Cosa sono le Regole Tecniche verticali o RTV?

Sono regole tecniche di prevenzioni incendi applicabili ad una specifica attività , o a parti di essa, con differenti e specifiche, complementari o sostitutive di quelle previste nella Regola Tecnica Orizzontale o RTO.

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 

Il Codice di prevenzione incendi si è sviluppato prestando attenzione alle richieste provenienti dai diversi settori interessati dalla prevenzione incendi. Il corpo delle regole che erano state pubblicate nel corso degli anni e l’adeguamento di queste agli standard dell’Unione Europea hanno finalmente portato ad una struttura normativa riguardante la Prevenzione Incendi.

La principale novità è basata dalla predisposizione di una Regola Tecnica Orizzontale (R.T.O.) cioè che si può applicare a tutti i tipi di attività, e di un iniziale numero di Regole Tecniche Verticali (in continua fase di ampliamento) , utilizzabili per una specifica attività o per limitate parti di essa.

Ambito di applicazione
Il codice di prevenzione incendi si applica, in sostanza, a 47 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, tra le 80 elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Ciò significa che il Codice costituisce oggi il principale riferimento normativo per un’ampia gamma di attività, offrendo un approccio uniforme e aggiornato alle esigenze di sicurezza antincendio.

Proprio questa estesa applicabilità e semplificazione, hanno fatto si che la RTO e le prime RTV venissero chiamate comunemente “codice di prevenzioni incendi” .

Inoltre , queste misure antincendio previste dal Codice permettono , rispetto alle vecchie regole, di tenere in conto delle prestazioni e qualità dei sempre nuovi prodotti immessi sul mercato e dei nuovi sistemi edilizi composti.

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI

In fase di prima emanazione , sono state sviluppate tre regole tecniche verticali:

  • Le aree a rischio specifico – V.1;
  • Le aree a rischio per atmosfere esplosive -V.2;
  • Vani degli ascensori -V.3 ;

In seguito furono adottate le seguenti R.T.V.

  • Uffici -V.4;
  • Attività Ricettive turistico alberghiere – V.5;
  • Autorimesse – V.6;
  • Attività scolastiche -V.7;
  • Attività commerciali -V.8;
  • Asili nido -V.9;

V.1 Aree a rischio specifico

In questa RTV si vogliono individuare tutte quelle porzioni, (aree) di attività che di solito sono presenti all’interno delle attività principali, esempio le aree di supporto in un ospedale , come i depositi di materiale combustibile, i laboratori che utilizzano sostanze pericolose ecc. attraverso i criteri elencati in questa RTV , il tecnico potrà valutare più facilmente il rischio incendio dell’intera attività.

 Campo di applicazione

le Aree a Rischio Specifico devono venire individuate nelle singole RTV dal progettista attraverso i seguenti criteri :

  1. aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative;
  2. aree dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
  3. aree nelle quali vi è presenza d’impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  4. aree con carico di incendio specifico qƒ>1200MJ/m², non occupate o con presenza occasionale di personale addetto;
  5. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;
  6. aree in cui vi è presenza di superfici esposte a fiamme libere o a temperature elevate.
  7. aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio;
  8. ambiti dell’attività con R ambiente significativo.

Nel Codice di prevenzione incendi  segue poi la Strategia antincendio a cui fare riferimento che riguarda due argomenti principali che tratteremo negli articoli: Sistemi antincendio attivi  e Sistemi antincendio passivi.

V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

Questa R.T.V. indirizza il professionista verso l’analisi dei giusti criteri di valutazione e riduzione del rischio per atmosfere esplosive nelle attività soggette. Ossia negli ambiti di quelle attività dove sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, nebbie, vapori o polveri combustibili nei depositi , e dove nel ciclo di lavorazione o di trasformazione , manipolazione o trasporto deve essere valutato il rischio per una possibile atmosfera esplosiva .

 Campo di applicazione

  1. prevenire la formazione di atmosfere esplosive;
  2. evitare sorgenti di accensione di atmosfere esplosive;
  3. attenuare i danni di un esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.

Come si può valutare il rischio di esplosione?

Il rischio da atmosfere esplosive è ritenuto tipico dell’industria chimica o energetica, per la presenza di numerosi materiali (gas, vapori, nebbie o polveri) riconosciuti come infiammabili o instabili. In realtà, anche materiali di uso comune, addirittura domestico, in condizioni sfavorevoli possono dar luogo a esplosioni sotto forma di polveri: farina, segatura, zucchero, polveri di rifiuti domestici, per non parlare dei combustibili di largo uso, come gas di petrolio liquefatto, gas naturale e carburanti per autotrazione.

Comunque queste a seguire, sono le direttive base per la valutazione del rischio di esplosione:

  1. individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione;
  2. identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili che possono dar luogo ad atmosfere esplosive;
  3. classificazione delle zone con pericolo di esplosione, tramite stima della probabilità di presenza, della durata e dell’estensione delle atmosfere esplosive;
  4. identificazione dei potenziali pericoli d’innesto e stima delle probabilità che le sorgenti di accensione individuate possono diventare efficaci;
  5. valutazioni dell’entità degli effetti prevedibili di un esplosione;
  6. quantificazione del livello di protezione.

Ognuna di queste voci ha la propria tabella, il riferimento (tramite numero) all’attività da analizzare ed infine, specificazione importante abbiamo i Prodotti antincendio rispondenti alla direttiva ATEX.

L’Unione Europea, nell’ambito del rischio dovuto alla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, ha adottato due direttive di carattere Europeo in materia di salute e sicurezza, note come ATEX 2014/34/UE (anche ATEX 114) e ATEX 99/92/CE (anche ATEX 137 ora ATEX 153). La sigla ATEX sta per ATmosphères ed EXplosives 

La stessa UE impone la certificazione ATEX a tutti i prodotti commercializzati nell’Unione stessa, indipendentemente dal luogo di produzione e dalle normative in esso in vigore, se installati in luoghi a rischio di esplosione. Questa classificazione è importante per il professionista e ovviamente per l’imprenditore che commissiona il lavoro.

V.3 Vani degli Ascensori

In primis , per sapere di cosa stiamo parlando vediamo come nel Codice prevenzioni incendi sono classificati i vani degli ascensori.

Classificazione

  • SA :    Vani aperti;
  • SB :    Vani protetti;
  • SC :    Vani a prova di fumo;
  • SD :    Vani per ascensori antincendio;
  • SE :    Vani per ascensori di soccorso.

Scopo e campo d’applicazione

E’ importante evidenziare che questa RTV riguardante i vani degli ascensori specifica solamente come devono essere realizzati i tipi di vano e non dove e quando installarli . Quindi ha per finalità i vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati nelle attività soggette a certificazione.

Quando si parla di vani degli ascensori si deve intendere:

  1. locali macchinario;
  2. i locali pulegge di rinvio;
  3. i vani di corsa;
  4. le aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento

Non essendo i vani ascensori delle attività vere e proprie, vengono previste solamente delle prescrizioni comuni e, delle prescrizioni particolari per ogni classificazione di cui sopra. In questo articolo inseriremo solo quelle comuni:

Prescrizioni comuni

1- Devono essere costituiti da materiale appartenente al gruppo GM0 di reazione al fuoco

  • le pareti, le porte e i pannelli di accesso;
  • i setti di separazione tra vano di corsa, locale del macchinario, locale delle pulegge di rinvio;
  • intelaiatura di sostegno della cabina

2- I fori di comunicazione attraverso i setti di separazione per il passaggio di funi, cavi o tubazioni,        devono avere le dimensioni minime indispensabili.

3 – L’ascensore dovrebbe essere realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-73.

4 – In caso d’incendio, è vietato l’utilizzo degli ascensori non specificatamente progettati a tale fine e contrassegnati da appositi segnali  conformi .

5 – In prossimità dell’accesso al locale del macchinario, deve essere posizionato un estintore secondo i criteri previsti.

seguono poi nel testo completo della RTV vani ascensori, le prescrizioni particolari per ogni tipo di classificazione ( SA;SB; SC; SD; SE).

V.4 Uffici

Campo di applicazione

La RTV Uffici si applica ai locali o agli edifici adibiti ad uffici con più di 300 persone. L’attività Uffici è individuata con il numero 71 nell’elenco classificazione attività del Codice di prevenzione incendi. Le attività di uffici con meno di 300 persone non sono soggette alla SCIA , ma a partire delle 25 persone la regola a cui ci si deve attenere è il DM 22/02/2006.

Nelle aree destinate agli uffici con >300 persone possono essere presenti altre aree ed altre attività es. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti, aree commerciali di superfice modesta, agenzie di servizi con quantitativi non significativi di materiale combustibile.

ATTIVITA’

CATEGORIANUMERO PERSONE PRESENTI

71

A

Da 300 a 500

71

B

501 a 800

71

C

Più di 800

 

Seguono poi altri tipi di Classificazioni dove la lettera O… è il numero di persone presenti; H… la quota massima dei piani e T…le aree dell’attività.  Dove la lettera variabile che segue è la tipologia del parametro di classificazione che determina i livelli di prestazioni differenziati per le singole misure antincendio.

Anche per questa R.T.V. esiste un capitolo sulla Strategia antincendio da seguire caso per caso, uno sulla Reazione al fuoco che tratta delle vie di esodo verticali e orizzontali, sulla Resistenza al fuoco dei vari materiali, sulla Gestione della sicurezza antincendio ecc. .

Infine troviamo anche le indicazioni in relazione alle caratteristiche che devono possedere i Vani ascensori.

 

V.5 : Attività Ricettive turistico-alberghiere

Campo di applicazione

Anche in questa R.T.V. solamente le attività turistico alberghiere con oltre 25 posti letto vengono prese in considerazione e comunque per quelle attività turistiche con numero posti letto inferiore, questa R.T.V. V.5  può costituire comunque un valido riferimento per la progettazione.

Vengono intese come attività ricettive turistico alberghiere: gli alberghi, le pensioni, i villaggi albergo, i motel, le residenze turistiche-alberghiere, gli alloggi agrituristici, gli studentati, gli ostelli per la gioventù, i bed and breakfast, i dormitori e le case per ferie.

Inoltre dato che esiste la possibilità che le attività ricettive possano essere organizzate in differenti edifici con meno di 25 P , pur facendo parte di un unica attività , la strategia antincendio prevista  dalla presente R.T.V. , viene corredata da un ulteriore articolo che stabilisce misure specifiche per le attività esercitate in più edifici con meno di 25 posti letto ognuno.

Classificazioni

le attività turistico-alberghiere ai fini della presente regola tecnica verticale sono classificate a seconda di:

a) In relazione alla quantità di posti letto P:

  • PA: 25<p≤50;
  • PB: 50<p≤100;
  • PC: 100<p≤500;
  • PD: 500<p≤1000;
  • PE: p>1000;

b) In relazione alla massima quota dei piani H:

  • HA: ≤12 m;
  • HB: 12m<h≤ 24m;
  • HC: 24m<h≤ 32m;
  • HD: 32 m<h≤ 54m;
  • HE: h > 54m.

c) Basandosi sull’attività delle aree T:

  • TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio, (uso del personale);
  • TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce gli edifici;
  • TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
  • TM: archivi o depositi con superfice lorda superiore a 25m² e carico di incendio specifico qƒ>600 MJ/m²;
  • TO: locali con affollamento >100 p, es. sale riunione , sale mensa ecc.
  • TK: locali con carico di incendio specifico qƒ>1200 MJ/m²;
  • TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio o, ove siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche. es. sala server, cabine elettriche ecc.
  • TZ: altri spazi.

Sono da considerare aree a rischio specifico (vedi RTV V.1) almeno le seguenti aree; TK  TT e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, insomma locali con apparecchi che utilizzino fiamme libere.

Seguono poi, come nelle altre RTV , regole tecniche sulla Reazione al fuoco (nelle aree TC) che regolamentano la quantità di materiali imbottiti, dei rivestimenti in legno ecc. Regole tecniche di Esodo  che affrontano l’argomento di obblighi o limitazioni relativi alle misure delle vie di fuga antincendio, di Sistemi di rilevazione e di allarme antincendio dove in alcune situazioni specifiche sono richiesti obbligatoriamente il sistema EVAC (sistema evacuazione vocale) ed infine sui Vani ascensori .

V.6 Autorimesse

La Regola Tecnica Verticale: Autorimesse, vale non solo per progetti di adeguamento di autorimesse esistenti ma anche per quelle di nuova realizzazione. Esisteva un consistente numero di autorimesse ancora da adeguare alla normativa antincendi e questo ha dato vita ad una RTV abbastanza flessibile con soluzioni finalizzate ad ottenere l’inserimento dell’autorimessa nel contesto edilizio esistente o da costruire.

Per inquadrare meglio la normativa relativa a questa RTV, è utile ricordare che il D.P.R. 151/2011 ha sostituito il D.M. 16/02/1982 e il D.P.R. 689/1959, ridefinendo le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco. Il numero di attività è passato da 97 a 80 (allegato I del D.P.R. 151/2011), includendo anche quelle industriali a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 1999/334. Tra le principali novità, vi è stata la classificazione in tre categorie di rischio (elevato, medio, basso) e l’introduzione di modalità uniformate per la presentazione delle pratiche tramite i modelli PIN, DICH e CERT.

Il quadro normativo si è ulteriormente evoluto con il D.M. 3 agosto 2015, che ha definito le norme tecniche di prevenzione incendi secondo l’art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006. Le finalità principali di questo decreto sono state:

  • Creare un’unica normativa antincendio per riorganizzare le regole tecniche;

  • Promuovere un approccio prestazionale alla progettazione antincendio, favorendo l’utilizzo dell’ingegneria della sicurezza (FSE, fire safety engineering).

Il codice antincendio è quindi strutturato in: definizioni generali, strategia antincendio (Regole Tecniche Orizzontali – RTO), regole tecniche specifiche per particolari attività (Regole Tecniche Verticali – RTV, come quella per le autorimesse) e metodi basati sull’ingegneria della sicurezza.

Le informazioni a seguire, attraverso il D.M.15/05/2020 che ha abrogato la norma prescrittiva del D.M. 1 febbraio 1986 e modificato ulteriormente il Capitolo V.6 del D.M. 03/08/2015.

Campo di applicazione

Si definisce Autorimessa l’area coperta con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli.  Il campo di applicazione della R.T.V. Autorimesse riguarda solo quelle che hanno una  superficie complessiva superiore a 300 m².

Non sono classificate come autorimesse alcune tipologie di aree seppur coperte con piccole tettoie, con parcamento, o gli spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli, sempreché provvisti di limitati quantitativi di carburanti.

Classificazioni

Le classificazioni delle autorimesse in questa regola tecnica sono le seguenti:

a) In relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti vedi tabella G.3-1 del codice  δocc;

b) In relazione alla superfice lorda A;

c) In relazione alla quota di tutti i piani H;

Le aree dell’ autorimessa sono classificate come segue: 

  • TA : aree dedicate al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli;
  • TB : Aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa;

Le aree destinate alla piccola manutenzione dei veicoli devono avere una superfice lorda non superiore al 30% e devono stare ad una quota superiore a -6m.

Le pertinenze delle autorimesse sono classificate come segue:

  • TM1: depositi di materiale combustibili, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico d’incendio specifico qƒ≤300MJ/m², e superfice lorda ≤25m²:
  • TM2: depositi di materiali combustibili , con carico d’incendio specifico qƒ≤1200MJ/m², e superfice lorda ≤300m²
  • TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ( es. cabine elettriche, gruppi elettrogeni ecc.
  • TZ: altri ambiti non compresi nei precedenti.

Oltre alle categorie principali, è necessario considerare anche altre tipologie di depositi che, per la loro natura o per la quantità di materiale stoccato, richiedono particolari attenzioni in materia di prevenzione incendi. Tra questi rientrano:

  • Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg;

  • Depositi di fiammiferi con quantitativi superiori a 500 kg;

  • Depositi di cereali e prodotti affini oltre i 50.000 kg;

  • Depositi di carta, cartoni, prodotti cartotecnici, archivi, biblioteche e raccolte di fibre tessili per l’industria cartaria con quantitativi superiori a 5.000 kg;

  • Depositi di legnami, legna da ardere, paglia, fieno, canne, fascine, carbone vegetale e minerale, sughero e prodotti affini oltre i 50.000 kg, esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m;

  • Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con quantitativi superiori a 10.000 kg;

  • Depositi di fitofarmaci e concimi chimici a base di nitrati o fosfati oltre i 50.000 kg;

  • Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati superiori a 10.000 kg;

  • Depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) con superficie coperta superiore a 1.000 m².

Queste categorie integrano la classificazione di base, permettendo una valutazione più completa del rischio e una gestione più efficace della sicurezza antincendio.

Per quanto riguarda Compartimentazione, Strategia antincendio, Esodo , valutazione Rischio incendio ecc. fare riferimento alle varie tabelle della RTV V.6.

V.7 Attività Scolastiche

aggiornato dal D.M. 14/02/2020

Questa Regola Tecnica Verticale V.7 sulle attività scolastiche fa riferimento precisamente a:

Campo di applicazione

  1. Attività scolastiche con affollamento superiore a 100 persone , disposizioni di prevenzione incendio per attività di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie comprese.
  2. Esclusi dal campo di applicazione le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali, comunque, queste stesse norme possono costituire un utile indirizzo di riferimento.

È importante ricordare che molte attività non dispongono di una regola tecnica specifica e rientrano quindi nel gruppo delle attività non normate; per queste, si applicano, in linea di principio, i criteri generali di prevenzione incendi.

Classificazioni

Le classificazioni della presente regola tecnica sono le seguenti:

a) In relazione con il numero di occupanti n:

  • OA: 100 < n ≤300;
  • OB: 300< n ≤500;
  • OC: 500< n ≤800;
  • OD; 800< n ≤1200;
  • OE: n > 1200.

b) In relazione alla massima quota dei piani h:

  • HA: h≤ 12 m;
  • HB: 12 m < h ≤ 24 m;
  • HC: 24 m < h ≤ 32 m;
  • HD: 32 m< h ≤ 54 m;
  • HE: h >54 m.

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

  • TA: locali destinati all’attività didattica e spazi comuni;
  • TM: depositi o archivi con superfice lorda >25 m² e carico d’incendio specifico qƒ> 600 MJ/m²;
  • TO: locali con affollamento >100 persone; (aula magna , mense, ginnasi)
  • TK: locali dove si tengono o si trattano sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini del Rischio incendio o dell’esplosione; locali con carico d’incendio specifico qƒ>1200 MJ/m²; es: laboratori chimici, officine, laboratori di saldatura ecc.
  • TT: locali in cui sono presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ; es: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche…
  • TZ: altre aree.

Sono considerate aree a rischio specifico (R.T.V. V1) come minimo le aree TK.

Nella RTV attività scolastiche niente viene specificato in relazione alle misure antincendio: Esodo, Controllo fumi e calore, Operatività e sicurezza degli impianti di servizio e tecnologici. In questo caso si dovrà integralmente far riferimento rispettivamente ai capitoli S.4, S.8, S.9, e S.10 del Codice di Prevenzione Incendi.

La RTV prevede anche misure di carattere gestionale che il responsabile dell’attività dovrà adottare in modo particolare, nelle attività nelle quali la rilevazione e l’allarme sono richieste agli occupanti, si deve prevedere un servizio di controllo periodico delle aree (TM e TK) che, sono particolarmente sensibili, in quanto prive di presenza continua di persone.

vedete anche Strategia antincendio e  la Segnaletica antincendio

 

V.8 Attività commerciali*

*capitolo da prima inserito dall’art.1 del D.M.23/11/2018, successivamente sostituito con il Decreto 14/02/2020.

Questa RTV attività commerciali, si applica solamente alle attività con superfice lorda superiore a 400m²

Campo di applicazione

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

In questa RTV si applicano le seguenti definizioni:

1. Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche riferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
2. Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (es. atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …).
3. Mall: galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.
4. Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni.
Nota: In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli
addetti dell’attività commerciale (es. autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico,
idraulico, …)
5. Articoli pirotecnici NSL: articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del Regio Decreto 18/giugno/1931, n. 773

Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività commerciali sono soggette alle classificazioni
come segue:
a. in relazione alla superficie complessiva A:

  • AA: A ≤ 1.500 m²;
  • AB: 1500 m²< A ≤ 3000 m²;
  • AC: 3000 m²< A ≤ 5000 m²;
  • AD: 5000 m²< A ≤ 10000 m²;
  • AE: A > 10000 m²

Nota Nel computo della superficie complessiva A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere
considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali
all’attività commerciale. Ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle
attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale.
Nota La superficie complessiva A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della presente regola tecnica.

b) in relazione alla quota dei piani h:

  • HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
  • HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
  • HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
  • HD: qualsiasi.

2. Le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:

  • TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
  • TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti; Nota Ad esempio: showroom aziendale, …
  • TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 m² Nota Ad esempio: punti vendita di ricambi o componenti, …
  • TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m²
  • TK1: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 100 m² Nota Ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, …
  • TK2: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;
  • TM1: depositi con carico di incendio specifico qƒ> 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m²
  • TM2: depositi con carico di incendio specifico qƒ > 1200 MJ/m²
  • TM3: depositi di articoli pirotecnici non TULPS, con quantitativi netti di
    manufatti ≤ 150 kg;
  • TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; Nota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche …
  • TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
  • TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

3) Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree:
aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.

Per quanto riguarda la Sicurezza degli Impianti Tecnologici, I gas refrigeranti impiegati per gli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (Capitolo S.10) inseriti in aree TA devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817 “Refrigerants – Designation and safety classification” o norma equivalente.

V.9 Asili nido *

*Capitolo inserito dal decreto 06/04/2020

La nuova RTV si può applicare agli asili nido con numero di bambini , definiti : occupanti, superiore a 30 (Attività 67.3.B del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, Regolamento di Prevenzione Incendi). Attività che ha come utenti bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, alternativamente alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi R.T.O. già esistenti di cui al Decreto Ministeriale del 16 luglio 2014.

Campo di applicazione

Asili nido, ossia strutture educative destinate ai bambini 

Classificazioni

1)  La presente regola tecnica verticale sugli asili nido possiede le seguenti classificazioni:

a) in relazione alla massima quota dei piani h:

  • HA: ≤12 m;
  • HB: 12m<h≤32 m;
  • HC: 32m<h≤54 m;
  • HD: h>54 m.

2)  Le aree delle attività asili nido sono classificate come segue:

a)   TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;

b)   TB: aree destinate a uffici o servizi ; (es. servizi igienici, ambulatori, spogliatoi,… non aree destinate ad impianti)

c)    TC: aree destinate al confezionamento dei pasti, nel caso vi sia presenza di impianti a gas;

d)    TM1: locali destinati al lavaggio della biancheria o a deposito con carico d’incendio specifico qƒ>300 MJ/m²;

e)    TM2: locali destinati al lavaggio della biancheria o a deposito con carico d’incendio specifico qƒ>900 MJ/m²;

f)    TO: aree destinate a spazi comuni;

g)    TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti .

3) Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1)  almeno le aree TM2.

A seguire una raccomandazione al progettista antincendio sulla valutazione del rischio incendio e della progettazione delle vie di fuga:

La valutazione del rischio di incendio deve, inoltre, considerare la vulnerabilità e le capacità motorie degli occupanti, che possano limitare o impedire il raggiungimento autonomo di un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (ad es. in culla, nei lettini, etc.), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo e della gestione della sicurezza antincendio.

Oltre a quella verticale, deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento che può essere di tipo retroilluminato o catarifrangente.

Nella parte riguardante la Gestione della sicurezza antincendio si raccomanda che: la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza non deve essere inferiore a 3 volte l’anno e, comunque la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’anno scolastico.

La RTV 9 specifica che: nel piano di emergenza si dovrà tenere conto dell’eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l’evacuazione dei bambini, e che tutto il personale addetto all’attività dovrà ricevere formazione antincendio specifica. Di questi, un numero non inferiore a 4, fino a 50 occupanti, deve essere in possesso dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato previo accertamento da parte dei Vigili del Fuoco. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso del certificato di idoneità tecnica deve essere frutto di specifica valutazione del Responsabile dell’attività.

Per quanto riguarda le  misure di rivelazione ed allarme devono essere  di livello IV (rilevazione automatica estesa a tutta l’attività, sistema di allarme ed eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva). In questa attività non è richiesto il sistema EVAC.

Ricordiamo che quest’elenco delle vecchie e nuove Regole Tecniche verticali non è esaustivo, in quanto deve essere integrato il più delle volte con il Codice di Prevenzione Incendi e tabelle e Regole Tecniche Orizzontali. Inoltre, diverse attività non dispongono di una regola tecnica specifica e rientrano nel gruppo delle attività non normate. In tali casi, è essenziale attenersi ai criteri generali di prevenzione incendi, applicando principi di sicurezza e valutazioni personalizzate per assicurare comunque un adeguato livello di protezione.

Per completezza, di seguito una panoramica delle principali Regole Tecniche Verticali introdotte o aggiornate nel tempo, come riportato nell’allegato I del D.M. 3/08/2015 e successive modifiche:

Questa lista offre una guida pratica tra le varie normative, ma è sempre fondamentale consultare le disposizioni aggiornate e le Regole Tecniche Orizzontali per garantire una corretta applicazione della normativa antincendio.

Gli aggiornamenti delle Regole Tecniche Verticali dal 2016 al 2022

Negli ultimi anni, le Regole Tecniche Verticali (RTV) hanno subito numerosi aggiornamenti tramite diversi decreti ministeriali, ampliando il loro campo di applicazione e arricchendo il quadro normativo in materia di prevenzione incendi.

Tra le principali novità introdotte si segnalano:

  • Attività ricettive e autorimesse: a partire dal 2016 sono stati inseriti capitoli specifici per strutture turistico-alberghiere e autorimesse, sottolineando l’attenzione verso ambienti con elevato afflusso di persone e veicoli.

  • Istruzione e commercio: nel 2017 e 2018 sono entrate in vigore RTV dedicate a scuole e spazi commerciali, aggiornando le strategie di sicurezza per questi contesti fondamentali.

  • Aggiornamenti generali: nel 2019 è stato effettuato un aggiornamento complessivo dei capitoli esistenti, ad eccezione di alcune categorie, per allinearsi alle nuove esigenze e agli standard europei.

  • Nuove tipologie di edifici: successivamente sono stati introdotti capitoli specifici per asili nido, musei e ambienti culturali in edifici tutelati, strutture sanitarie, edifici residenziali e locali ad alta affluenza.

  • Errata corrige e perfezionamenti: diversi decreti hanno corretto errori e integrato dettagli utili al miglioramento continuo della normativa.

  • Ampliamento dei settori: fino al 2022 le RTV hanno incluso attività di intrattenimento, spettacoli pubblici e, più recentemente, adeguamenti per edifici civili e aggiornamenti delle tabelle prestazionali.

Questi interventi riflettono l’impegno del legislatore a mantenere la normativa costantemente aggiornata, in linea con l’evoluzione del patrimonio edilizio, le nuove modalità di utilizzo degli spazi e le innovazioni tecnologiche disponibili sul mercato.

Quali criteri rendono un’attività soggetta ai controlli dei vigili del fuoco?

Per stabilire se un’attività rientra tra quelle soggette ai controlli dei vigili del fuoco, si considerano diversi parametri numerici, basati principalmente su tre fattori: il numero di persone presenti o addetti, la quantità di materiali potenzialmente pericolosi o infiammabili, e la superficie delle aree interessate dall’attività.

Principali criteri di riferimento:

  • Numero di addetti o persone presenti: attività industriali, officine, laboratori e aziende sono generalmente soggette a controllo se superano soglie specifiche, come 5, 25, 100 o 300 lavoratori, a seconda del settore e del rischio.

  • Quantità di materiali: la presenza di sostanze infiammabili o instabili (solventi, vernici, legnami, cereali, prodotti cartotecnici, materiali plastici, carta, tessuti, fibre, concimi chimici) può determinare la soggezione ai controlli quando si superano limiti di stoccaggio prefissati, ad esempio 5.000 kg, 10.000 kg o 50.000 kg, in base al materiale.

  • Superficie dei locali: sono previsti limiti di superficie utile, ad esempio depositi oltre 1.000 m², autorimesse superiori a 300 m², locali espositivi o commerciali oltre 400 m².

Esempi pratici:

  • Un’officina con saldatura a gas e più di 5 addetti è normalmente soggetta a controllo.

  • I depositi di legname, carta, cereali o materiali plastici diventano rilevanti se la quantità stoccata supera i limiti previsti (5.000–50.000 kg a seconda del materiale).

  • Strutture ricettive come alberghi, pensioni o campeggi sono considerate soggette se offrono più di 25 posti letto o se ospitano oltre 400 persone.

  • Scuole, collegi o asili rientrano nei controlli se accolgono più di 100 persone (o 30 nel caso degli asili nido).

  • Autorimesse pubbliche o private devono rispettare i criteri se la superficie coperta supera i 300 m².

  • Archivi, biblioteche e depositi di materiali infiammabili superano i limiti già con quantitativi relativamente contenuti (a partire da 5.000 kg).

In sintesi:
Se l’attività coinvolge un elevato numero di persone, grandi quantità di materiali infiammabili o pericolosi, oppure si estende su ampie superfici, è probabile che sia soggetta ai controlli dei vigili del fuoco, come stabilito dalle RTV e dalla normativa generale di prevenzione incendi.

Gestione della documentazione e delle verifiche antincendio

Gestire in modo efficace la documentazione e le verifiche relative alle attività soggette a controllo antincendio richiede organizzazione, precisione e, oggi più che mai, il supporto della tecnologia. Considerata la complessità normativa e l’ampio numero di pratiche da monitorare, affidarsi a software specializzati per la prevenzione incendi può risultare una scelta strategica.

Questi strumenti digitali consentono di:

  • Archiviare in modo ordinato tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente;

  • Tenere traccia delle scadenze delle verifiche periodiche;

  • Gestire elenchi di attività distinguendo tra quelle disciplinate dalle Regole Tecniche Verticali e quelle soggette alla Regola Tecnica Orizzontale;

  • Semplificare la ricerca delle informazioni grazie a filtri e funzioni di ordinamento, velocizzando il reperimento delle pratiche.

L’uso di una soluzione software dedicata permette non solo di ridurre il rischio di errori o dimenticanze, ma anche di rispondere con rapidità e precisione alle richieste degli organi di controllo, garantendo la piena conformità alle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Domande frequenti sulle Regole Tecniche Verticali

Dove consultare l'elenco aggiornato delle RTV?

Per chi si occupa di prevenzione incendi, è fondamentale sapere dove reperire l’elenco aggiornato delle attività soggette a controllo e delle relative Regole Tecniche Verticali (RTV). Il riferimento ufficiale è il sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che pubblica regolarmente aggiornamenti, circolari e nuovi decreti in materia.

Nella sezione “Normativa” del portale dei Vigili del Fuoco è possibile consultare:

  • La raccolta completa delle RTV, suddivise per tipologia di attività (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, ecc.);

  • Le modifiche più recenti, le integrazioni e i testi coordinati;

  • I decreti che stabiliscono l’entrata in vigore di nuove RTV.

Inoltre, la Gazzetta Ufficiale resta il riferimento principale per la pubblicazione e la consultazione dei testi normativi ufficiali, consentendo di individuare rapidamente le nuove attività soggette, i criteri di classificazione e le regole specifiche da applicare.

Per una consultazione pratica e quotidiana, molti tecnici ed esperti del settore seguono anche i siti di associazioni di categoria e gli aggiornamenti pubblicati da UNI o dall’ente normatore europeo CEN, sempre nel rispetto delle fonti ufficiali italiane.

Le Regole Tecniche Verticali, introdotte dal D.M. 3 agosto 2015, si applicano a specifiche tipologie di attività, tra cui:

  • Locali destinati all’intrattenimento e allo spettacolo aperti al pubblico;

  • Strutture turistico-ricettive, come hotel e alberghi;

  • Edifici scolastici di ogni ordine e grado;

  • Asili nido;

  • Strutture sanitarie, tra cui ospedali e cliniche;

  • Attività commerciali, comprese negozi, centri commerciali e supermercati;

  • Uffici amministrativi e sedi operative;

  • Musei, gallerie d’arte, mostre, biblioteche e archivi situati in edifici tutelati dal punto di vista storico e culturale;

  • Autorimesse con superficie superiore a 300 m²;

  • Edifici adibiti a civile abitazione.

Queste categorie sono soggette a una regolamentazione specifica, volta a garantire un livello di sicurezza antincendio adeguato alle caratteristiche e all’uso degli ambienti.

Le normative sulla sicurezza antincendio individuano specifiche categorie di edifici e attività che, per dimensioni o capacità ricettiva, sono soggette a controllo. Tra queste rientrano:

Strutture ricettive

  • Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistiche, studentati, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori e case per ferie con più di 25 posti letto.

  • Campeggi e villaggi turistici all’aperto con capacità superiore a 400 persone (ad eccezione di alcune strutture e rifugi specifici).

Strutture scolastiche e simili

  • Scuole di ogni ordine e grado, collegi e accademie con oltre 100 persone presenti contemporaneamente.

  • Asili nido con più di 30 persone presenti nello stesso momento.

Strutture commerciali

  • Locali destinati alla vendita all’ingrosso o al dettaglio, mostre, fiere e padiglioni espositivi con superficie lorda superiore a 400 m² (inclusi servizi e depositi). Le manifestazioni temporanee sono generalmente escluse da queste disposizioni.

Uffici e aziende

  • Qualsiasi azienda o ufficio con più di 300 persone presenti contemporaneamente.

Questi limiti sono stabiliti per garantire la sicurezza delle persone e prevenire rischi specifici legati a elevata affluenza o particolari condizioni di utilizzo degli spazi.

A seguito degli aggiornamenti normativi introdotti dal 2015, il Codice di Prevenzione Incendi si applica oggi a 47 delle 80 attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.

Le categorie principali comprendono:

  • Officine, laboratori e stabilimenti che lavorano materiali e sostanze pericolose, come metalli, prodotti chimici instabili, nitrati, sostanze soggette ad accensione spontanea o che sviluppano gas infiammabili a contatto con acqua.

  • Impianti e depositi che producono o stoccano grandi quantità di materiali combustibili, tra cui zolfo, fiammiferi, magnesio, cereali, carta, legno, fibre tessili, materie plastiche, gomma e prodotti affini.

  • Strutture alimentari su larga scala, come zuccherifici, pastifici, riserie e stabilimenti di caffè e tabacco.

  • Impianti per prodotti farmaceutici, coloranti, fitofarmaci, fertilizzanti chimici e resine sintetiche.

  • Stabilimenti industriali con lavorazioni a caldo o con materiali infiammabili, come siderurgie, cementifici, produzioni di cavi, lampade, pile, accumulatori e veicoli.

  • Grandi archivi, biblioteche, centri di elaborazione dati e depositi di carta.

  • Attività commerciali con ampia superficie di vendita o deposito e carichi significativi di materiali combustibili.

  • Edifici pubblici e privati con elevata presenza di persone, come uffici, scuole, collegi, asili nido e strutture ricettive (alberghi, pensioni, studentati e campeggi di grande capienza).

  • Autorimesse, parcheggi pluripiano, depositi di mezzi di trasporto (inclusi treni, tram e aeromobili) e officine di riparazione di grandi dimensioni.

  • Laboratori scenografici, attività teatrali, tipografie e litografie di una certa dimensione.

Criteri principali di inclusione:

  • Quantitativi di materiali in lavorazione o deposito che superano soglie prestabilite (ad esempio carta, legno, cereali, materie plastiche);

  • Numero di addetti coinvolti nelle lavorazioni specifiche;

  • Presenza media o massima di persone nell’attività o nella struttura.

L’obiettivo di questa classificazione è individuare le attività che, per le caratteristiche dei materiali trattati o per la presenza di pubblico, richiedono particolare attenzione in materia di prevenzione incendi, affidando il controllo e la verifica della conformità ai Vigili del Fuoco.

Il D.M. 3 agosto 2015 è stato introdotto per rispondere a specifiche esigenze nel campo della prevenzione incendi, con alcuni obiettivi fondamentali che hanno trasformato l’approccio progettuale e normativo del settore:

  • Unificazione e riordino delle regole: il decreto mira a creare una normativa antincendio unica, chiara e coerente, superando la frammentazione delle disposizioni precedenti e facilitando l’orientamento per professionisti e aziende.

  • Promozione dell’approccio prestazionale: viene incentivato lo sviluppo di soluzioni progettuali basate sulle prestazioni effettive richieste dall’attività, garantendo maggiore flessibilità e adattando le misure di sicurezza alle esigenze specifiche del contesto.

  • Valorizzazione dell’ingegneria della sicurezza antincendio: il decreto promuove l’utilizzo di criteri e metodi scientifici, come quelli della fire safety engineering (FSE), per affrontare anche le situazioni più complesse con strumenti innovativi e razionali.

Questi principi costituiscono la guida del Codice, rendendolo capace di evolvere in linea con le innovazioni del settore edilizio e le necessità pratiche di chi opera nella prevenzione incendi.

Alla luce della normativa vigente, il controllo dei Vigili del Fuoco si applica a una serie di attività considerate particolarmente a rischio in materia di sicurezza antincendio. Con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, il quadro normativo è stato aggiornato rispetto ai precedenti riferimenti, introducendo nuove categorie e criteri di classificazione.

Tra le principali attività soggette a controllo rientrano:

  • Stabilimenti industriali e depositi di sostanze pericolose;

  • Edifici ad uso collettivo, come scuole, ospedali, alberghi e centri commerciali;

  • Autorimesse e parcheggi interrati di grandi dimensioni;

  • Luoghi aperti al pubblico, come teatri, cinema e locali di spettacolo;

  • Impianti sportivi e palestre con elevata affluenza di persone.

Oggi, queste attività sono elencate nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 e sono state ridotte a 80 voci principali (rispetto alle 97 della normativa precedente), razionalizzando gli ambiti di applicazione e includendo anche settori industriali con rischio di incidenti rilevanti, secondo la normativa europea.

Inoltre, ogni attività è classificata in base al livello di pericolosità (alto, medio, basso), per definire le specifiche procedure di presentazione delle pratiche e la valutazione del rischio. La modulistica è stata semplificata e uniformata, agevolando imprenditori, progettisti e titolari d’attività nell’adempimento degli obblighi previsti.

Per individuare concretamente le aree a rischio che richiedono particolare attenzione in materia di prevenzione incendi, ecco alcune tipologie di officine, laboratori e stabilimenti soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco secondo la normativa:

  • Officine e laboratori di saldatura o taglio dei metalli che utilizzano gas infiammabili o comburenti, soprattutto se impiegano più di cinque addetti.

  • Officine e laboratori per la verniciatura che utilizzano vernici infiammabili o combustibili con personale numeroso.

  • Stabilimenti chimici in cui si producono, utilizzano o immagazzinano sostanze instabili o reagenti pericolosi, come perossidi organici o nitrati.

  • Impianti che lavorano materiali facilmente infiammabili o soggetti ad accensione spontanea, come magnesio, fosforo o zolfo.

  • Mulini per cereali, depositi di grano, pastifici e riserie con grandi quantità di prodotto stoccato o lavorato quotidianamente.

  • Industrie della carta e cartotecnica, archivi, biblioteche e depositi di materiale cartaceo in grandi quantità.

  • Stabilimenti per la lavorazione del legno con depositi superiori alle soglie di rischio, o laboratori di scenotecnica di ampie dimensioni.

  • Aziende che trattano fibre tessili, tessuti, gomma, materie plastiche o resine che superano determinati quantitativi.

  • Impianti elettrici e depositi di cavi isolati, industrie per la produzione di lampade, pile e accumulatori, se superano il numero di addetti o le quantità di materiale soglia.

  • Officine di riparazione veicoli, carrozzerie, cantieri ferroviari, navali e aeronautici e stabilimenti per la produzione di mezzi di trasporto con personale numeroso o grandi superfici operative.

  • Stabilimenti per alimenti agricoli essiccati, zuccherifici, raffinerie, e industrie per saponi, candele o materiali affini.

  • Cementifici, laterifici e aziende del settore ceramico con volumi produttivi significativi.

Queste aree rappresentano alcuni dei casi più frequentemente monitorati dai Vigili del Fuoco, a causa delle specifiche condizioni di rischio incendio legate alla presenza di sostanze infiammabili, materiali in grandi quantità o processi industriali particolari.

Il panorama normativo della prevenzione incendi ha subito un’importante evoluzione con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, che ha sostituito il D.M. 16/02/1982 e il D.P.R. 689/1959. Questa revisione normativa non ha solo semplificato le procedure, ma ha anche aggiornato criteri e modalità di controllo per le attività sottoposte alla vigilanza dei Vigili del Fuoco.

Tra i principali elementi introdotti dal D.P.R. 151/2011 si evidenziano:

  • Riduzione delle attività soggette: il regolamento ha razionalizzato l’elenco, riducendolo da 97 a 80 tipologie di attività (consultabili nell’Allegato I). Sono state incluse anche le attività industriali a rischio di incidente rilevante secondo la normativa Seveso (D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.).

  • Categorizzazione del rischio: ogni attività è stata classificata in tre livelli (alto, medio, basso) in base al rischio incendio, consentendo un approccio proporzionato e più aderente alle esigenze reali di sicurezza.

  • Semplificazione delle procedure: sono stati introdotti modelli standardizzati per le pratiche (ad esempio PIN, DICH, CERT) per uniformare e rendere più trasparente la presentazione delle domande e la gestione dei procedimenti amministrativi.

Queste novità hanno reso il sistema più moderno ed efficiente, adattandolo ai cambiamenti tecnologici e normativi sia a livello nazionale sia europeo.

La normativa antincendio si applica a un’ampia gamma di attività produttive, industriali e artigianali, in particolare laddove si lavorano, trattano o immagazzinano materiali che, per natura o quantità, possono rappresentare un rischio significativo di incendio. Tra le categorie più rilevanti troviamo:

  • Officine, laboratori e stabilimenti che effettuano lavorazioni con sostanze infiammabili o a rischio, come saldatura, taglio dei metalli, verniciatura o impiego di solventi pericolosi.

  • Impianti chimici o farmaceutici che producono, trattano o immagazzinano sostanze instabili, esplosive o autocombustibili, inclusi perossidi, nitrati, fosforo e altri composti reattivi.

  • Aree di stoccaggio di materiali combustibili e facilmente infiammabili, come zolfo, legname, carta, prodotti cartotecnici, gomme, materie plastiche, sughero, paglia, fieno, carbone, cereali e prodotti affini, oltre determinate quantità.

  • Industrie alimentari (zuccherifici, pastifici, riserie, stabilimenti per cereali e simili) che superano determinate soglie di produzione o deposito.

  • Imprese tessili e manifatturiere che trattano fibre, tessuti, pelli, arredi, abbigliamento, carta fotografica o cinematografica, fitofarmaci o resine, specialmente con grandi quantità o processi che prevedono solventi e materiali infiammabili.

  • Stabilimenti metallurgici e produttivi di materiali affini, comprese fonderie, acciaierie e aziende per la produzione o manutenzione di lampade, accumulatori, cavi elettrici e materiali simili.

  • Impianti per la lavorazione o stoccaggio di gomme, materie plastiche, prodotti farmaceutici, saponi, candele, acidi grassi e prodotti analoghi.

  • Officine e cantieri per la riparazione o produzione di veicoli, aeromobili, materiale ferroviario e navale, in presenza di ampie superfici o numero elevato di addetti.

  • Stabilimenti per la lavorazione del legno, scenografie, crine vegetale, sughero e relativi depositi, se trattano quantità di materiali superiori ai valori soglia previsti dalla legge.

In sintesi, rientrano nella normativa tutte le realtà produttive o artigianali in cui, per la natura delle lavorazioni o le quantità detenute, il rischio incendio è elevato: dai depositi di materiali combustibili ai laboratori specializzati, fino alle grandi industrie alimentari, tessili, cartotecniche, chimiche e metallurgiche.

Di conseguenza, è fondamentale riconoscere queste aree a rischio già in fase di progettazione e gestione, così da applicare le corrette misure di prevenzione e ridurre efficacemente ogni pericolo connesso.

A partire dal 2015, il quadro normativo della prevenzione incendi ha subito numerosi aggiornamenti. Il Codice di prevenzione incendi viene infatti costantemente aggiornato per rispondere alle esigenze del settore e all’evoluzione delle tecnologie e degli standard europei. Tra i principali interventi vi sono l’introduzione di nuove Regole Tecniche Verticali e l’adeguamento di quelle già esistenti, rendendo il Codice uno strumento sempre più completo e attuale per i professionisti della sicurezza antincendio.

Questo processo dinamico ha comportato diverse revisioni e pubblicazioni, con aggiornamenti che continuano a essere emanati tramite decreti e circolari tecniche del Ministero dell’Interno. L’obiettivo è garantire che le prescrizioni di prevenzione incendi siano sempre allineate alle nuove esigenze operative, ai requisiti di sicurezza degli edifici e delle attività, e alle direttive europee.