonché la responsabilità di mantenere in efficienza i sistemi antincendi adottati.
- L.P.1, negli edifici con altezza antincendi tra i 24 e i 54 metri:
Questo livello di altezza, necessita dell’istituzione della Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) a cui deve ottemperare il Responsabile dell’attività (RdA). Egli deve produrre sia la gestione della sicurezza in condizioni ordinarie che in quelle di emergenza. La predisposizione può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere con informazioni trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca.
- L.P.2, altezza antincendi tra i 54 e i 80 metri:
In questo caso, devono essere garantite le medesime condizioni del livello di prestazione “1” nonché prevedere l’installazione di impianto di segnalazione manuale di allarme con indicatori ottici ed acustici. Questa installazione è il requisito richiesto alla seconda scadenza prevista per il maggio 2021. Devono essere predisposte le misure antincendio preventive come la pianificazione dell’emergenza contenente le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.
- L.P.3, altezza antincendi maggiore di 80 metri:
oltre alle caratteristiche del Livello di Prestazione “2”, il Responsabile dell’attività:
- organizza la Gestione della Sicurezza Antincendi (GSA),
- predispone il Centro di Gestione dell’Emergenza,
- designa il Responsabile del GSA,
- designa il Coordinatore dell’emergenza,
- prevede l’installazione dell’impianto EVAC.
Adempimenti di prevenzione incendi per i condomìni
Oltre agli adeguamenti strutturali già menzionati, esistono specifici obblighi gestionali che i responsabili degli edifici di civile abitazione devono rispettare e previsti dalla norma antincendio.
Mantenimento delle misure di sicurezza: tutti i sistemi antincendio, dispositivi e attrezzature installate – come estintori, porte tagliafuoco e sistemi di segnalazione – devono rimanere sempre efficienti e sottoposti a controlli e manutenzioni regolari, secondo le scadenze indicate dai Vigili del Fuoco o riportate nella certificazione antincendio.
Informazione e formazione: è fondamentale garantire che tutti gli occupanti siano informati sui rischi d’incendio presenti nell’edificio, sulle misure di prevenzione e sulle corrette procedure da seguire in caso di emergenza. Ciò può prevedere comunicazioni periodiche, cartellonistica chiara nelle aree comuni e, nei condomìni più alti, incontri formativi specifici.
Registrazione delle attività: tutti i controlli, le manutenzioni e le attività di informazione devono essere annotate in un registro apposito (registro dei controlli), costantemente aggiornato e a disposizione delle autorità per eventuali verifiche.
In sintesi, la prevenzione non riguarda solo gli adeguamenti strutturali e impiantistici, ma richiede anche una gestione continua, documentata e una comunicazione costante, per garantire realmente la sicurezza di chi vive quotidianamente nell’edificio.
Comunicazione della conformità agli adeguamenti antincendio
Una volta che gli edifici di civile abitazione esistenti al 6 maggio 2019 hanno completato tutti gli adeguamenti antincendio richiesti, è fondamentale seguire la corretta procedura di comunicazione. In particolare, il responsabile deve notificare al Comando dei Vigili del Fuoco l’avvenuta conformità. Questo passaggio coincide con la presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, come previsto dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
In pratica:
La comunicazione va effettuata in occasione del rinnovo della conformità antincendio;
Deve essere inviata direttamente al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
Serve a certificare che tutte le prescrizioni normative antincendio sono state rispettate entro i termini stabiliti dalla antincendio normativa vigente.
Mantenere aggiornati questi adempimenti non è solo un obbligo di legge, ma costituisce anche una importante garanzia di sicurezza per tutti gli occupanti dell’edificio.
Il registro dei controlli antincendio: cosa annotare e chi è responsabile
Nel quadro della normativa antincendio, il registro dei controlli costituisce uno strumento essenziale per garantire la sicurezza costante degli edifici sottoposti a verifica.
Cosa deve essere riportato nel registro?
Devono essere annotate in modo preciso e aggiornato tutte le attività riguardanti:
controlli e verifiche periodiche sui sistemi e dispositivi antincendio;
interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e misure di sicurezza;
attività di informazione rivolte agli occupanti sui rischi d’incendio e sulle procedure da seguire in caso di emergenza.
Tali annotazioni sono obbligatorie e devono sempre indicare la data e una breve descrizione dell’intervento o dell’attività svolta.
Chi è responsabile della compilazione?
La compilazione e l’aggiornamento del registro spettano al responsabile dell’attività, che ne garantisce la corretta tenuta. Il registro deve essere sempre disponibile in loco, in modo da poter essere mostrato durante eventuali controlli dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.
In sintesi, il registro dei controlli non rappresenta solo un adempimento formale, ma uno strumento operativo che contribuisce concretamente alla prevenzione e alla gestione delle emergenze antincendio nei condomìni.
Obblighi gestionali per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Oltre agli adempimenti specifici per i condomini, esistono alcuni obblighi gestionali validi per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. In pratica, i responsabili di tali attività devono garantire:
il corretto funzionamento e l’efficienza continua di impianti e dispositivi antincendio;
la regolare verifica e manutenzione di sistemi, attrezzature e misure di sicurezza, secondo le scadenze indicate dalle normative Vigili del Fuoco;
un’adeguata informazione a dipendenti, residenti o utenti sui rischi specifici di incendio, sulle misure adottate e sulle procedure da seguire in caso di emergenza;
la registrazione di tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione in un apposito registro, sempre aggiornato e disponibile per eventuali ispezioni.
Questi obblighi riguardano sia i luoghi di lavoro sia altre tipologie di edifici, ed è fondamentale che i responsabili mantengano un approccio costante e accurato nella gestione della sicurezza.
Applicazione del codice di prevenzione incendi agli edifici di civile abitazione
Per gli edifici di civile abitazione c’è una novità significativa: le disposizioni del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 (e successive modifiche) possono essere sostituite dall’applicazione delle norme tecniche del cosiddetto “codice di prevenzione incendi”.
Ma come funziona concretamente? Con l’entrata in vigore del D.M. 19 maggio 2022, a partire dal 29 giugno dello stesso anno il codice di prevenzione incendi si applica anche agli edifici di civile abitazione (in particolare a quelli rientranti nell’attività n. 77 dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151). Inoltre, ci sono le regole antincendio specifiche sulle chiusure d’ambito degli edifici civili, introdotte dal capitolo V.13, diventano operative anche per le abitazioni.
In pratica, progettisti e amministratori hanno ora la possibilità di adottare il codice di prevenzione incendi per adeguare i condomini, seguendo criteri aggiornati e semplificati. Questo approccio assicura una gestione più moderna e flessibile della sicurezza antincendio negli edifici residenziali, modulando le misure in base alle reali caratteristiche dell’edificio.
Principali norme per l’adeguamento antincendio nei condomini di civile abitazione
La sicurezza antincendio nei condomini è regolata da un quadro normativo complesso, che negli ultimi anni si è evoluto per offrire maggiore protezione agli abitanti degli edifici residenziali.
Tra le principali novità c’è il D.M. 25 gennaio 2019, che ha esteso agli edifici di civile abitazione l’obbligo di adottare un sistema di gestione della sicurezza antincendio. Ciò implica che, indipendentemente dall’altezza dell’edificio, siano pianificate procedure, responsabilità e azioni concrete da seguire in caso di emergenza, adattate al livello di rischio specifico (determinato in base all’altezza antincendi).
Prima di questo aggiornamento, la normativa prevenzione incendi storica – il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 – si concentrava soprattutto su requisiti tecnici, come la resistenza e la reazione al fuoco dei materiali, la compartimentazione degli spazi, l’accessibilità per i mezzi di soccorso e la presenza di impianti antincendio. La gestione operativa dell’emergenza, invece, non era ancora disciplinata in maniera sistematica.
Il D.M. 19 maggio 2022 ha ulteriormente aggiornato e ampliato l’ambito di applicazione delle norme prevenzione incendi, introducendo nuovi capitoli tecnici dedicati agli edifici civili e alle chiusure d’ambito, in linea con il “Codice di Prevenzione Incendi”.
In sintesi, per i condomini di civile abitazione oggi valgono alcune regole fondamentali:
Rispetto dei requisiti di resistenza delle strutture e degli impianti;
Suddivisione dell’edificio in compartimenti antincendio dove necessario;
Predisposizione di sistemi di evacuazione chiari, ben evidenziati e accessibili;
Obbligo di adottare un piano di gestione della sicurezza antincendio, aggiornato e condiviso con gli abitanti;
Possibilità di applicare, come alternativa alle norme tradizionali, le soluzioni previste dal Codice di Prevenzione Incendi.
Queste disposizioni non servono solo a rispettare la legge antincendio, ma soprattutto a garantire la massima sicurezza delle persone che vivono nei condomini.
Cosa prevede il codice di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione?
Per gli edifici ad uso abitativo, la prevenzione incendi normativa offre due possibili opzioni:
seguire le disposizioni del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, con le successive modifiche;
oppure adottare le nuove regole tecniche previste dal codice di prevenzione incendi, recentemente aggiornato.
Con l’entrata in vigore del D.M. 19 maggio 2022, a partire dal 29 giugno 2022, il codice di prevenzione incendi è stato esteso anche agli edifici di civile abitazione, includendo in modo esplicito le regole relative alle chiusure d’ambito. Questo aggiornamento ha l’obiettivo di uniformare le prescrizioni antincendio, garantendo maggiore sicurezza, flessibilità progettuale e chiarezza negli adempimenti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli edifici residenziali.
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Domande frequenti sulle norme anticendio condomini
Quali sono gli obblighi di adeguamento per gli edifici esistenti prima del 6 maggio 2019?
Per gli edifici di civile abitazione già esistenti al 6 maggio 2019, sono previsti specifici obblighi di adeguamento alle misure antincendio, differenziati in base all’altezza antincendi dell’edificio.
In particolare:
Edifici oltre i 54 metri di altezza: devono essere dotati di impianti di segnalazione manuale di allarme incendio.
Edifici sopra gli 80 metri di altezza: oltre alla segnalazione manuale, è obbligatoria anche l’installazione di sistemi di allarme vocale per la gestione delle emergenze (EVAC).
Le scadenze per l’adeguamento possono variare:
Alcuni obblighi dovevano essere rispettati entro il 6 maggio 2021;
Per altri interventi meno stringenti, il termine è stato prorogato a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza Covid-19, quindi fino al 30 settembre 2022.
È importante ricordare che, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’avvenuto adeguamento deve essere comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco contestualmente alla richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.
Quali sono le scadenze per la presentazione della prima attestazione di rinnovo periodico?
Ma cosa accade per gli edifici di civile abitazione già dotati di un certificato di prevenzione incendi “una tantum” rilasciato tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011? In questo caso, la normativa stabilisce una scadenza precisa per la presentazione della prima attestazione di rinnovo periodico.
Il termine originario, fissato al 7 ottobre 2021 dal D.P.R. 151/2011, è stato prorogato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. I proprietari di questi edifici avranno ora tempo fino al 29 giugno 2022 — cioè 90 giorni dalla fine ufficiale dello stato di emergenza, avvenuta il 31 marzo 2022 — per presentare la prima attestazione di rinnovo.
In sintesi:
Edifici di civile abitazione con certificato rilasciato tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011: la scadenza per la prima attestazione di rinnovo periodico è prorogata al 29 giugno 2022.
È consigliabile verificare la documentazione disponibile e pianificare per tempo la scadenza, per evitare sanzioni o problemi relativi alla prevenzione incendi.
Quali alternative al D.M. 16 maggio 1987 n. 246 per la prevenzione incendi negli edifici di civile abitazione?
Oltre al D.M. 16 maggio 1987 n. 246, per la prevenzione incendi negli edifici di civile abitazione è ora possibile fare riferimento anche al cosiddetto “Codice di Prevenzione Incendi”. Con l’entrata in vigore del D.M. 19 maggio 2022, il codice — originariamente introdotto dal D.M. 3 agosto 2015 — può essere adottato come alternativa normativa specifica per gli edifici civili abitativi, rientranti nell’attività n. 77 dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Questo aggiornamento ha esteso il campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi, includendo nuove indicazioni tecniche sia per le abitazioni sia per le chiusure d’ambito degli edifici civili. Di conseguenza, chi desidera adottare soluzioni più moderne e flessibili rispetto al D.M. 246/1987 può seguire le prescrizioni tecniche contenute nei capitoli V.13 e V.14 del codice, sempre nel rispetto della normativa vigente.
Quali sono le principali normative antincendio per i condomini?
Le normative antincendio per i condomini in Italia sono disciplinate dal D.M. 16 maggio 1987 n. 246 e dal Codice di Prevenzione Incendi introdotto dal D.M. 3 agosto 2015 e aggiornato con il D.M. 19 maggio 2022. Queste regole stabiliscono obblighi per impianti, vie di fuga, estintori e segnaletica.
Chi è responsabile della sicurezza antincendio in un condominio?
La responsabilità della sicurezza antincendio ricade sull’amministratore di condominio, che deve assicurarsi che siano rispettati gli obblighi normativi e che gli impianti antincendio siano mantenuti in efficienza.
Quali estintori devono essere presenti in un condominio?
Secondo le normative antincendio, i condomini devono essere dotati di estintori portatili e, se necessario, di idonei sistemi di spegnimento automatico nelle aree comuni come garage e locali tecnici. La scelta dipende dalla tipologia dell’edificio e dal rischio incendio.
È obbligatorio il piano di emergenza antincendio per i condomini?
Sì, in condomini con più unità o con aree comuni a rischio, l’amministratore deve redigere un piano di emergenza che definisca procedure di evacuazione, assegnazione di responsabilità e punti di raccolta.
Ogni quanto va effettuata la manutenzione degli impianti antincendio condominiali?
La manutenzione degli impianti antincendio deve essere effettuata periodicamente, generalmente ogni 6-12 mesi, da ditte specializzate, in conformità al D.M. 37/2008 e alle norme UNI vigenti.
Il regolamento condominiale può prevedere obblighi antincendio specifici?
Sì, il regolamento condominiale può integrare le norme generali stabilendo regole su divieto di fumo in alcune aree, gestione di materiali infiammabili e utilizzo corretto di estintori e sistemi di allarme.
Come posso verificare se il mio condominio è conforme alle normative antincendio?
Per verificare la conformità, l’amministratore può richiedere un certificato di conformità antincendio da un tecnico abilitato o dal Comando dei Vigili del Fuoco, effettuare controlli periodici su estintori e impianti, e assicurarsi che le vie di fuga siano sempre accessibili.

