Cos’è la Valutazione dei Rischi? Si tratta di un’operazione volta a individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e a quantificarne il rischio, ossia la probabilità che ciascun rischio si trasformi in danno. A tale scopo uno degli obblighi di ogni datore di lavoro è la redazione del Dovumento DVR ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/80.

Definizione e ambito della valutazione dei rischi

Secondo l’art. 2 del Testo Unico, la valutazione dei rischi consiste in un’analisi complessiva e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’organizzazione in cui svolgono la propria attività. Questa valutazione ha lo scopo di individuare le misure di prevenzione e protezione più appropriate e di definire un programma volto a migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Vediamo insieme cos’è e chi sottoscrive il Documento di valutazione dei Rischi. 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Documento DVR

Il documento che nasce a seguito della valutazione dei rischi è chiamato DVR – Documento di Valutazione dei Rischi. Rappresenta uno strumento essenziale per la protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Art. 28 D.Lgs 81 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita’ professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

In sintesi, il DVR costituisce lo strumento principale mediante cui il datore di lavoro registra l’analisi dei rischi presenti in azienda e le misure adottate per affrontarli, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla normativa. Ora capiamo chi deve firmare il Documento di Valutazione dei Rischi. 

Data certa del DVR

Secondo il comma 2 dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere provvisto di “data certa”. Tale requisito può essere garantito sia attraverso procedure informatiche, come previsto dall’art. 53, sia mediante la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro. Per assicurare la validità della data ai fini probatori, il DVR deve essere firmato anche dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o territoriale) e dal medico competente, se nominato. Queste firme certificano ufficialmente la data di redazione e l’avvenuta presa visione da parte delle principali figure coinvolte nella sicurezza aziendale.

Chi deve redigere il DVR?

Chi firma il DVR? L’art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 dispone l’obbligo di redazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi – per ogni datore di lavoro che abbia almeno un dipendente.

Documento Valutazione Rischi chi lo fa? Per redigere un DVR – Documento di valutazione dei rischi – il datore di lavoro deve avvalersi della stretta collaborazione delle seguenti figure professionali:

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP
  • Medico Competente – MC (quando previsto)
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS

DVR chi lo firma? Questo documento è sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente (se nominato) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. In questo modo, la responsabilità e il coinvolgimento nella valutazione dei rischi sono condivisi tra le principali figure incaricate di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro.

Quali sono i rischi da inserire nel DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è fondamentale e obbligatorio, ai sensi del D. Lgs. 81/08, per identificare e analizzare tutti i pericoli presenti in azienda e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il DVR deve contenere una valutazione completa e specifica di tutti i rischi. Questi si suddividono generalmente in:

  • Rischi per la Sicurezza (o infortunistici): legati a macchine, attrezzature, elettricità, incendi, esplosioni e layout aziendale (es. cadute dall’alto, contatto con oggetti taglienti).

  • Rischi per la Salute (o igienico-ambientali): come esposizione ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, microclima) e biologici.

  • Rischi Trasversali (o psicosociali/ergonomici): inclusi lo Stress Lavoro Correlato, la Movimentazione Manuale dei Carichi, i movimenti ripetitivi e i rischi ergonomici legati alle postazioni di lavoro (es. videoterminali).

È essenziale che la valutazione sia dettagliata per ogni mansione e che preveda chiare misure di prevenzione e protezione, inclusi DPI e un programma di miglioramento nel tempo.

Sanzioni per l’omessa o incompleta valutazione dei rischi

La normativa vigente è chiara: il mancato adempimento degli obblighi relativi al DVR comporta conseguenze rilevanti per il datore di lavoro.

In particolare, la legge prevede per l’assenza del DVR datore di lavoro:

  • arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro se il Documento di Valutazione dei Rischi non viene redatto;

  • ammenda da 1.096 a 4.384 euro se il DVR è incompleto e non riporta tutte le informazioni richieste dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Oltre alle sanzioni economiche e penali, la mancata predisposizione del DVR è considerata una violazione generale che, in caso di gravi infrazioni in materia di sicurezza, può comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza competenti (Ministero del Lavoro, ASL, ecc.).

È importante sottolineare che sanzioni simili si applicano anche in caso di mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e della valutazione dei rischi, ad esempio a seguito di modifiche significative nell’organizzazione aziendale, cambiamenti produttivi, infortuni o su indicazione del medico competente. In questi casi, la collaborazione con RSPP, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane obbligatoria.

Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?

dvr datore di lavoroSpesso si tende a confondere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), ma si tratta di strumenti distinti, sia per finalità che per ambito di applicazione.

Il DVR rappresenta il documento di base, obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente. Serve a valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, considerando ogni fattore che possa influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Copre quindi ogni aspetto dell’organizzazione aziendale e va aggiornato ogni volta che si verificano modifiche significative nelle attività produttive o emergono nuovi rischi.

Il DUVRI, invece, si applica in contesti specifici: deve essere redatto quando nello stesso ambiente di lavoro operano più imprese o lavoratori autonomi e possono presentarsi rischi derivanti dall’interferenza tra le loro attività. Lo scopo del DUVRI è quindi prevenire e gestire i rischi derivanti dall’interazione tra differenti realtà operative, come nei cantieri o durante appalti di servizi.

Per quanto riguarda le responsabilità, il DVR è sempre a carico del datore di lavoro e non può essere delegato, mentre il DUVRI è responsabilità del committente dell’appalto, che deve garantire la corretta valutazione e gestione dei rischi da interferenza.

In sintesi:

  • DVR: riguarda i rischi interni all’azienda; è redatto dal datore di lavoro e ha valenza generale aziendale.

  • DUVRI: si occupa dei rischi da interferenze tra più soggetti presenti nello stesso luogo di lavoro; è predisposto dal committente nei casi previsti dalla normativa.

Comprendere questa distinzione è fondamentale per garantire una gestione efficace della sicurezza, evitando sovrapposizioni o vuoti di responsabilità.

Quando è necessario aggiornare o rielaborare il DVR?

Il DVR non va considerato un documento “una tantum”. La valutazione dei rischi e il relativo documento devono infatti essere aggiornati o rielaborati ogniqualvolta si verifichino cambiamenti significativi che possano influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Tra le principali situazioni che richiedono la revisione del DVR si annoverano:

  • modifiche rilevanti al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro;

  • introduzione di nuove tecnologie, macchinari, sostanze o procedure che possano alterare i rischi esistenti;

  • infortuni o incidenti significativi che evidenzino la necessità di riesaminare le misure di prevenzione;

  • emergere di nuove evidenze sui rischi per i lavoratori dalla sorveglianza sanitaria;

  • aggiornamenti normativi, innovazioni tecniche o nuove buone prassi in materia di prevenzione e protezione.

In presenza di uno di questi eventi, il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare tempestivamente il DVR, di norma entro trenta giorni dall’accaduto. Ogni revisione deve essere adeguatamente documentata e comunicata senza ritardi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ha diritto di accesso alla documentazione su richiesta.

Va inoltre ricordato che alcune valutazioni specifiche, come quella relativa al rischio rumore, seguono scadenze periodiche stabilite dalla normativa tecnica di riferimento, ad esempio ogni quattro anni.

Chi rientra nella definizione di “lavoratore” ai fini del DVR?

Ai fini dell’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, per “lavoratore” si intendono tutte le persone che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, indipendentemente dal tipo di contratto o dalla presenza di una retribuzione. Sono inclusi anche coloro che operano per apprendere un mestiere o una professione.

Sono equiparati ai lavoratori:

  • i soci lavoratori di cooperative e società, anche se solo di fatto;

  • gli associati in partecipazione secondo il Codice civile;

  • i tirocinanti e i partecipanti a stage formativi o di orientamento;

  • studenti e allievi di istituti scolastici, universitari o corsi di formazione che utilizzano laboratori, attrezzature di lavoro o agenti chimici, fisici e biologici, limitatamente alle attività pratiche;

  • i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;

  • i partecipanti a progetti di inserimento lavorativo secondo la normativa vigente.

Rimangono invece esclusi dall’obbligo gli addetti ai servizi domestici e familiari. Invece, quello della sicurezza dei lavoratori firma il DVR. In sintesi, la valutazione dei rischi riguarda un’ampia gamma di soggetti che collaborano, a qualunque titolo, nell’organizzazione aziendale.

Come cambia il DVR con le nuove linee guida 2024-2025

documento di valutazione dei rischiI principali aggiornamenti del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) introdotti tra il 2024 e il 2025 riguardano l’integrazione di nuovi rischi — come molestie, aggressioni e impatti legati all’intelligenza artificiale — e l’inclusione esplicita dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche. Inoltre, aumentano i requisiti di specificità e completezza del documento, cambiano alcune regole sulla formazione e vengono introdotte nuove disposizioni per il settore edile, tra cui la patente a crediti e l’obbligo di un DVR dedicato per i cantieri.

Nuovi rischi da valutare

  • Molestie e aggressioni: Dal 17 ottobre 2025 il DVR deve includere una valutazione specifica di questi rischi, con l’introduzione di procedure, canali di segnalazione e percorsi formativi dedicati.

  • Intelligenza artificiale: È necessario considerare i rischi associati ai sistemi di IA, come lo stress da controllo algoritmico o le vulnerabilità informatiche, oltre alle opportunità offerte, come l’analisi predittiva.

  • Emergenze climatiche: Il DVR deve contemplare i rischi legati a eventi climatici estremi, inclusi caldo intenso e situazioni di emergenza, con adeguamenti anche nella sorveglianza sanitaria.

Aggiornamenti generali

  • Specificità e completezza: La Cassazione ribadisce l’obbligo di un DVR preciso e dettagliato per ogni mansione; un documento generico può comportare responsabilità penale.

  • Sanzioni: Le penalità per inadempienze sono state inasprite. La mancata elaborazione del DVR può comportare una pena detentiva da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda compresa tra 2.500 e 6.400 euro. Un DVR carente o non aggiornato, invece, espone a sanzioni amministrative con multe che possono variare da 1.500 a 3.000 euro.

  • Patente a crediti nei cantieri: Dal 1° ottobre 2024 è attiva la patente a crediti per le imprese edili, con obbligo di un DVR specifico e aggiornato per poter operare nei cantieri.

Novità sulla formazione (Accordo Stato-Regioni 2025)

  • Preposti: Formazione portata a 12 ore (anziché 8) con aggiornamento biennale; abolita la modalità e-learning.

  • Dirigenti: Riduzione della durata formativa a 12 ore (da 16).

  • Datore di Lavoro RSPP: Il corso base diventa unico, di 8 ore, indipendentemente dal livello di rischio aziendale.

  • Nuovo corso per datori di lavoro (non RSPP): Introdotto un percorso obbligatorio di 16 ore da completare entro 24 mesi.

Ulteriori novità

  • Moduli specifici: Inserimento di un modulo cantieri per dirigenti e datori di lavoro del settore edile e del modulo B-SP2 per il comparto pesca.

  • Formazione attrezzature e spazi confinati: Obbligo formativo da completare entro aprile 2026.

Le informazioni hanno valore divulgativo e non sostituiscono consulenza professionale. Compila il form, scrivi una email o chiama il numero verde per ricevere l’assistenza dei nostri esperti sul DVR e sulla prevenzione incendi per la tua azienda, attività commerciale o ente pubblico. 

Come redigere un DVR

chi firma il dvrPer redigere il DVR aziendale è utile seguire questa breve guida passo passo delle attività da svolgere per compilarlo:

  1. Raccogliere tutte le informazioni aziendali

    • Organigramma, attività svolte, sedi, numero di lavoratori, turni, mansioni e processi produttivi.

  2. Identificare le figure della sicurezza

    • Datore di Lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente, addetti antincendio e primo soccorso.

  3. Analizzare le attività e i luoghi di lavoro

    • Mappare ambienti, reparti, attrezzature, macchinari, sostanze, materiali e fasi operative.

  4. Individuare i pericoli

    • Pericoli fisici, chimici, biologici, ergonomici, elettrici, incendio/esplosione, movimentazione merci, uso di attrezzature, ecc.

  5. Valutare i rischi

    • Stimare la probabilità e la gravità di ciascun rischio.

    • Utilizzare una matrice del rischio o metodo adottato dall’azienda.

  6. Indicare i lavoratori esposti

    • Specificare per mansione chi è esposto ai singoli rischi.

  7. Definire le misure di prevenzione esistenti

    • DPI in uso, procedure operative, formazione svolta, protezioni collettive, sistemi di emergenza.

  8. Stabilire eventuali misure di miglioramento

    • Interventi da implementare, priorità, tempi, responsabili.

  9. Programmare formazione e addestramento

    • Corsi obbligatori per mansione e aggiornamenti periodici previsti dalle normative.

  10. Elaborare il programma di attuazione

    • Pianificazione delle azioni con scadenze e responsabili.

  11. Redigere il DVR finale

    • Strutturare il documento in modo chiaro, con analisi dei rischi, misure adottate, elenco DPI, procedure e piano di miglioramento.

  12. Far firmare il DVR alle figure competenti

    • Datore di Lavoro, RSPP, RLS; Medico Competente quando previsto.

  13. Consegnare e comunicare il documento

    • Metterlo a disposizione dei lavoratori, degli organi di vigilanza e delle figure interne della sicurezza.

  14. Aggiornare il DVR periodicamente

    • Obbligatorio in caso di modifiche aziendali (nuovi macchinari, procedure, personale) o a seguito di infortuni significativi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere conservato seguendo il GDPR sulla privacy dei dati, cosa importante per chi sottoscrive il DVR. 

FAQ sul Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR ha una scadenza?

Il Documento di Valutazione dei Rischi non ha una vera e propria “data di scadenza” fissata dalla legge, ma non deve essere considerato statico. La normativa prevede infatti che il DVR sia aggiornato ogni volta che si verificano cambiamenti significativi in azienda che possono influenzare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ecco i principali casi in cui è obbligatorio rivedere e aggiornare il DVR:

  • Modifiche rilevanti al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro;
  • Evoluzione tecnologica che introduce nuovi rischi o permette nuove misure di prevenzione;
  • Infortuni gravi che mettono in luce rischi precedentemente sottovalutati;
  • Indicazioni emerse dai risultati della sorveglianza sanitaria.

L’aggiornamento deve avvenire tempestivamente, al massimo entro 30 giorni dall’evento che lo richiede. Inoltre, il datore di lavoro deve conservare la documentazione attestante l’avvenuto aggiornamento ed assicurare che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza abbia accesso a queste informazioni.

Per alcune valutazioni specifiche, la normativa tecnica impone un termine preciso: ad esempio, la valutazione del rischio rumore va aggiornata almeno ogni 4 anni, salvo modifiche significative.

In sintesi: il DVR non scade automaticamente, ma richiede un monitoraggio costante e un aggiornamento puntuale per garantire che le misure di prevenzione siano sempre adeguate alla realtà aziendale attuale.

Quando è necessario aggiornare o rielaborare la valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve documentare tempestivamente ogni modifica apportata alle misure di prevenzione. Tale documentazione deve essere immediatamente accessibile al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ha diritto di consultarla in qualsiasi momento. In questo modo si assicura trasparenza nelle attività di prevenzione e condivisione delle informazioni essenziali per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Quando si avvia una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare la valutazione dei rischi fin dall’inizio dell’attività. Il DVR – Documento di Valutazione dei Rischi – deve essere redatto entro novanta giorni dalla data di avvio dell’attività produttiva, assicurando così fin da subito la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere conservato presso la sede operativa o l’unità produttiva a cui si riferisce. In questo modo, il DVR risulta immediatamente disponibile in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza o su richiesta del personale interessato. Il documento può essere archiviato sia in formato cartaceo sia digitale, a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e garantita l’autenticità e la data certa.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento obbligatorio per tutte le aziende, previsto dal D.Lgs. 81/2008. Serve a identificare, analizzare e prevenire i rischi sul luogo di lavoro, garantendo la sicurezza dei lavoratori.

Il DVR deve valutare tutti i rischi presenti in azienda: rischi chimici, biologici, fisici, ergonomici, incendio, esplosione e stress lavoro-correlato. La valutazione deve essere dettagliata e basata su dati concreti.

Sì, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di dipendenti, devono redigere il DVR, anche se la dimensione è piccola. L’unica eccezione riguarda alcune micro-imprese senza rischi particolari, ma è sempre consigliabile produrlo.

Possono consultare il DVR i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), gli organi di vigilanza (ASL, INAIL) e, se necessario, il medico competente.

Per redigere il DVR si possono utilizzare software specifici per la sicurezza sul lavoro, modelli standard approvati o consulenze di esperti in prevenzione e protezione aziendale.

Un DVR efficace prevede l’analisi dei rischi reali, piani di prevenzione chiari e la formazione dei lavoratori. L’aggiornamento periodico e la revisione dopo cambiamenti aziendali sono fondamentali per la sicurezza sul lavoro.