Con dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualunque tipo di attrezzatura, accessorio o complemento, realizzato per proteggere il lavoratore da qualsiasi evento che possa causare danni alla sua salute o alla sua sicurezza.
I DPI possono essere molto diversi tra loro, variano infatti in base al tipo di attività lavorativa praticata dal soggetto così da svolgere un’azione rapida e specifica a seconda dei rischi che ogni lavoro può comportare.
Per quanto riguarda per esempio i dispositivi di protezione individuale usati nel settore sanitario, solitamente quelli più utilizzati sono i dispositivi di protezione del sistema respiratorio e visivo, oltre che per la tutela del corpo, delle mani, dei piedi e del capo.
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono i dispositivi di protezione individuale.
Cosa sono i dispositivi di protezione individuale?
I dispositivi di protezione individuale (DPI) comprendono una categoria specifica di strumentazioni realizzate per proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore durante la sua attività professionale.
Sulla base del tipo di attività lavorativa svolta e al grado di pericolo della stessa è previsto, in alcuni casi con obbligo di legge, l’uso di dispositivi dedicati.
L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è normato dal decreto legislativo 81/2008, in particolare nell’art. 20 sono specificati tutti gli obblighi dei lavoratori in riferimento questo ambito.
Secondo questo articolo ogni lavoratore ha il diritto e il dovere di tutelare la propria salute e sicurezza sul posto di lavoro, in base alla formazione, all’istruzione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Secondo il decreto legislativo il datore di lavoro ha il dovere di fornire ai propri lavoratori tutte le disposizioni, le istruzioni e i mezzi utili per la protezione individuale e collettiva da qualunque rischio in cui possano incorrere durante l’orario di lavoro, sia che si tratti dell’uso di sostanze nocive, che di mezzi di trasporto o macchinari specifici.
Un ulteriore obbligo del lavoratore previsto dalla normativa è quello di usare in modo opportuno i dispositivi di protezione individuale e segnalare immediatamente al proprio datore di lavoro, o alla persona preposta, qualunque mancanza di mezzi o dispositivi, così come eventuali possibili condizioni che possano creare una situazione di pericolo.
In riferimento ai dispositivi di protezione individuale è invece specificato che è fatto assoluto divieto di rimuoverli o modificarli senza la dovuta autorizzazione. Infatti l’uso dei dispositivi di protezione individuale è obbligatorio in tutte quelle situazioni in cui non è possibile evitare determinati rischi, così da ridurre al minimo il pericolo di eventuali danni.
Vediamo quali sono i requisiti che i dispositivi di protezione individuale devono rispettare per legge.
Quali sono i requisiti dei dispositivi di protezione individuale?
Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) prevede che i dispositivi di protezione individuale debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92. Nello specifico l’art.76 definisce tutti i requisiti che devono rispettare, tra cui:
- essere adatti ai pericoli che devono prevenire;
- essere specifici per le condizioni del luogo di lavoro;
- considerare le necessità ergonomiche o di salute del lavoratore;
- essere adeguati alle necessità del lavoratore;
- se vi è necessità di usare in contemporanea più di un dispositivo di protezione individuale è necessario che siano compatibili tra loro;
- essere facili da indossare o rimuovere.
Vediamo quali sono gli strumenti e le attrezzature che sono considerati dispositivi di protezione individuale e quali no.
Quali strumentazioni non sono ritenute dispositivi di protezione individuale?
Tra i dispositivi di protezione individuale non sono compresi alcuni strumenti, come:
- uniformi generiche non destinate alla protezione della salute e della sicurezza del lavoratore;
- strumenti destinati al soccorso o al salvataggio;
- attrezzature delle forze armate per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
- strumentazioni sportive;
- dispositivi di autodifesa;
- dispositivi portatili per segnalare pericoli.
Quali sono i dispositivi di protezione individuale?
I dispositivi di protezione individuale sono suddivisi per legge in 3 categorie, così come specificato nel decreto legislativo 475/92.
Le categorie sono state create sulla base dell’aumento del grado di rischio collegato all’attività professionale.
Nella Categoria I sono comprese tutte quelle strumentazioni legate alla prevenzione di rischi minimi, dovuti da attività che procurano danni di lieve entità, e possono essere autocertificati dal produttore:
- ferite meccaniche superficiali;
- uso di prodotti poco aggressivi;
- contatto con superfici calde (temperatura inferiore ai 50 °C);
- lesioni agli occhi causate dall’esposizione alla luce del sole;
- condizioni atmosferiche non estreme.
Nella Categoria II sono comprese tutte le situazioni non indicate nelle altre categorie e che sono legate ad attività con rischio significativo (il decreto legislativo 475/92 non fornisce una vera e propria definizione). In questo caso è necessario un attestato di certificazione di un organo di controllo autorizzato.
La Categoria III comprende esclusivamente i pericoli che possono avere conseguenze molto gravi o mortali. Secondo la normativa vigente è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poter utilizzare in modo corretto i dispositivi di protezione individuale. Tra questi dispositivi di protezione individuale sono compresi gli strumenti che proteggono da:
- contatto con sostanze altamente tossiche;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- presenza di radiazioni;
- ambienti con una temperatura dell’aria superiore ai 100 °C o inferiore a -50 °C;
- cadute da altezze elevate;
- aggressioni chimiche;
- contatto con corrente elettrica;
- annegamento;
- ferite da seghe;
- ferite da armi da fuoco o da taglio;
- rumore dannoso.
Tra le professioni per cui è previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale di terza categoria vi sono per esempio i lavoratori che operano in alta quota.
I dispositivi di protezione individuale possono anche essere suddivisi in base al tipo di protezione, come:
- degli arti superiori o inferiori;
- del viso;
- della vista;
- del sistema uditivo;
- della testa;
- del sistema respiratorio;
- da cadute dall’alto.
Chi ha l’obbligo di fornire i dispositivi di protezione individuale?
Secondo quanto previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 81/08 è dovere del datore di lavoro di fornire ai propri dipendenti la formazione e gli strumenti necessari per tutelare la loro salute e sicurezza durante l’orario lavorativo, dopo avere consultato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico preposto.
Dispositivi di protezione individuale: obblighi del datore di lavoro
Come abbiamo accennato all’art. 77 del decreto legislativo 81/08 sono elencati tutti gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.
Nello specifico il datore di lavoro ha il compito in un primo momento di individuare quali rischi sono presenti durante l’orario lavorativo e non possono essere evitati, in questo modo individua i dispositivi di protezione individuale adeguati.
A questo punto sarà sempre il datore di lavoro a valutare le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale, basandosi sulle informazioni fornite dal fabbricante, e scegliendo quelli che secondo il suo giudizio sono i più adeguati.
La scelta dei dispositivi di protezione individuale deve essere modificata e aggiornata ogni qualvolta intervengano delle modifiche importanti degli elementi valutati.
Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo:
- di fornire una formazione adeguata ai propri lavoratori affinché vengano istruiti sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (anche per le eventuali fonti di rischio che possono essi stessi comportare) e sulla normativa tecnica UNI-EN in vigore;
- individuare tutte le situazioni in cui è necessario usare un dispositivo di protezione individuale (nello specifico per quanto riguarda l’utilizzo, il grado di rischio, le prestazioni del dispositivo di protezione individuale e le caratteristiche del luogo in cui ogni lavoratore svolge la propria attività);
- destinare ogni dispositivo di protezione individuale ad un uso personale, fornendo tutte le informazioni necessarie;
- controllare che venga effettuata costantemente la manutenzione, l’igienizzazione, la riparazione o eventualmente la sostituzione dei dispositivi di protezione individuale;
- informare nel dettaglio ogni dipendente sui possibili rischi con i quali possono essere protetti grazie ai dispositivi di protezione individuale.
É inoltre importante ricordare che l’addestramento è fondamentale quando si tratta di dispositivi di protezione individuale che appartengono alla terza categoria e per i dispositivi di protezione del sistema uditivo, in questo caso è necessario documentare e verificare che sia avvenuto.
Dispositivi di protezione individuale: obblighi del lavoratore
Se da un lato il datore di lavoro ha l’obbligo per legge di formare i propri lavoratori e fornire tutta la strumentazione prevista, anche i dipendenti hanno degli obblighi a cui non possono sottrarsi. Il principale è l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale durante tutte le fasi di lavoro in cui è stato previsto per possibili rischi, così come spiegato durante la fase di formazione.
I lavoratori hanno anche l’obbligo di seguire il corso di addestramento organizzato dal responsabile in riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale forniti.
Nel testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro sono infatti specificati anche gli obblighi del lavoratore:
- prendere parte al corso di formazione e addestramento e usare i dispositivi di protezione industriale conformemente con quanto appreso;
- provvedere alla manutenzione dei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro senza effettuare alcuna modifica;
- avvisare prontamente il responsabile nel caso in cui si rilevino difetti;
- al termine dell’utilizzo procedere con l’iter previsto per la restituzione.