
Le categorie antincendio di riferimento sono:
- Categoria A: Attività a basso rischio o standardizzate
- Categoria B: Attività a medio rischio
- Categoria C: Attività a elevato rischio
In termini pratici esistono delle attività che sono “classificate” come tipologia attraverso un apposito Decreto (ex DM 151 1/08/2011) e che sono le attività soggette al Controllo dei Vigili del Fuoco (attività soggette vvf).
Anche chiamate attività soggette a cpi (Controllo Prevenzione Incendi). Tutte le altre attività non soggette al controllo sono quelle che non sono comprese in questo elenco. Dpr 151 del 2011 elenco attività:
DPR 151: Elenco completo delle Categorie di Attività soggette a prevenzione incendi (CPI) e Vigili del Fuoco (VVF)
Elenco attività soggette a cpi e attività soggette vvf:
Attività 151/2011 | Sottoclasse | Categorie | Descrizione dell’attività soggetta a prevenzione incendi | Descrizione Sottoclasse |
| 1 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h | – |
| 2 | 1 | B | Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa | Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa. |
| 2 | C | Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa | Tutti gli altri casi | |
| 3 | 1 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3. | Rivendite |
| 2 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3. | Depositi fino a 10 m3 | |
| 3 | C | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3. | Depositi oltre 10 m3 | |
| 4 | C | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3. | Impianti di riempimento | |
| 5 | A | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Depositi di GPL fino a 300 kg | |
| 6 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Rivendite | |
| 7 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1000 kg | |
| 8 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg | |
| 9 | B | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Depositi oltre 1.000 kg | |
| 10 | C | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. | Impianti di riempimento | |
| 4 | 1 | B | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3. | Fino a 2 m3 |
| 2 | C | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3. | Oltre 2 m3 | |
| 3 | A | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3. | Depositi di GPL fino a 5 m3 | |
| 4 | B | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3. | Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3 | |
| 5 | B | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3. | Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3 | |
| 6 | C | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3. | Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3 | |
| 7 | C | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3. | Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 13 m3 | |
| 5 | 1 | B | Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3. | Fino a 10 m3 |
| 1 | C | Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3. | Oltre 10 m3 | |
| 6 | 1 | A | Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa. | Fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8. |
| 2 | B | Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa. | Oltre 2,4 MPa | |
| 7 | 1 | C | Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 | – |
| 8 | 1 | B | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm | – |
| 9 | 1 | B | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio | Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. |
| 2 | C | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio | Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. | |
| 10 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3. | Fino a 50 m3 |
| 2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3. | Oltre 50 m3 | |
| 11 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3. | Fino a 50 m3 |
| 2 | C | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3. | Oltre 50 m3 | |
| 12 | 1 | A | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. | Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 |
| 2 | B | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. | Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli rientranti in categoria A) | |
| 3 | C | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. | Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3 | |
| 13 | 1 | A | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi | Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3, con punto di infiammabilità |
| 2 | B | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi | Solo liquidi combustibili | |
| 3 | C | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi | Tutti gli altri | |
| 4 | C | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi). | Tutti | |
| 14 | 1 | B | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. | Fino a 25 addetti |
| 2 | C | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. | Oltre 25 addetti | |
| 15 | 1 | A | Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3. | Fino a 10 m3 |
| 2 | B | Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3. | Oltre 10 m3 fino a 50 m3 | |
| 3 | C | Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3. | Oltre 50 m3 | |
| 16 | 1 | C | Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3. | – |
| 17 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. | – |
| 18 | 1 | B | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. | Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. |
| 1 | C | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. | |
| 19 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici. | – |
| 20 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici. | – |
| 21 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili. | – |
| 22 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno. | – |
| 23 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo. | – |
| 24 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg. | – |
| 25 | 1 | C | Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg. | – |
| 26 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio. | – |
| 27 | 1 | B | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. | Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg |
| 2 | C | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. | depositi oltre 100.000 kg | |
| 3 | C | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. | Mulini per cereali ed altre macinazioni | |
| 28 | 1 | C | Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. | – |
| 29 | 1 | C | Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè. | – |
| 30 | 1 | C | Zuccherifici e raffinerie dello zucchero. | – |
| 31 | 1 | C | Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg. | – |
| 32 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si lavora eio detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg. | – |
| 33 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg. | – |
| 34 | 1 | B | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Fino a 50.000 kg |
| 2 | C | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Oltre 50.000 kg | |
| 35 | 1 | B | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano elio detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg. | Depositi fino a 20.000 kg |
| 2 | C | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano elio detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg. | Altri casi | |
| 36 | 1 | B | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m. | Fino a 500.000 kg |
| 2 | C | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m. | Oltre 500.000 kg | |
| 37 | 1 | B | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg. | Fino a 50.000 kg |
| 2 | C | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg. | Oltre 50.000 kg | |
| 38 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Fino a 10.000 kg |
| 2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | Oltre 10.000 kg | |
| 39 | 1 | C | Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti. | – |
| 40 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg. | – |
| 41 | 1 | A | Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive. | Fino a 25 persone presenti |
| 2 | B | Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive. | Oltre 25 e fino a 100 persone presenti | |
| 3 | C | Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive. | Oltre 100 persone presenti | |
| 42 | 1 | B | Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2. | Fino a 2.000 m2 |
| 2 | C | Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2. | Oltre 2.000 m2 | |
| 43 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg; | Depositi fino a 50.000 kg |
| 2 | C | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg; | Depositi oltre 50.000 kg | |
| 3 | C | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg; | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e . rigenerazione e/o laboratori | |
| 44 | 1 | B | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Depositi fino a 50.000 kg |
| 2 | C | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Depositi oltre 50.000 kg | |
| 3 | C | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | Stabilimenti ed impianti | |
| 45 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili. | Fino a 25 addetti |
| 2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili | Oltre 25 addetti | |
| 46 | 1 | B | Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. | Fino a 100.000 kg |
| 2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3. | Oltre 100.000 kg | |
| 47 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg. | Fino a 100.000 kg |
| 2 | C | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg. | Oltre 100.000 kg | |
| 48 | 1 | B | Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3. | Macchine elettriche |
| 2 | C | Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3. | Centrali termoelettriche | |
| 49 | 1 | A | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. | Fino a 350 kW |
| 2 | B | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. | Da 350 fino a 700 kW | |
| 3 | C | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. | Oltre 700 kW | |
| 50 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti. | Fino a 25 addetti |
| 2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti. | Oltre 25 addetti | |
| 51 | 1 | B | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. | Fino a 25 addetti |
| 2 | B | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. | Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti | |
| 3 | C | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. | Oltre 25 addetti | |
| 4 | C | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. | Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti | |
| 52 | 1 | B | Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti | Fino a 25 addetti |
| 2 | C | Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti. | Oltre 25 addetti | |
| 53 | 1 | B | Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2; | a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1000 m2 |
| 2 | B | Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2; | b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2000 m2 | |
| 3 | C | Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2; | a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m2 | |
| 4 | C | Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2; | b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m2 | |
| 54 | 1 | B | Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti | Fino a 50 addetti |
| 2 | C | Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti | Oltre 50 addetti | |
| 55 | 1 | B | Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2. | Fino a 5000 m2 |
| 2 | C | Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2. | Oltre 5000 m2 | |
| 56 | 1 | B | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti | Fino a 50 addetti |
| 2 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti | Oltre 50 addetti | |
| 57 | 1 | B | Cementifici con oltre 25 addetti | – |
| 58 | 1 | B | Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n°230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860) | Assoggettate a nulla osta di tipo B di cui all’art. 29 del Dlgs 230/95 e s.m.i. |
| 2 | C | Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n°230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860) | Assoggettate a nulla osta di tipo A di cui all’art. 28 del Dlgs 230/95 e s.m.i. e art 13 legge 1860/62 | |
| 59 | 1 | C | Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D. Lgs 17 marzo 1995 n°230) | – |
| 60 | 1 | C | Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione. | – |
| 61 | 1 | C | Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] | – |
| 62 | 1 | C | Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: – impianti nucleari; – reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; – impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; – impianti per la separazione degli isotopi; – impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; – attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.. ### | – |
| 63 | 1 | B | Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito | Fino a 5000 kg |
| 2 | C | Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito | Oltre 5000 kg | |
| 64 | 1 | B | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti | Fino a 50 addetti |
| 2 | C | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti | Oltre 50 addetti | |
| 65 | 1 | B | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Fino a 200 persone |
| 2 | C | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Oltre 200 persone | |
| 66 | 1 | A | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | Fino a 50 posti letto |
| 2 | B | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Nota: Le definizioni indicate includono tutte le strutture, scuole, campeggi e strutture sanitarie che superano i limiti minimi di capienza o superficie stabiliti dalla normativa. Rientrano quindi, ad esempio, scuole di ogni ordine e grado e accademie con oltre 100 persone, asili nido con più di 30 persone, campeggi con superficie superiore a 3.000 m² e strutture sanitarie dotate di più di 25 posti letto o con superficie superiore a 500 m² per le attività ambulatoriali. | Da 50 a 100 posti letto | |
| 3 | B | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | Strutture all’aria aperta (Campeggi villaggi ecc) | |
| 4 | C | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | Oltre 100 posti letto | |
| 67 | 1 | A | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti | Fino a 150 persone |
| 2 | B | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti | Da 150 a 300 persone | |
| 3 | B | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti | Asili nido | |
| 4 | C | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti | Oltre 300 persone | |
| 68 | 1 | A | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. | Fino a 50 posti letto |
| 2 | A | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. | Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m2 | |
| 3 | B | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. | Fino a 100 posti letto | |
| 4 | B | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. | Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m2 | |
| 5 | C | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. | Oltre 100 posti letto | |
| 69 | 1 | A | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Fino a 600 m2 |
| 2 | B | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Da 600 fino a 1500 m2 | |
| 3 | C | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Oltre 1500 m2 | |
| 70 | 1 | B | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg | Fino a 3000 m2 |
| 2 | C | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg | Oltre 3000 m2 | |
| 71 | 1 | A | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Fino a 500 persone |
| 2 | B | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Da 500 a 800 persone | |
| 3 | C | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Oltre 800 persone | |
| 72 | 1 | C | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. | – |
| 73 | 1 | B | Edifici o complessi edilizi a uso terziario e o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e o dei sistemi delle vie di esodo e o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità ovvero di sup. complessiva superiore a 5000 m2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità | Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m2 |
| 2 | C | Edifici o complessi edilizi a uso terziario e o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e o dei sistemi delle vie di esodo e o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità ovvero di sup. complessiva superiore a 5000 m2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità | Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m2 | |
| 74 | 1 | A | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW | Fino a 350 kW |
| 2 | B | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW | Da 350 fino a 700 kW | |
| 3 | C | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW | Oltre 700 kW | |
| 75 | 1 | A | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Autorimesse fino a 1000 m2 |
| 2 | B | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Autorimesse da 1000 a 3000 m2 | |
| 3 | B | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Ricovero natanti e aeromobili oltre 500 fino a 1000 m2 | |
| 4 | C | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Autorimesse oltre 3000 m2 | |
| 5 | C | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Ricovero natanti e aeromobili oltre 1000 m2 | |
| 6 | C | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. | Depositi di mezzi rotabili | |
| 76 | 1 | A | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti | Fino a 50 addetti |
| 2 | B | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti | Oltre 50 addetti | |
| 77 | 1 | A | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m | Fino a 32 m |
| 2 | B | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m | da 32 a 54 m | |
| 3 | C | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m | Oltre 54 m | |
| 78 | 1 | C | Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. | – |
| 79 | 1 | C | Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 | – |
| 80 | 1 | A | Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 me ferroviarie superiori a 2000 m | – |

Aerostazioni, stazioni ferroviarie e marittime: Sono incluse tutte le infrastrutture di trasporto con aree accessibili al pubblico superiori a 5.000 m². Per le linee metropolitane, il criterio si applica a tutte quelle completamente o anche solo in parte sotterranee.
Interporti: Rientrano nella normativa esclusivamente gli interporti con superficie maggiore di 20.000 m².
Gallerie: L’obbligo riguarda le gallerie stradali con lunghezza superiore a 500 metri e quelle ferroviarie oltre i 1.000 metri (per la classificazione C). La tabella, invece, stabilisce per la classificazione A una soglia di oltre 2.000 metri per le gallerie ferroviarie.
Questi parametri definiscono le soglie minime oltre le quali una struttura ricade nel campo di applicazione della normativa antincendio, rendendo necessarie le procedure di prevenzione previste.
Con l’avvenuta approvazione del D.P.R. 151/2011, nuovo regolamento in fatto di attività di prevenzione incendi si è modificato di molto il ruolo del professionista antincendio .
Come avrete capito, attraverso la possibilità dell’autocertificazione il suo ruolo è diventato centrale , figura chiave di ampie responsabilità, dopo l’adozione del D.M.07/08/2012 di fatto tutte le certificazioni e asseverazioni che sono a corredo della SCIA fanno capo al progettista antincendio.
Una volta ottenuti tutti i permessi, tutta la documentazione etc. etc. bisogna anche avere degli impianti antincendio progettati e installati secondo la normativa, ognuno con il suo corretto manuale d’uso e manutenzione, soprattutto una dichiarazione di corretta posa in opera realizzata da un impresa abilitata, ossia che riporta la lettera G (impianti di protezione antincendio) come abilitazione nell’apposita sezione del camerale.
### Ulteriori categorie e dettagli specifici
Regole tecniche di prevenzione incendi per tipologia di attività nel DPR 151
Dopo aver consultato l’elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, è altrettanto importante conoscere le regole tecniche di prevenzione incendi applicate alle diverse categorie. Si tratta di norme fondamentali per progettisti, tecnici e datori di lavoro, poiché ogni attività prevista dal D.P.R. 151/2011 è associata a specifici decreti tecnici che stabiliscono criteri progettuali, prescrizioni costruttive e gestionali, oltre alle misure di sicurezza antincendio da adottare.
Cosa sono le regole tecniche antincendio?
Le regole tecniche definiscono, in base alla tipologia di attività:
Le condizioni che determinano l’assoggettabilità alla normativa antincendio
I requisiti costruttivi e tecnologici richiesti
Le modalità di esercizio e gestione in sicurezza
Tutte le prescrizioni obbligatorie (ad esempio per depositi di gas o oli minerali, impianti di produzione di idrogeno, autorimesse, industrie, scuole, strutture alberghiere, ospedali, locali di pubblico spettacolo, ecc.)
Come individuare la norma tecnica di riferimento
Ogni attività è accompagnata dai relativi decreti ministeriali, aggiornati tramite circolari, note e chiarimenti ufficiali, spesso disponibili anche in versione coordinata. È possibile trovare la norma:
Inserendo una parte del nome dell’attività
Cercando per argomento specifico (es. “produzione idrogeno”, “deposito GPL”, “autorimessa”)
Utilizzando parole chiave anche parziali legate al contenuto della norma
Esempi di regole tecniche applicate a diverse attività
Depositi di gas naturale: criteri costruttivi e gestionali degli impianti di stoccaggio
Produzione di idrogeno: valutazione del rischio e misure di protezione secondo il DM 07/07/2023
Reti di trasporto gas: requisiti progettuali ed esercitativi aggiornati alle normative recenti
Impianti carburanti, scuole, ospedali, attività commerciali: ciascuna con le proprie regole tecniche specifiche
Per ogni attività elencata è disponibile la relativa “regola tecnica”, riportata sotto forma di decreto con eventuali aggiornamenti e comprensiva di allegati, tabelle, definizioni, riferimenti legislativi e prescrizioni costruttive e gestionali.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, il nuovo regolamento in materia di prevenzione incendi ha modificato in modo significativo il ruolo e le responsabilità del professionista antincendio.
Attività che coinvolgono materiali combustibili: come sono regolamentate
Le attività che comportano la lavorazione, la trasformazione o il deposito di materiali combustibili sono soggette a normative precise in materia di prevenzione incendi. Il D.P.R. 151/2011 stabilisce che tali attività siano suddivise in categorie specifiche in base alle quantità di materiali presenti, al tipo di processo svolto e al livello di rischio connesso.
Tra le attività soggette ai controlli antincendio rientrano, ad esempio:
Stabilimenti che producono, trattano o immagazzinano materiali facilmente infiammabili (come legno, carta, tessuti, materie plastiche, oli, solventi e derivati del petrolio).
Depositi di sostanze chimiche pericolose, quali vernici, resine o prodotti farmaceutici che impiegano solventi combustibili.
Officine e laboratori che lavorano metalli, tessuti o gomma, dove il rischio di incendio può risultare elevato a causa delle lavorazioni a caldo, delle quantità di materiale impiegato e delle condizioni di aerazione.
La normativa richiede che tali attività vengano:
Inserite e identificate nella tabella delle attività soggette a CPI (Certificato Prevenzione Incendi attività soggette al DPR 151), come indicato in precedenza.
Valutate tramite analisi del rischio dedicate e dotate delle necessarie misure di sicurezza, come impianti di rivelazione, sistemi di spegnimento, compartimentazioni e percorsi di esodo adeguatamente segnalati.
Sottoposte a controlli periodici da parte dei Vigili del Fuoco per verificare la conformità alle regole tecniche e l’effettivo rispetto delle misure adottate.
Per grandi stabilimenti industriali come per piccole realtà artigianali, fattori quali la quantità di materiale combustibile, il tipo di impianti installati e il numero di persone presenti risultano determinanti per la classificazione dell’attività e per l’iter autorizzativo.
In conclusione, la sicurezza antincendio in questo tipo di contesti si basa sull’applicazione di normative dedicate, sulla formazione del personale e su un monitoraggio continuo dell’attività, con un approccio orientato alla prevenzione e alla gestione responsabile dei rischi.
Regole di prevenzione incendi per lo stoccaggio e il trasporto di gas naturale e biogas
Approfondendo le attività n. 1 e n. 2 dell’Allegato al DPR 151/2011, è utile focalizzarsi sulle regole tecniche che regolano la prevenzione incendi nei settori dedicati allo stoccaggio e al trasporto di gas naturale e biogas.
Depositi di gas naturale e biogas
La progettazione, la costruzione e la gestione dei depositi di gas naturale (con densità ≤ 0,8) e di biogas (anche con densità superiore) devono attenersi a specifiche norme tecniche di sicurezza antincendio. Tali norme disciplinano aspetti come:
Organizzazione delle aree di stoccaggio e distanze di sicurezza dalle altre strutture
Requisiti per impianti di ventilazione e sistemi di rilevazione delle fughe di gas
Misure di contenimento e controllo delle perdite
Dotazione, tipologia e posizionamento dei presidi antincendio (idranti, estintori, impianti fissi)
Modalità di accesso e percorsi di emergenza destinati ai Vigili del Fuoco
L’intero ciclo di vita del deposito, dalla fase progettuale alla gestione operativa, deve rispettare le disposizioni della normativa coordinata aggiornata dal DM 3 febbraio 2016.
Trasporto del gas naturale
Gli impianti dedicati al trasporto, che comprendono compressione, decompressione e rete di tubazioni, sono anch’essi soggetti a regole antincendio specifiche, mirate a garantire la sicurezza lungo l’intera filiera. Le principali misure previste includono:
Verifiche strutturali e collaudi dei serbatoi e delle condotte
Installazione di sistemi automatici di monitoraggio e blocco in caso di emergenza
Controllo continuo della pressione e procedure operative di ispezione
Manutenzione periodica e formazione del personale
Queste prescrizioni sono contenute nel DM 17 aprile 2008, coordinato e integrato con i più recenti aggiornamenti ministeriali.
In conclusione, per lo stoccaggio e il trasporto di gas naturale e biogas, la normativa stabilisce un insieme articolato di misure tecniche, gestionali e di pronto intervento, tutte volte a ridurre al minimo il rischio di incendi ed esplosioni, tutelando persone, strutture e ambiente.
Requisiti antincendio per impianti di produzione idrogeno mediante elettrolisi
Se operi nel settore degli impianti per la produzione di idrogeno tramite elettrolisi, è importante sapere che queste installazioni rientrano tra le attività sottoposte ai controlli antincendio più rigorosi. Oltre a essere generalmente classificate in Categoria C (alto rischio), devono conformarsi a specifiche prescrizioni tecniche aggiornate dal DM 07/07/2023.
Cosa prevedono le regole tecniche
Una dettagliata analisi del rischio di incendio in tutte le fasi: progettazione, installazione e gestione dell’impianto.
L’adozione di misure di sicurezza obbligatorie, tra cui:
Sistemi di rivelazione e allarme incendio dedicati.
Ventilazione forzata nelle aree di produzione e stoccaggio.
Procedure di emergenza e piani di evacuazione specifici per il rischio idrogeno.
Distanze di sicurezza minime tra apparecchiature, zone di stoccaggio e attività sensibili.
Manutenzione periodica delle apparecchiature esposte a potenziali accumuli o rilasci di idrogeno.
Documentazione obbligatoria
Per ottenere l’autorizzazione e garantire la corretta gestione operativa, è necessario presentare una relazione tecnica che dimostri la conformità alle norme antincendio vigenti, corredata da progetti e planimetrie dettagliate.
In caso di ampliamenti o modifiche agli impianti, tutta la documentazione deve essere aggiornata e sottoposta a nuova valutazione da parte delle attività Vigili del Fuoco, in linea con le disposizioni introdotte dal decreto.
Aggiornamento e applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi

Il processo standard per rimanere aggiornati e applicare correttamente le regole tecniche comprende alcuni passaggi fondamentali:
Consultazione della normativa più recente: bisogna verificare il decreto di riferimento e le successive modifiche o integrazioni (come D.M., D.P.R. o aggiornamenti correlati).
Integrazione delle circolari esplicative: oltre alle norme principali, il Ministero dell’Interno pubblica circolari, note e FAQ che chiariscono aspetti applicativi e risolvono i dubbi più comuni relativi alla specifica attività.
Verifica dei chiarimenti ufficiali: quando la normativa non inquadra perfettamente un caso particolare, è utile controllare l’esistenza di interpretazioni ufficiali, risposte a quesiti o linee guida dedicate.
Ricerca della regola tecnica specifica: la regola tecnica può essere facilmente identificata anche tramite parole chiave, elementi del titolo o parti del testo che richiamano l’argomento di interesse.
Seguire questo iter permette di applicare in modo corretto e aggiornato le prescrizioni per ciascuna attività, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza e facilitando la gestione degli adempimenti necessari per ottenere il CPI o presentare la SCIA antincendio. Non esitare a contattare i nostri consulenti se sei tra le attività soggette Vigili del Fuoco per essere in regola con le norme sulla prevenzione incendi.

