Cosa sono le Regole Tecniche verticali o RTV?

Sono regole tecniche di prevenzioni incendi applicabili ad una specifica attività , o a parti di essa, con differenti e specifiche, complementari o sostitutive di quelle previste nella Regola Tecnica Orizzontale o RTO.

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 

Il Codice di prevenzione incendi si è sviluppato prestando attenzione alle richieste provenienti dai diversi settori interessati dalla prevenzione incendi. Il corpo delle regole che erano state pubblicate nel corso degli anni e l’adeguamento di queste agli standard dell’Unione Europea hanno finalmente portato ad una struttura normativa riguardante la Prevenzione Incendi.

La principale novità è basata dalla predisposizione di una Regola Tecnica Orizzontale (R.T.O.) cioè che si può applicare a tutti i tipi di attività, e di un iniziale numero di Regole Tecniche Verticali (in continua fase di ampliamento) , utilizzabili per una specifica attività o per limitate parti di essa.

Proprio questa estesa applicabilità e semplificazione, hanno fatto si che la RTO e le prime RTV venissero chiamate comunemente “codice di prevenzioni incendi” .

Inoltre , queste misure antincendio previste dal Codice permettono , rispetto alle vecchie regole, di tenere in conto delle prestazioni e qualità dei sempre nuovi prodotti immessi sul mercato e dei nuovi sistemi edilizi composti.

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI

In fase di prima emanazione , sono state sviluppate tre regole tecniche verticali:

  • Le aree a rischio specifico – V.1;
  • Le aree a rischio per atmosfere esplosive -V.2;
  • Vani degli ascensori -V.3 ;

In seguito furono adottate le seguenti R.T.V.

  • Uffici -V.4;
  • Attività Ricettive turistico alberghiere – V.5;
  • Autorimesse – V.6;
  • Attività scolastiche -V.7;
  • Attività commerciali -V.8;
  • Asili nido -V.9;

V.1 Aree a rischio specifico

In questa RTV si vogliono individuare tutte quelle porzioni, (aree) di attività che di solito sono presenti all’interno delle attività principali, esempio le aree di supporto in un ospedale , come i depositi di materiale combustibile, i laboratori che utilizzano sostanze pericolose ecc. attraverso i criteri elencati in questa RTV , il tecnico potrà valutare più facilmente il rischio incendio dell’intera attività.

 Campo di applicazione

le Aree a Rischio Specifico devono venire individuate nelle singole RTV dal progettista attraverso i seguenti criteri :

  1. aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative;
  2. aree dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
  3. aree nelle quali vi è presenza d’impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  4. aree con carico di incendio specifico qƒ>1200MJ/m², non occupate o con presenza occasionale di personale addetto;
  5. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;
  6. aree in cui vi è presenza di superfici esposte a fiamme libere o a temperature elevate.
  7. aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio;
  8. ambiti dell’attività con R ambiente significativo.

Nel Codice di prevenzione incendi  segue poi la Strategia antincendio a cui fare riferimento che riguarda due argomenti principali che tratteremo negli articoli: Sistemi antincendio attivi  e Sistemi antincendio passivi.

V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

Questa R.T.V. indirizza il professionista verso l’analisi dei giusti criteri di valutazione e riduzione del rischio per atmosfere esplosive nelle attività soggette. Ossia negli ambiti di quelle attività dove sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, nebbie, vapori o polveri combustibili nei depositi , e dove nel ciclo di lavorazione o di trasformazione , manipolazione o trasporto deve essere valutato il rischio per una possibile atmosfera esplosiva .

 Campo di applicazione

  1. prevenire la formazione di atmosfere esplosive;
  2. evitare sorgenti di accensione di atmosfere esplosive;
  3. attenuare i danni di un esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.

Come si può valutare il rischio di esplosione?

Il rischio da atmosfere esplosive è ritenuto tipico dell’industria chimica o energetica, per la presenza di numerosi materiali (gas, vapori, nebbie o polveri) riconosciuti come infiammabili o instabili. In realtà, anche materiali di uso comune, addirittura domestico, in condizioni sfavorevoli possono dar luogo a esplosioni sotto forma di polveri: farina, segatura, zucchero, polveri di rifiuti domestici, per non parlare dei combustibili di largo uso, come gas di petrolio liquefatto, gas naturale e carburanti per autotrazione.

Comunque queste a seguire, sono le direttive base per la valutazione del rischio di esplosione:

  1. individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione;
  2. identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili che possono dar luogo ad atmosfere esplosive;
  3. classificazione delle zone con pericolo di esplosione, tramite stima della probabilità di presenza, della durata e dell’estensione delle atmosfere esplosive;
  4. identificazione dei potenziali pericoli d’innesto e stima delle probabilità che le sorgenti di accensione individuate possono diventare efficaci;
  5. valutazioni dell’entità degli effetti prevedibili di un esplosione;
  6. quantificazione del livello di protezione.

Ognuna di queste voci ha la propria tabella, il riferimento (tramite numero) all’attività da analizzare ed infine, specificazione importante abbiamo i Prodotti antincendio rispondenti alla direttiva ATEX.

L’Unione Europea, nell’ambito del rischio dovuto alla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, ha adottato due direttive di carattere Europeo in materia di salute e sicurezza, note come ATEX 2014/34/UE (anche ATEX 114) e ATEX 99/92/CE (anche ATEX 137 ora ATEX 153). La sigla ATEX sta per ATmosphères ed EXplosives 

La stessa UE impone la certificazione ATEX a tutti i prodotti commercializzati nell’Unione stessa, indipendentemente dal luogo di produzione e dalle normative in esso in vigore, se installati in luoghi a rischio di esplosione. Questa classificazione è importante per il professionista e ovviamente per l’imprenditore che commissiona il lavoro.

V.3 Vani degli Ascensori

In primis , per sapere di cosa stiamo parlando vediamo come nel Codice prevenzioni incendi sono classificati i vani degli ascensori.

Classificazione

  • SA :    Vani aperti;
  • SB :    Vani protetti;
  • SC :    Vani a prova di fumo;
  • SD :    Vani per ascensori antincendio;
  • SE :    Vani per ascensori di soccorso.

Scopo e campo d’applicazione

E’ importante evidenziare che questa RTV riguardante i vani degli ascensori specifica solamente come devono essere realizzati i tipi di vano e non dove e quando installarli . Quindi ha per finalità i vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati nelle attività soggette a certificazione.

Quando si parla di vani degli ascensori si deve intendere:

  1. locali macchinario;
  2. i locali pulegge di rinvio;
  3. i vani di corsa;
  4. le aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento

Non essendo i vani ascensori delle attività vere e proprie, vengono previste solamente delle prescrizioni comuni e, delle prescrizioni particolari per ogni classificazione di cui sopra. In questo articolo inseriremo solo quelle comuni:

Prescrizioni comuni

1- Devono essere costituiti da materiale appartenente al gruppo GM0 di reazione al fuoco

  • le pareti, le porte e i pannelli di accesso;
  • i setti di separazione tra vano di corsa, locale del macchinario, locale delle pulegge di rinvio;
  • intelaiatura di sostegno della cabina

2- I fori di comunicazione attraverso i setti di separazione per il passaggio di funi, cavi o tubazioni,        devono avere le dimensioni minime indispensabili.

3 – L’ascensore dovrebbe essere realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-73.

4 – In caso d’incendio, è vietato l’utilizzo degli ascensori non specificatamente progettati a tale fine e contrassegnati da appositi segnali  conformi .

5 – In prossimità dell’accesso al locale del macchinario, deve essere posizionato un estintore secondo i criteri previsti.

seguono poi nel testo completo della RTV vani ascensori, le prescrizioni particolari per ogni tipo di classificazione ( SA;SB; SC; SD; SE).

V.4 Uffici

Campo di applicazione

La RTV Uffici si applica ai locali o agli edifici adibiti ad uffici con più di 300 persone. L’attività Uffici è individuata con il numero 71 nell’elenco classificazione attività del Codice di prevenzione incendi. Le attività di uffici con meno di 300 persone non sono soggette alla SCIA , ma a partire delle 25 persone la regola a cui ci si deve attenere è il DM 22/02/2006.

Nelle aree destinate agli uffici con >300 persone possono essere presenti altre aree ed altre attività es. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti, aree commerciali di superfice modesta, agenzie di servizi con quantitativi non significativi di materiale combustibile.

ATTIVITA’

CATEGORIA NUMERO PERSONE PRESENTI

71

A

Da 300 a 500

71

B

501 a 800

71

C

Più di 800

 

Seguono poi altri tipi di Classificazioni dove la lettera O… è il numero di persone presenti; H… la quota massima dei piani e T…le aree dell’attività.  Dove la lettera variabile che segue è la tipologia del parametro di classificazione che determina i livelli di prestazioni differenziati per le singole misure antincendio.

Anche per questa R.T.V. esiste un capitolo sulla Strategia antincendio da seguire caso per caso, uno sulla Reazione al fuoco che tratta delle vie di esodo verticali e orizzontali, sulla Resistenza al fuoco dei vari materiali, sulla Gestione della sicurezza antincendio ecc. .

Infine troviamo anche le indicazioni in relazione alle caratteristiche che devono possedere i Vani ascensori.

 

V.5 : Attività Ricettive turistico-alberghiere

Campo di applicazione

Anche in questa R.T.V. solamente le attività turistico alberghiere con oltre 25 posti letto vengono prese in considerazione e comunque per quelle attività turistiche con numero posti letto inferiore, questa R.T.V. V.5  può costituire comunque un valido riferimento per la progettazione.

Vengono intese come attività ricettive turistico alberghiere: gli alberghi, le pensioni, i villaggi albergo, i motel, le residenze turistiche-alberghiere, gli alloggi agrituristici, gli studentati, gli ostelli per la gioventù, i bed and breakfast, i dormitori e le case per ferie.

Inoltre dato che esiste la possibilità che le attività ricettive possano essere organizzate in differenti edifici con meno di 25 P , pur facendo parte di un unica attività , la strategia antincendio prevista  dalla presente R.T.V. , viene corredata da un ulteriore articolo che stabilisce misure specifiche per le attività esercitate in più edifici con meno di 25 posti letto ognuno.

Classificazioni

le attività turistico-alberghiere ai fini della presente regola tecnica verticale sono classificate a seconda di:

a) In relazione alla quantità di posti letto P:

  • PA: 25<p≤50;
  • PB: 50<p≤100;
  • PC: 100<p≤500;
  • PD: 500<p≤1000;
  • PE: p>1000;

b) In relazione alla massima quota dei piani H:

  • HA: ≤12 m;
  • HB: 12m<h≤ 24m;
  • HC: 24m<h≤ 32m;
  • HD: 32 m<h≤ 54m;
  • HE: h > 54m.

c) Basandosi sull’attività delle aree T:

  • TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio, (uso del personale);
  • TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce gli edifici;
  • TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
  • TM: archivi o depositi con superfice lorda superiore a 25m² e carico di incendio specifico qƒ>600 MJ/m²;
  • TO: locali con affollamento >100 p, es. sale riunione , sale mensa ecc.
  • TK: locali con carico di incendio specifico qƒ>1200 MJ/m²;
  • TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio o, ove siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche. es. sala server, cabine elettriche ecc.
  • TZ: altri spazi.

Sono da considerare aree a rischio specifico (vedi RTV V.1) almeno le seguenti aree; TK  TT e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, insomma locali con apparecchi che utilizzino fiamme libere.

Seguono poi, come nelle altre RTV , regole tecniche sulla Reazione al fuoco (nelle aree TC) che regolamentano la quantità di materiali imbottiti, dei rivestimenti in legno ecc. Regole tecniche di Esodo  che affrontano l’argomento di obblighi o limitazioni relativi alle misure delle vie di fuga antincendio, di Sistemi di rilevazione e di allarme antincendio dove in alcune situazioni specifiche sono richiesti obbligatoriamente il sistema EVAC (sistema evacuazione vocale) ed infine sui Vani ascensori .

V.6 Autorimesse

La Regola Tecnica Verticale: Autorimesse, vale non solo per progetti di adeguamento di autorimesse esistenti ma anche per quelle di nuova realizzazione. Esisteva un consistente numero di autorimesse ancora da adeguare alla normativa antincendi e questo ha dato vita ad una RTV abbastanza flessibile con soluzioni finalizzate ad ottenere l’inserimento dell’autorimessa nel contesto edilizio esistente o da costruire.

le informazioni a seguire, attraverso il D.M.15/05/2020 che ha abrogato la norma prescrittiva del D.M. 1 febbraio 1986 e modificato ulteriormente il Capitolo V.6 del D.M. 03/08/2015.

Campo di applicazione

Si definisce Autorimessa l’area coperta con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli.  Il campo di applicazione della R.T.V. Autorimesse riguarda solo quelle che hanno una  superficie complessiva superiore a 300 m².

Non sono classificate come autorimesse alcune tipologie di aree seppur coperte con piccole tettoie, con parcamento, o gli spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli, sempreché provvisti di limitati quantitativi di carburanti.

Classificazioni

Le classificazioni delle autorimesse in questa regola tecnica sono le seguenti:

a) In relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti vedi tabella G.3-1 del codice  δocc;

b) In relazione alla superfice lorda A;

c) In relazione alla quota di tutti i piani H;

Le aree dell’ autorimessa sono classificate come segue: 

  • TA : aree dedicate al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli;
  • TB : Aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa;

Le aree destinate alla piccola manutenzione dei veicoli devono avere una superfice lorda non superiore al 30% e devono stare ad una quota superiore a -6m.

Le pertinenze delle autorimesse sono classificate come segue:

  • TM1: depositi di materiale combustibili, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico d’incendio specifico qƒ≤300MJ/m², e superfice lorda ≤25m²:
  • TM2: depositi di materiali combustibili , con carico d’incendio specifico qƒ≤1200MJ/m², e superfice lorda ≤300m²
  • TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ( es. cabine elettriche, gruppi elettrogeni ecc.
  • TZ: altri ambiti non compresi nei precedenti.

Per quanto riguarda Compartimentazione, Strategia antincendio, Esodo , valutazione Rischio incendio ecc. fare riferimento alle varie tabelle della RTV V.6.

V.7 Attività Scolastiche

aggiornato dal D.M. 14/02/2020

Questa Regola Tecnica Verticale V.7 sulle attività scolastiche fa riferimento precisamente a:

Campo di applicazione

  1. Attività scolastiche con affollamento superiore a 100 persone , disposizioni di prevenzione incendio per attività di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie comprese.
  2. Esclusi dal campo di applicazione le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali, comunque, queste stesse norme possono costituire un utile indirizzo di riferimento.

Classificazioni

Le classificazioni della presente regola tecnica sono le seguenti:

a) In relazione con il numero di occupanti n:

  • OA: 100 < n ≤300;
  • OB: 300< n ≤500;
  • OC: 500< n ≤800;
  • OD; 800< n ≤1200;
  • OE: n > 1200.

b) In relazione alla massima quota dei piani h:

  • HA: h≤ 12 m;
  • HB: 12 m < h ≤ 24 m;
  • HC: 24 m < h ≤ 32 m;
  • HD: 32 m< h ≤ 54 m;
  • HE: h >54 m.

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

  • TA: locali destinati all’attività didattica e spazi comuni;
  • TM: depositi o archivi con superfice lorda >25 m² e carico d’incendio specifico qƒ> 600 MJ/m²;
  • TO: locali con affollamento >100 persone; (aula magna , mense, ginnasi)
  • TK: locali dove si tengono o si trattano sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini del Rischio incendio o dell’esplosione; locali con carico d’incendio specifico qƒ>1200 MJ/m²; es: laboratori chimici, officine, laboratori di saldatura ecc.
  • TT: locali in cui sono presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ; es: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche…
  • TZ: altre aree.

Sono considerate aree a rischio specifico (R.T.V. V1) come minimo le aree TK.

Nella RTV attività scolastiche niente viene specificato in relazione alle misure antincendio: Esodo, Controllo fumi e calore, Operatività e sicurezza degli impianti di servizio e tecnologici. In questo caso si dovrà integralmente far riferimento rispettivamente ai capitoli S.4, S.8, S.9, e S.10 del Codice di Prevenzione Incendi.

La RTV prevede anche misure di carattere gestionale che il responsabile dell’attività dovrà adottare in modo particolare, nelle attività nelle quali la rilevazione e l’allarme sono richieste agli occupanti, si deve prevedere un servizio di controllo periodico delle aree (TM e TK) che, sono particolarmente sensibili, in quanto prive di presenza continua di persone.

vedete anche Strategia antincendio e  la Segnaletica antincendio

 

V.8 Attività commerciali*

*capitolo da prima inserito dall’art.1 del D.M.23/11/2018, successivamente sostituito con il Decreto 14/02/2020.

Questa RTV attività commerciali, si applica solamente alle attività con superfice lorda superiore a 400m²

Campo di applicazione

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

In questa RTV si applicano le seguenti definizioni:

1. Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche riferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
2. Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (es. atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …).
3. Mall: galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.
4. Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni.
Nota: In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli
addetti dell’attività commerciale (es. autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico,
idraulico, …)
5. Articoli pirotecnici NSL: articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del Regio Decreto 18/giugno/1931, n. 773

Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività commerciali sono soggette alle classificazioni
come segue:
a. in relazione alla superficie complessiva A:

  • AA: A ≤ 1.500 m²;
  • AB: 1500 m²< A ≤ 3000 m²;
  • AC: 3000 m²< A ≤ 5000 m²;
  • AD: 5000 m²< A ≤ 10000 m²;
  • AE: A > 10000 m²

Nota Nel computo della superficie complessiva A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere
considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali
all’attività commerciale. Ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle
attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale.
Nota La superficie complessiva A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della presente regola tecnica.

b) in relazione alla quota dei piani h:

  • HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
  • HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
  • HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
  • HD: qualsiasi.

2. Le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:

  • TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
  • TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti; Nota Ad esempio: showroom aziendale, …
  • TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 m² Nota Ad esempio: punti vendita di ricambi o componenti, …
  • TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m²
  • TK1: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 100 m² Nota Ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, …
  • TK2: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;
  • TM1: depositi con carico di incendio specifico qƒ> 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m²
  • TM2: depositi con carico di incendio specifico qƒ > 1200 MJ/m²
  • TM3: depositi di articoli pirotecnici non TULPS, con quantitativi netti di
    manufatti ≤ 150 kg;
  • TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; Nota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche …
  • TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
  • TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

3) Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree:
aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.

Per quanto riguarda la Sicurezza degli Impianti Tecnologici, I gas refrigeranti impiegati per gli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (Capitolo S.10) inseriti in aree TA devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817 “Refrigerants – Designation and safety classification” o norma equivalente.

V.9 Asili nido *

*Capitolo inserito dal decreto 06/04/2020

La nuova RTV si può applicare agli asili nido con numero di bambini , definiti : occupanti, superiore a 30 (Attività 67.3.B del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, Regolamento di Prevenzione Incendi). Attività che ha come utenti bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, alternativamente alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi R.T.O. già esistenti di cui al Decreto Ministeriale del 16 luglio 2014.

Campo di applicazione

Asili nido, ossia strutture educative destinate ai bambini 

Classificazioni

1)  La presente regola tecnica verticale sugli asili nido possiede le seguenti classificazioni:

a) in relazione alla massima quota dei piani h:

  • HA: ≤12 m;
  • HB: 12m<h≤32 m;
  • HC: 32m<h≤54 m;
  • HD: h>54 m.

2)  Le aree delle attività asili nido sono classificate come segue:

a)   TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;

b)   TB: aree destinate a uffici o servizi ; (es. servizi igienici, ambulatori, spogliatoi,… non aree destinate ad impianti)

c)    TC: aree destinate al confezionamento dei pasti, nel caso vi sia presenza di impianti a gas;

d)    TM1: locali destinati al lavaggio della biancheria o a deposito con carico d’incendio specifico qƒ>300 MJ/m²;

e)    TM2: locali destinati al lavaggio della biancheria o a deposito con carico d’incendio specifico qƒ>900 MJ/m²;

f)    TO: aree destinate a spazi comuni;

g)    TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti .

3) Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1)  almeno le aree TM2.

A seguire una raccomandazione al progettista antincendio sulla valutazione del rischio incendio e della progettazione delle vie di fuga:

La valutazione del rischio di incendio deve, inoltre, considerare la vulnerabilità e le capacità motorie degli occupanti, che possano limitare o impedire il raggiungimento autonomo di un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (ad es. in culla, nei lettini, etc.), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo e della gestione della sicurezza antincendio.

Oltre a quella verticale, deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento che può essere di tipo retroilluminato o catarifrangente.

Nella parte riguardante la Gestione della sicurezza antincendio si raccomanda che: la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza non deve essere inferiore a 3 volte l’anno e, comunque la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’anno scolastico.

La RTV 9 specifica che: nel piano di emergenza si dovrà tenere conto dell’eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l’evacuazione dei bambini, e che tutto il personale addetto all’attività dovrà ricevere formazione antincendio specifica. Di questi, un numero non inferiore a 4, fino a 50 occupanti, deve essere in possesso dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato previo accertamento da parte dei Vigili del Fuoco. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso del certificato di idoneità tecnica deve essere frutto di specifica valutazione del Responsabile dell’attività.

Per quanto riguarda le  misure di rivelazione ed allarme devono essere  di livello IV (rilevazione automatica estesa a tutta l’attività, sistema di allarme ed eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva). In questa attività non è richiesto il sistema EVAC.

Ricordiamo che quest’elenco delle vecchie e nuove Regole Tecniche verticali non è esaustivo, in quanto deve essere integrato il più delle volte con il Codice di Prevenzione Incendi e tabelle e Regole Tecniche Orizzontali.