Maniglioni antipanico: quando sono obbligatori?
Quando si leggono le singole regole tecniche per la sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro o di quelli soggetti ad affollamento, solo in alcuni casi si trova scritto esplicitamente l’obbligo di installare i maniglioni antipanico (quelli definiti dalla norma UNI EN 1125 “Accessori per serramenti – Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale – Requisiti e metodi di prova“).
In realtà, esiste un decreto che individua tutte le categorie soggette a questo obbligo. E’ il DM 3 novembre 2004 (Ministero dell’ Interno. Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio), che elenca le categorie di attività in cui devono essere installati:
- i maniglioni antipanico (che devono essere conformi alla UNI EN 1125) oppure;
- le maniglie o piastre a spinta conformi alle norme di sicurezza (in particolare alla UNI EN 179).
In tutte le altre attività, di conseguenza, il dispositivo di apertura non è soggetto a norme di prevenzione incendi ma, tutt’al più, a quelle sull’accessibilità.
Le categorie soggette agli obblighi di maniglione antipanico o a quelli di maniglie conformi alla UNI EN 179 sono indicate nell’art. 1 e poi nell’art. 3 del decreto del 2004:
Art. 1.
Oggetto – Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attivita’ soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.
Art. 3. – Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 è prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
Ecco il testo del decreto:
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio»;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
- Visto il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
- Visto il decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
- Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche’ all’uniformita’ dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco»;
- Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella riunione n. 261 del 9 aprile 2003;
- Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte installate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
- Ritenuta la necessita’ di provvedere all’emanazione di norme e criteri per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza;
- Espletata, con notifica 2003/186/I la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1. Oggetto – Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attivita’ soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue :
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che puo’ configurarsi come segue:
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale puo’ essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che puo’ svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso puo’ essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
Art. 3. Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE. In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 e’ prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attivita’ e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attivita’ non e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attivita’ e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da piu’ di 9 persone;
b.2) l’attivita’ non e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da piu’ di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con piu’ di 5 lavoratori addetti.
Art. 4. Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi
La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti:
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione;
b) per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell’attivita’:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 5. Termini attuativi e disposizioni transitorie
I dispositivi non muniti di marcatura CE, gia’ installati nelle attivita’ di cui all’art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attivita’ che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovra’ comunque garantire il mantenimento della loro funzionalita’ originaria e dovra’ essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera’ in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione.
Roma, 3 novembre 2004

I maniglioni antipanico sono soggetti a omologazione?
Non serve l’omologazione, basta la marcatura CE (http://www.antincendio.it/norme-antincendio/maniglioni-antipanico/)
La Segreteria tecnica
ciao a tutti , mi potreste dire a che altezza da terra vanno montati i maniglioni?
grazie.
Secondo noi, non essendo specificato nelle norme antincendio, per l’altezza dei maniglioni devono essere rispettate le norme sulle barriere architettoniche (DM 236 del 1989), che stabiliscono diversi requisiti relativi alle porte ed agli spazi antistanti le porte.
La Segreteria tecnica
I maniglioni antipanico di porte non individuate come uscite di emergenza devono essere sostituiti con modelli CE?
Mi riferisco in particolare locali tecnici dove ci può essere l’accesso di manutentori.
Il DM 3/11/2004 impone l’utilizzo di sistemi di apertura UNI EN 179 solo in alcune condizioni (locali non aperti al pubblico e con numero di persone inferiori a 9), nelle quali non sembra rientrare il caso prospettato. Diverso il caso nel quale si possa avere, nel locale, un rischio di esplosione o specifici rischi di incendio;in queste condizioni se nel locale si hanno più di 5 persone deve essere installato un sistema di apertura a norma UNI EN 1125.
le porte antipanico sono a norma se montate su una porta con apertura interna
Per definizione, il maniglione permette l’apertura a semplice spinta nel verso dell’esodo … quindi è strano che la porta apra nel verso contrario all’esodo !
No
La Segreteria tecnica
Una porta di esodo completa di maniglione antipanico ed apertura verso la scala condominiale,deve necessariamente essere trasparente? N.B. Si tratta Di un appartamento adibito ad uffici GRAZIE
Buongiorno, nella risposta data a “daniele on settembre 2010 at 12:22 am” dite che “Il DM 3/11/2004 impone l’utilizzo di sistemi di apertura UNI EN 179 solo in alcune condizioni (locali non aperti al pubblico e con numero di persone inferiori a 9)”, ma nell’art. 3 da Voi riportato c’è scritto “a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;”. NON MI E’ CHIARO!
Vorrei richiamare l’attenzione sull’art. 1 del DM 3/11/2004 e cioè sul campo di applicazione:
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attivita’ soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
Quindi, secondo una mia interpretazione, il DM in questione si applica alle attività soggette a CPI e non a tutte le attività indisriminatamente.
buonasera in caso di porte a due ante il maniglione antipanico va montato su tutte e due o basta montarlo su una sola Grazie della risposta
Buonasera, sono un futuro acquirente delle case IACP Futura, anch’io ho quasi lo stesso problema del sig. della data del 9/10, cioè, le tre porte antipanico (vano scala, Garage e cantinola) nel verso dell’uscita hanno le maniglie, mentre nel verso dell’entrata (garage, vano scala e cantinola) sono presenti i maniglioni, cioè io che mi trovo nel garage e voglio salire su nel mio appartamento devo premere il maniglione per aprire la porta!!!! Non sò se sono stato chiaro, ma credo che le porte sono state istallate all’inverso. Cortesamente mi potreste indicarmi il D.M., norma o legge che spiega la corretta istallazione di queste porte o meglio ancora la via di esodo corretta. Dato che il tecnico di quest’ente mi ha trattato come una persona ignorante del campo!! Grazie mille.
LEGGENDO I VARI ARTICOLI E COMMENTI MI è PARSO DI CAPIRE CHE IL MANIGLIONE ANTIPANICO NON SIA OBBLIGATORIO PER I PICCOLI NEGOZI (NEL MIO CASO UN PICCOLO NEGOZIO DI 34 MQ DI INTIMO E CORREDO). HO CAPITO BENE? IL CONDUTTORE DI QUESTO NEGOZIO MI SOLLECITA L’INSTALLAZIONE DEL MANIGLIONE SULLA PORTA CHE TRA L’ALTRO HA GIA’L'APERTURA ALL’ESTERNO.
VI PREGO RISPONDETEMI, SONO PROPRIO CURIOSA DI CAPIRE PERCHE’ IL SUDDETTO INSISTA COSì TANTO, VISTO ANCHE CHE NEL NEGOZIO NON POTREBBERO STARE CONTEMPORANEMENTE PIU’ DI 4-5 PERSONE!!!
Ci sembra che il testo sia chiaro: sono obbligatori solo in alcuni casi di attività soggette al CPI. Nel caso di negozi, quindi, quando superano i 400 m2.
La Segreteria tecnica
La porta rei deve essere sempre munita da maniglia antipanico?
volevo saper se è obbligatorio fare la mutenzione semestrale sui maniglioni antipanico installati su porte NON REI
Grazie
devo aprire un’attivita’ (BAR) con la capienza di oltre 30 persone e ho tre vetrine con porta annessa con apertura all’interno!! le quali verranno sostituite. la sala ha una dimensione di 48mq sono obbligata ad avere la porta ulteriore con il maniglione anti panico? per la normativa 626 il quadro elettrico nel mio caso di subentro deve essere sostituito… a chi spetta questo onere a me o al proprietario dei muri? grazie mille Luisa
Non c’è obbligo di maniglione antipanico. Per il quadro elettrico dipende dagli accordi tra le parti, non è un problema di sicurezza.
La Segreteria tecnica
Buon giorno,io sto aprendo un negozio di generi alimentari in un paesino di 190 abitanti in Sardegna.Il locale è di 37mq con un unica porta di entrata/uscita,di 2m di h per 1m di larghezza.L ingresso è a contatto diretto della strada quindi non mi è possibile una porta antipanico.Sono obbligato a metterla per un locale cosi piccolo e con poca affluenza?E se avessi un dipendente?grazie Ivan…
In presenza di più di 9 persone è necessario prevedere porta con apertura nel senso dell’esodo e maniglione antipanico.
Sono addetto ai controlli di sicurezza di una società che ha al suo interno una sala CED con apparati elettronici e infrastrutture di comunicazione. Detto locale è acceduto dai tecnici e dai manutentori in piu occasioni durante la giornata. Esso è munito dei dispositivi antincendio e di allarme periodicamente revisionati. L’unico dubbio è sull’unica porta di ingresso dotata di normale apertura (maniglia dall’interno e dispositivo con codice elettronico dall’esterno). Chiedo se è obbligatorio installare maniglione antipanico dall’interno.
grazie
Il decreto è chiaro e a meno che la sala non preveda più di 25 persone non dovrebbe esserci l’obbligo
La Segreteria tecnica
Si in effetti non dovrebbero accedere contemporanemente piu di 5 persone, ma il dubbio mi è venuto per la presenza di impianti elettrici che seppur a norma potrebbero rappresentare un alto rischio incendio. essendo presente un impianto di spegnimento automatico con gas halon mi preoccupavo di garantire un uscita immediata del personale…
grazie per la sollecita risposta
il DM 3 novembre 2004 recita “sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi…”
cioè dice che ove è prevista l’istallazione di dispositivi (maniglioni) questi devono essere conformi a secondo dei casi alla EN 1125 o alla EN 179.
La mia domanda è la seguente: Quando è prevista l’istallazione dei dispositivi sulle porte? Il DM 2004 non lo dice.
Grazie
Secondo noi dovrebbe essere obbligatorio quando l’attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi e una regola tecnica prevede l’installazione di un dispositivo di apertura (ad esempio, un locale di pubblico spettacolo ecc.).
La Segreteria tecnica
Nei locali tecnici è obbligatorio installare una maniglia antipanico; avere quindi la possibilità di chiudere a chiave il locale ma avere indipendentemente sempre la posssibilità di poter uscire con la porta chiusa a chiave. Se la risposta è affermativa quale norma prevede questa situazione?
Grazie anticipatamente per la risposta
Tutti i luoghi di lavoro devono permettere la fuga delle persone negli orari di lavoro. Il riferimento è il d.lgs 81/08.
La Segreteria tecnica
devo aprire un circolo enal, di circa 80 mq.
Vorrei sapere se:
- va installata la porta con maniglia antipanico
- se il verso di apertura debba essere quello dell’esodo, e se cosi fosse come fare per ovviare al fatto che tale senso di apertura della porta possa arrecare un pericolo per chi si trovasse di passaggio sul marciapiede antistante il locale.
nel caso, come mi sembra di aver capito, si possa invertire il senso di apertura della porta, facendo cosi aprire la porta non verso l’esterno bensi verso l’interno del locale sarebbe quindi inutile realizzare una porta con dispositivo antipanico? sarebbe lecito tenere una porta con maniglia normale? dico questo perchè ho letto un DM del del 10 marzo 1998 che dice ” in caso di pericolo si puo’ invertire il senso di apertura della porta verso l’interno del locale”
grazie mille
Siamo un’azienda metalmeccanica con maniglioni antipanico installati sulle vie d’esodo conformi alla uni en 1125. Dobbiamo fare la manutnezione periodica dei dispositivi antipanico? se si da personale qualificato e con quale periodicità? I vigili del fuoco a seconda dellì’interlocutore ci danno pareri contrastanti
Buon giorno, la mia è una domanda, non un commento.
Nella mia azienda sono gia presenti maniglioni antipanico, ben funzionanti, però non sono marcati CE, devo obbligatoriamente cambiarli pe essere in regola con la nuova direttiva?
Grazie per la disponibilità.
Cordiali saluti.
Fabio.
Il DM 3/11/2004 elenca i locali nei quali è obbligatoria l’installazione di maniglioni antipanico.
all’Art.5. Termini attuativi e disposizioni transitorie – il DM recita:
“I dispositivi non muniti di marcatura CE, gia’ installati nelle attivita’ di cui all’art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attivita’ che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Aiuto,ho aquistato un locale commerciale di 50 mt e devo rifare gli infissi,nel locale ci sono due entrate sono obbligata a mettere la porta antipanico ed eventualmente dove ,all’entrata principale o sul retro e quanto deve essere larga .”non sò a che tipo di attività sarà destinato il locale”
Il locale è piccolo per cui non dovrebbero esserci problemi legati a dover mettere particolari misure antincendio.
Si deve tenere presente però che non è il locale che determina le misure da mettere, ma l’attività che sarà svolta al suo interno, per cui solo quando sarà chiaro cosa deve essere svolto dentro si potrà dire cosa serve per la sicurezza.
La Segreteria tecnica
salve , volevo chiedere una cosa riguardo ad una riapertura di un bar ,pasticceria ,in pasticceria abbiamo una porta di uscita ma non abbiamo il maniglione anti panico ,noi a lavorare saremo in pasticceria 2 e 3 al banco vendita tot 5 dipendenti .Bisogna mettere il maniglione . grazie.
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento. Lavoro in un ufficio pubblico che per motivi logistici si trova all’interno di un palazzo “civile”,ed è composto da tre appartamenti tra loro collegati. Pertanto ciascuna porta d’ingresso è un’apertura normale senza alcun maniglione antipanico e apertura verso l’interno. L’ingegnere responsabile della sicurezza dice che non è prevista l’installazione del maniglione antipanico, benchè il nostro sia un ufficio pieno zeppo di carte, con afflusso benchè modesto, di pubblico, e con un numero di 6/7 impiegati per appartamento, quindi in totale di circa 18 addetti. Potreste darmi una risposta chiara e sollecita? Ringrazio anticipatamente.
nelle aule scolastiche dove i mq non permettono di contenere neanche 25 bambini i maniglioni sono comunque necessari?
Dal numero di domande che arrivano su questo argomento comprendiamo che, come è scritta la norma, non si può dire che sia il massimo della comunicazione, in quanto il decreto prevede che i maniglioni siano obbligatori solo in un numero abbastanza limitato di casi.
Comunque, nel vostro caso non è obbligatorio.
La Segreteria tecnica
La norma stabilita dal decreto sui maniglioni probabilmente è scritta in modo proprio inadeguato, alla luce del numero di domande che arrivano su questo argomento. In effetti per un ufficio come quello descritto il decreto non prevede l’obbligo dei maniglioni, a meno che la quantità di carta non lo porti ad essere considerato un deposito soggetto ai controlli dei VVF.
La Segreteria tecnica
Purtroppo non credo che ci sia l’obbligo di controllo da parte dei vigili del Fuoco; il nostro è un ufficio amministrativo, con archivi cartacei notevoli, ma non credo sia soggetto a tali controlli. Forse sarebbe più opportuno un controllo riguardante il peso che sopporta una struttura certamente inadeguata…
ho da poco preso in affitto un locale di circa 120 mq con magazzino di altrettanti mq. commercio al minuto articoli per l’infanzia. mi devo adeguare con porte con maniglioni.
grazie
Non è obbligatorio per questo tipo di locale.
La Segreteria tecnica
Sto ristrutturando un ufficio in cui colloco una sala di 25 mq per tenere dei corsi per 12 persone. La porta deve essere provvista di maniglione antipanico? Poi volevo chiedere se negli ambienti con più di 10 persone l’apertura deve essere sempre verso la via di esodo.
Nel testo citato non si parla di sanzioni, sono previste e in quali misura? Per intenderci, se io devo sostituire tutti i maniglioni antipanico e invece non lo faccio, è previsto un organo di controllo e una sanzione?
Le sanzioni sono quelle previste dal D.lgs 758/96 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ovviamente quando si tratti di luoghi di lavoro.
La Segreteria tecnica
Ho rilevato una rivendita di tabacchi di circa 20 metri quad. la vecchia gestione non aveva ne maniglione antipanico, ne porta con apertura direzione uscita ne impianto elettrico a norma.Come mi devo comportare??Grazie mille vi prego risp devo aprire a giorni…
Non ci sembra che le due cose siano obbligatorie in un negozio del vs tipo.
La Segreteria tecnica
Buongiorno sono un serramentista. Mi è stato comunicato che da alcuni mesi è entrata in vigore una normativa per cui il serramentista è obbligato, se vuole installare nuove porte con maniglie antipanico, a farsi rilasciare a pagamento un certificato da parte di un’ente (istituto) notificato sulla conformità del prodotto attraverso il controllo in fabbrica di esso.
Questo “contratto” con l’organismo notificato andrebbe poi annualmente rinnovato.
Ecco io volevo sapere se è o meno obbligatoria questa procedura come alcuni dicono o se invece la normativa non è ancora attiva (o in fase di discussione) come molti altri affermano.
Grazie cordiali saluti
DOMANDA – in un agenzia bancaria mi chiedono di installare, all’interno del maniglione, un micro-interruttore che consente l’apertura solo previo consenso in cassa. La stessa US ha montato un magnete superiore di blocco porta che segue la stessa logica. Per aprire la porta deve essere sbloccata dalla console di controllo. E’ a norma se in banca ci sono 26 addetti (più ovviamente il pubblico!)? E inserire un microinterruttore sul maniglione non fa decadere la marcatura CE obbligatoria?
Grazie
Salve, sto per avviare un piccolo agriturismo e gradirei avere alcune informazioni a proposito di “uscita di sicurezza”; la sala-pranzo ,preposta per 16 posti-tavola, con due uscite, dovrebbe essere, obbligatoriamente, dotata di porta con maniglione antipanico? A quale normativa posso fare riferimento?
Inoltre, in cucina, il forno elettrico deve essere posto necessariamente, sotto una cappa aspirante? Va precisato che l’ambiente è areato da più finestre ed ha la volta molto alta!Anche in questo caso: quale riferimento normativo?
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
1. nel vs caso il maniglione non è obbligatorio;
2. i forni elettrici non sono considerati dalle norme di prevenzione incendi, quindi anche il problema della cappa non trova risposta in una norma.
La Segreteria tecnica
Le banche hanno delle deroghe sulle uscite di sicurezza, quindi forse la richiesta non è illeggittima. Per la marcatura CE il dubbio è legittimo, ma secondo noi dovrebbe essere rivolto all’UNI.
La Segreteria tecnica
caso: sostituzione di 2 porte di “un’aula” scolastica utilizzata come _sala riunioni_ (i mq permettono di contenere agevolmente ben più di 25 persone, superficie equivalente a circa due normali aule). le porte dell’aula/sala riunioni che danno sulla via d’esodo (il corridoio della scuola) devono avere i maniglioni. dalla lettura della norma mi parrebbe di no. è così?
ringrazio per la risposta.
Anche secondo noi in questo caso i dispositivi del DM del 2004 sono obbligatori, dato che ci si trova in un’attività soggetta. Il tipo di dispositivo dipende dal nmero di persone previsto.
La Segreteria tecnica
Buongiorno. volevo un chiarimento sui maniglioni antipanico di un supermercato. Tutta l’area vendita ha le porte sulle vie di esodo con i maniglioni antipanico secondo la norma 1125. Le porte delle aree deposito e/o i vari reparti dove non c’è accesso al pubblico no. Siccome l’attività è soggetta a CPI, devo considerare la norma su tutta l’attività comprensiva delle aree non accessibili al pubblico oppure solo per l’area vendita?
grazie
IIl DM 27/7/2010 impone per le attività commerciali la presenza del maniglione antipanico a barra orizzontale in tutte le uscite di sicurezza presenti.
Buonasera,
sto aprendo un agriturismo in provincia di Bergamo con 14 stanze su due piani per un totale massimo di 25 persone.
Mi è stato richiesto di dotare il ballatoio del piano superiore di due uscite d’emergenza sui lati opposti, poichè la distanza tra la prima e l’ultima stanza è di circa 30 metri.
dal piano superiore, passando per le porte dotate di maniglione antipanico si accede alla reception della struttura in un caso e all’ingresso della SPA dall’altro.
essendo entrambe le porte in legno e antiche, chiedo conferma dell’obbligo di dotare anche quelle a piano terra di dispositivi antipanico, dispositivi ovviamente difficilmente applicabili a porte antiche a due ante.
e se eventualmente vi fosse l’obbligo, come posso fare essendo a due ante? esiste una sistema alternativo tipo maniglia?
Se monto una maniglia grande e fissa con un nottolino anzichè il normale dentello retraibile che si abbassa quando agisci sulla maniglia, sistema che permette di spingere la porta e di aprirla immediatamente, è conforme??
Inoltre, in un corpo separato, vi sono due sale ristorante con una capienza di 120 persone quella al piano superiore e 55 quella al piano terra. entrambe le sale portano, direttamente o tramite larga scala, ad un’ingresso che ha un’apertura verso l’aia e un’altra contrapposta verso l’esterno/parcheggi.
anche queste sono in legno, antiche e a due ante.
sono obbligato a mettere i maniglioni antipanico?
sinceri ringraziamenti per la vostra attenzione e supporto.
Nel caso in esame i maniglioni antipanico sembrano obbligatori. Una alternativa può essere mantenere costantemente aperta la porta antica, eventualmente istallando una seconda porta interna ove possibile.
Vivo in un palazzo dove siamo 4 proprietari ad usufruire dello stesso passaggio.Non avendo un condominio ufficializzato mi dicono che comunque siamo un condominio di fatto. Uno dei proprietari ha fittato il locale a piano terra che dovrà essere adibito a sala di danza. La porta con maniglione antipanico della sala di danza (che mi dicono è obbligatoria) dovrebbe venire sul pianerottolo di un metro per un metro che abbiamo in comune, ma che per noi altri 3 proprietari è l’unica via di passaggio. Per le norme e le misure di sicurezza è possibile tale cosa? Senza considerare che la porta ci finirebbe in faccia, sia in salita che in discesa, considerate le misure del pianerottolo. L’inquilino dice di dover adoperare quella porta per l’entrata e l’uscita dei bambini e dei genitori pur avendo altri due ingressi sulla strada principale(che non vuole adoperare). Cosa possiamo fare noi altri proprietari? A chi ci dobbiamo rivolgere? Grazie per l’aiuto.
Pensiamo che in qualsiasi locale aperto al pubblico devono essere indicate le “vie di fuga (uscite) con le relative (obbligatorie) porte “antipanico” per evidenti ragioni di sicurezza. Infatti, anche se la norma non lo prescrivesse esplicitamente, in caso di panico, per un qualsiani motivo anche, ad esempio, per un piccolo incendio,o per una improvvisa mancanza di illuminazione, si scatenerebbe un “fuggi fuggi” generale con un elevato rischio di restare intrappolati.
salve devo aprire un negozio di parrucchiere di mq 26 volevo sapere se c’e'e l’obligo di porta antipanico d’ingresso ho l’apertura che va all’interno del negozio grazie
HO’ UN PICCOLO RISTORANTE DI CIRCA 50-60.MQ CON 2 PORTE CHE’ SI APRONO FRONTE STRADA,POSSO OSPITARE SINO A:40-60 PERSONE. OCCORRONO LE PORTE ANTIPANICO?
GRAZIE
No
La Segreteria tecnica
Vivo in un palazzo di 22 piani, 4 appartamenti per piano, 2 ascensori e un montacarichi.
Da ogni pianerottolo per raggiungere le scale si deve passare da un ballatoio attraversando due porte a vetri con maniglia tradizionale .
Questa soluzione è conforme alle normative antincendio oppure le due porte a vetri dovrebbero essere dotate di maniglione antipanico?
Grazie
Buonasera avrei bisogno urgentemente di una risposta grazie:
Sto aprendo per conto di un mio cliente una sala giochi di circa mq 90.00 (macchinette, VLT, scommesse ecc.) la porta di entrata e anche di uscita ha una larghezza pari a 182 cm. L’apertura è fornita di doppia porta apribile tipo saloon, vorrei sapere se in questo caso ci vogliono i maniglioni antipanico.
Le chiedo cortesemente l’urgenza poich+è siamo in via di apertura. grazie anticipatamente.
La norma ci sembra chiara, l’obbligo è solo per alcune attività soggette al CPI:
La Segreteria tecnica
Faccio notare la Lettera circolare 10493 del 14/12/2004 che specifica che per le attività preesistenti alla data dell’entrata in vigore del DM 3/11/04 non è previsto nessun obbligo
SALVE, DOVREI APRIRE UNA SCUOLA DI DANZA IN UN LOCALE DI 200 mq, BISOGNA ISTALLARE LA PORTA ANTIPANICO? E SE SI, PIU’ DI UNA?
GRAZIE
Nel mio luogo di lavoro stanno progressivamente installando una serie di porte RE 120′ a compartimentazione dei lunghi corridoi. Poiché, pur avendo tutto lo spazio necessario, stanno installando delle porte che rientrano nei parametri di larghezza solo grazie al 5% di tolleranza, vi domando (visto che leggendo le varie risposte al forum non sono riuscito a capirlo) se la sporgenza del maniglione antipanico riduce ulteriormente la sezione di passaggio della porta. Sia che la risposta sia affermativa che negativa, potreste citare esattamente qual’è la norma che cita l’eventuale evenienza? Non è la 236 sulle barriere architettoniche, non è il DM 10/3/1998 e nemmeno il 18/09/2002, non solo ne la 626/1994 ne la 81/2002.
Grazie
Ci sembra che questo ingombro sia considerato solo nelle norme sui locali di pubblico spettacolo, per cui pensiamo che valga l’interpretazione del locale comando VVFF.
La Segreteria tecnica
Salve,sto aprendo una scuola di danza asd,di circa 300mq,vorrei sapere se ho l’obbligo del maniglione antipatico,e se bisogna fare la prevenzione incendi…..insomma,in materia di sicurezza che obblighi ho. Grazie
Non c’è l’obbligo del CPI, ma deve rispettare i criteri minimi di sicurezza, ad esempio applicando le linee guida del DM 10 marzo 1998.
La segreteria tecnica
Gent.mi una domanda.
Se io ho un’attivita’ commerciale di meno di 40 mq con una sola porta d’ingresso che si affaccia su un marciapiede (disposto orizzontalmente alla porta) largo circa 1,5 mt il quale ha sua volta davanti un parcheggio orizzontalmente disposto posso richiedere di non tenere auto per motivi di sicurezza davanti al mio locale o essendo condominiale “vale tutto” ?
In teoria io ho vie di fuga uscendo dalla porta solo laterali (destra o sinitra lungo marciapiede).
L’attivita’ prevede di poter avere all’interno contemporaneamente circa 5/7 persone.
saluti
Non ci sono norme che vietino questa soluzione.
La Segreteria tecnica
Salve vorrei sapere se anche per le lavanderie selfservice, avendo un locale di 36 mq, i cui impianti sono nuovi e a norma,è necessario avere le porte con maniglie antipanico. Sinceramente consultando più tecnici non ho capito, perchè alcuni dicono che è necessario altri no.
Inn questo caso on è obbligatorio il maniglione , come prevede il relativo decreto.
La Segreteria tecnica
Salve. Sto per aprire una lavanderia ad acqua self-service e volevo chiedervi:
1. La porta deve essere dotata di maniglione antipanico?
2. L’apertura della soglia è di l:1,50xh:2,60. Va bene? o deve essere piu grande? (Interno locale totale largo 4,10 mt)
3. La porta l’ho fatta con due moduli laghi rispettivamente 30 cm (modulo fisso) e 1,20 (modulo mobile). Va bene? mi hanno detto che ci deve essere obbligatoriamente un modulo da 1,2 mentre leggendo il vostro sito capisco che forse avrei potuto farne uno ombile da 90 cm.
4. Considerato che la porta è sbocca su marciapiede è obligatorio che apra verso l’esterno?
5. Confermate che l’attività di lavanderia self service ad acqua con essiccatoi a gas e con presenza di boiler per riscaldamento di acqua non è una attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi?
6. Devo dotarmi di estintore? Se si, cosa devo fare e a chi mi devo rivolgere?
Per completezza di informazione riporto i seguenti dati se utili per rispondere alle ie domande:
Superficie complessiva locale: circa 37 mq (compreso quindi area attesa, area macchine, bagno)
Apertura porta: l 1,50x h 2,6 (modulo fisso 30 cm modulo mobile 1,2 mt; h: 2,20mt piu 40cmx1,50 di finestra SUPERIORE)
Apparecchiature di cui sarà dotato il locale: 3 lavatrici da 8kg, 2 lavatrici da 10 kg, 4 essiccatori a gas, 1 boiler.
Mi scuso se mi sono dilungato e vi ringrazio in anticipo per la vostra collaborazione e professionalità.
Salve. aprirò entro la fine del mese una lavanderia self service.
Il locale è di circa 37 mq complessivi(compreso quindi bagno, area attesa e area macchine)con unico ingresso che da accesso in uscita su marciapiede e quindi su strada comunale. L’accesso è largo 1,5 mt e alto 2,6. Domando:
1. Deve la porta essere dotata di maniglione antipanico?
2. Considerate le varie informazioni discordanti ricevute da vari tecnici, ho deciso di fare una porta con apertura verso l’interno del locale (altrimenti se aperta verso la strada occuperebbe il mrciapiede e ostruirebbe il passagio pedonale)
e delle segeunti misure: un modulo mobile di 1,2 mt alto 2,2mt, un modulo fisso largo 30 cm e alto 2,2mt, e una finestra orizzontale apribile superiormente largo 1,5 mt e alto 30 cm. Va bene come dimensioni?
3. Questo tipo di attività non mi risulta rientri nell’elenco delle attività soggette al controllo Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. Confermate?
4. considerando che nell’attività ci sono 3 lavatrici da 8 kg, 2 da 14 kg e 4 essiccatori a gas da 14 kg, un boiler per riscaldamento acqua calda, devo dotarmi di estintore? se si a chi mi devo rivolgere per averlo? di quale tipo (polvere CO2 o che altro tipo?).
5. per completezza di informazione riporto che l’area di attesa è di circa 20 mq mentre i restanti 17 mq sono suddivisi tra bagno e area macchine. La larghezza complessiva del locale è di 4,10 mt mentre l’area di attesa ha una larghezza 2,5 mt.
Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione e la professionalità.
Cosimo
salve vorrei sapere se per un punto scommesse dove sono presenti pc, schermi, e macchinette videogiochi è obbligatorio il maniglione antipanico. il locale è di 160 mq, è presente una sola uscita da 0.90.
grazie mille
un maniglione antipanico è a norma se viene posto un fermo magnetico sbloccato solo dall’azione dell’allarme? si può considerare come via d’esodo?
Se il fermo mantiene la porta bloccata, ci sembra evidentemente contrario agli scopi del maniglione. Se poi questa è una uscita di sicurezza, in determinati ambienti o attività si può anche ravvisare un reato.
La Segreteria tecnica
Bar di 70 mq, affluenza di 30 persone, 2 porte a scorrimento automatico verso marciapiede pubblico . Rederne una con funzione antipanico certificata é obbligatorio o opportuno? In alcuni post precedenti (piccolo negozio alimentari e bar)avete dato, secondo me, risposte contrastanti .
Abbiamo visto in commercio un testo che affronta per i bar e i ristoranti anche questo argomento:
http://www.lulu.com/product/ebook/guida-alla-sicurezza-dei-ristoranti-2012-ebook/18466662?productTrackingContext=search_results/search_shelf/center/2
http://www.lulu.com/product/a-copertina-morbida/guida-alla-sicurezza-dei-ristoranti-2012/18418292?productTrackingContext=search_results/search_shelf/center/1
La Segreteria tecnica
IN INA CASA DI 500 MQ E POSSIBILE COMPRARE UN MANIGLIONE ANTIPANICO
perché no?
La Segreteria tecnica
per istallare un maniglione antipanico occorre chiamare la ditta oppure una normale persona
Devo aprire un’attività commerciale (pasticceria) in un locale di circa 60 mq., avente una sola porta d’ingresso. Devo installare il maniglione antipanico??
Grazie.
Si, perchè il locale è aperto al pubblico e si può supporre un affollamento superiore a 9 persone..
Un locale al pubblico con due uscite e una permaneza di massimo 5 persone contemporaneamente serve la porta antipanico?
Se l’affollamento non raggiunge le 9 persone non è necessario il maniglione antipanico.. Si deve però verificare bene che il amssimo affollamento ipotizzabile sia calcolato correttamente.
Salve.per locale di circa 650 mq con sala taglio,sala esposizioni e deposito con tre uscite su strada di cui solo una con maniglione antipanico si deve prevedere l’inserimento di maniglioni anche per le altre o bisogna considerare come unica via di esodo quella centrale con maniglione che dista non più di 30 m dai punti più esterni?la ringrazio
Ci sembra che il decreto si applichi solo ad alcune delle attività soggette e che dipenda dal numero di persone presenti.
In generale, se serve solo una uscita, almeno quella dovrebbe essere dotata di maniglione, ma potrebbero esserci interpretazioni diverse secondo le quali tutte le uscite esistenti devono essere dotate di maniglione.
La segreteria tecnica
IN UNA CASA OCCORRE AVERE IN CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENCENDI PER COMPRARE UN MANIGLIONE ANTIPANICO
COSA OCCORRE PER COMPRARE UN MANIGLIONE ANTIPANICO IN UNA CASA PRIVATA CON GIARDINO
Nelle case private non sono previste norme o controlli antincendio. Quindi basta rivolgersi ad un rivenditore ed ad un installatore.
La Segreteria tecnica